Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1617 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1617 Anno 2018
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 23711-2013 proposto da:
DICI SERVICE DI LUGOBONI LAVINIA & C SAS 02035580238,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO
CUGOLA;
– ricorrente contro
2017
1067

DIZ

TRONCONI
ANGELICA,

ACHILLE,
VANGELISTA

TRONCONI

MICHELALDO,

GIANLUCA,

TRONCONI

TRONCONI
TERESA,

TRONCONI GRAZIELLA, TRONCONI MADDALENA, TRONCONI
FRANCO, VANGELISTA MARITA, TRONCONI MARILENA, DONA’
WALLY, TRONCONI ANDREA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA U. TUPINI 103, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 23/01/2018

CLAUDIA PACINI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RINALDO SARTORI;
CONSOLINI GIULIANO, CONSOLINI PAOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DANIELA DE PETRIS;

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avverso la sentenza n. 1001/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;

– controricorrente –

R.G. 23711/2013

PREMESSO CHE

La società DI.GI Service propone ricorso in cassazione contro la

Venezia che ha respinto l’appello della società nei confronti della
pronuncia del Tribunale di Verona che aveva accolto la domanda fatta
valere da Paola e Giuliano Consolini. I fratelli Consolini avevano
rivendicato la proprietà di una porzione della terrazza di cui si
sarebbe appropriata la società convenuta, mediante lo spostamento
della rete che segnava il confine tra le due proprietà; la società,
costituendosi, aveva affermato di essere proprietaria esclusiva della
terrazza e aveva chiamato in garanzia i propri dante causa Tronconi.
Resistono con controricorso:

Paola e Giuliano Consolini, che hanno chiesto il rigetto del
ricorso;

Michelaldo, Teresa, Graziella, Marilena, Angelica, Maddalena,
Achille, Andrea e Franco Tronconi, Marita e Gianluca Vangelista
(eredi di Maria Tronconi) e Wally Donà (erede di Angela
Caterina Tronconi), che hanno depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. e hanno anzitutto eccepito l’inammissibilità del
ricorso, che a loro avviso sollecita un nuovo esame del fatto e,
in

particolare,

una

diversa

valutazione

sull’estensione

dell’oggetto contrattuale, tipicamente riservato al giudice di
merito, e in subordine il rigetto dello stesso.

sentenza, depositata il 29 aprile 2013, della Corte d’appello di

CONSIDERATO CHE
Il primo motivo, con il quale la società ricorrente fa valere
violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il secondo, che
lamenta omessa pronuncia circa un fatto decisivo, sono tra loro

confermato la pronuncia di accoglimento della domanda dei Consolini
di rivendicazione della porzione della terrazza sulla base “delle
risultanze istruttorie, documentali e di consulenza tecnica d’ufficio”,
che al più possono dimostrare che la suddetta porzione non è di
proprietà della società (e questo è contestato dal terzo motivo), ma
non dimostrare che la stessa è di proprietà dei Consolini, che non
hanno provato di essere proprietari.
I due motivi – di cui va dichiarata l’ammissibilità perché (pur
difettosamente formulati) denunciano l’errata applicazione delle
regole sull’onere della prova e non chiedono a questa Corte, come
invece affermano i Tronconi, un nuovo accertamento dei fatti – sono
fondati. Secondo la Corte d’appello, dalle risultanze istruttorie del
giudizio di primo grado risulta che la società DI.GI ha “acquistato dai
Tronconi la sola superficie che si estendeva fino alla linea materiale,
ben individuata, che corrispondeva al confine catastale, e non anche
l’ulteriore sua superficie, che aveva di fatto inglobato”, conclusione
che la Corte argomenta analiticamente (cfr. le pp. 12-14 del
provvedimento). La Corte d’appello però – come afferma la ricorrente
– in tal modo nulla dice circa la posizione dei Consolini, che
rivendicando la proprietà della porzione della terrazza devono provare
di esserne proprietari. Al riguardo la Corte di Venezia si limita ad
affermare che le contestazioni della società DI.GI circa la scrittura
privata che avrebbe attribuito parte della terrazza al padre dei fratelli
Consolini sono infondate in quanto il primo giudice non ha accolto la
domanda di rivendicazione su di essa basandosi. È quindi necessario

strettamente connessi. Essi denunciano che la Corte d’appello ha

un nuovo accertamento dei fatti alla luce dell’indiscusso principio che
vuole l’attore in rivendicazione della proprietà di un bene onerato
dell’onere di provare di esserne il proprietario dimostrando il suo
titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a
titolo originario (da ultimo, Cass. n. 472/2017), accertamento dei

rinviare la causa al giudice del merito.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del
terzo, che fa valere, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso
esame e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio
relativamente all’atto di compravendita tra i Troncone e la società
ricorrente.
La sentenza va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, e
la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo
giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il
terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la
regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 12 aprile 2017.

Il Presidente
(Emilio Migliucci)

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fatti che non può essere compiuto da questa Corte e che impone di

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23 GEN, 2018
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