Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1617 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24969-2015 proposto da:

R.M., D.G., D.M., D.A., in

proprio e nella qualità di eredi legittimi del Sig.

D.V., D’.GI., RO.EL., D’.SI., in proprio e

nella qualità di eredi d’.gi., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FREGENE 10, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO

SABATINO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANCARLO ALLOCCA,

MARCO LONGOBARDI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore ad

negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 11, presso

lo studio dell’avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CESARE NATALIZIO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.A., F.C., F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6384/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 23/09/2014 e depositata il 17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Simone Becchetti (delega Avvocato Cesare Natalizio),

per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – Con sentenza resa pubblica il 17 ottobre 2014, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto da R.M., D.G., D.M., D.A., in proprio e nella qualità di eredi di D.V., nonchè D’.Gi., D’.Si. e Ro.El., in proprio e nella qualità di eredi di d’.gi., avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che, a sua volta, aveva respinto la domanda risarcitoria dai medesimi avanzata per conseguire il risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale del quale assumevano essere responsabile F.A.R., conducente e proprietario di autovettura assicurata presso la Unipol S p.A.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i predetti appellati sulla base di due motivi, cui resiste la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati M.A., F.C. e F.L., quali eredi di F.A.R..

3. – Il ricorso è improcedibile.

I ricorrenti assumono di impugnare la sentenza n. 638412014 della Corte di appello di Roma pubblicata il 17 ottobre 2014 e “non notificata” (cfr. p. 2 del ricorso). E’ stato eccepito e risulta, in effetti, dagli atti depositati dalla parte controricorrente che detta sentenza è stata notificata dalla stessa Unipol presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abbagliale, difensore e domiciliatario degli appellanti (cfr. epigrafe della sentenza di appello), attuali ricorrenti, con spedizione in data 6 febbraio 2015 e ricevimento il 12 febbraio 2015 (come da richiesta e relata di notifica presenti nel predetto fascicolo).

I ricorrenti hanno depositato (in data 2 novembre 2015) unicamente copia autentica della sentenza impugnata, senza la relata di notificazione anzidetta (la quale, del resto, non è neppure indicata nella nota di iscrizione a ruolo).

Trova, quindi, applicazione il seguente consolidato principio: “In tema di ricorso per cassazione, la Corte di cassazione, qualora nel ricorso non sia allegata la notificazione della sentenza impugnata, deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto d’impugnazione nel cd. termine lungo, procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, se, per eccezione del controricorrente o per quanto emerge dalla produzione delle parti o del fascicolo d’ufficio, risulti la notificazione della sentenza, deve accertare se il ricorrente abbia ottemperato, nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., all’onere del deposito della copia dell’atto impugnato con la relata di notifica, in mancanza della quale va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20883).

Inammissibilità che, invero, sarebbe comunque derivata dalla tardività della presente impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., stante la spedizione della notificazione del ricorso per cassazione nelle date 15 ottobre 2015 e 27 ottobre 2015 nei confronti dei litisconsorti necessari (gli eredi del proprietario dell’autovettura asseritamente danneggiante ed il relativo assicuratore), con ciò trovando applicazione la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Cass., 29 settembre 2011, n. 19869).

3. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato improcedibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, che non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 210 gennaio 2017

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