Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16167 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 25/07/2011), n.16167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13048/2010 proposto da:

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11,

presso lo studio dell’avvocato REGGIO D’ACI Michela, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 103, presso lo studio dell’avvocato PACINI Claudia, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4321/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Michela REGGIO D’ACI, Claudia PACINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.R. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Regione Trentino Alto Adige della quale era dipendente, inquadrato nel profilo C3, chiedendone la condanna a pagamento di una determinata somma quale indennità di direzione-per il periodo dal 24 dicembre 2002 al 28 ottobre 2003-dell’ufficio costituito dalla Regione in Roma al fine di assicurare il collegamento degli uffici regionali con gli organi ed uffici dello Stato e di provvedere al collegamento con gli uffici di Roma delle Regioni a statuto speciale ed ordinario e delle province autonome di Trento e Bolzano. Nella resistenza della convenuta la domanda è stata accolta e la sentenza ha trovato conferma in appello.

La Corte territoriale, premesso che al B. era stata riconosciuta per le funzioni sopraindicate l’indennità di coordinamento ma non quella di direzione, richiamati gli articoli 56 e 60 del CCNL 24 luglio 2001, ha ricondotto l’indennità rivendicata dall’appellato nel trattamento accessorio ed ha osservato che essa spetta, fra l’altro, ai dipendenti con funzioni di “direttore di ufficio”, e in misura ridotta, ai dipendenti incaricati di svolgere continuativamente le funzioni di sostituto del direttore dell’ufficio, in relazione alla rilevanza, complessità e autonomia delle attività e delle competenze richieste.

La Corte ha valorizzato la clausola contrattuale quale espressione della volontà delle parti di collegare l’indennità all’effettività delle mansioni. Ha quindi osservato che era pacifica l’erogazione dell’indennità sino al 24 dicembre 2002 e che, in base alle risultanze processuali, le mansioni del B. erano rimaste invariate anche dopo la riorganizzazione degli uffici della Regione in Roma. La documentazione prodotta in primo grado-unica utilizzabile, essendo tardiva la produzione effettuata dalla Regione in appello- attestava infatti il permanere in capo al B. della funzione direttiva e della responsabilità dell’ufficio di Roma, visto che in tale documentazione si continuava a far riferimento all’interessato quale “direttore dell’ufficio” ovvero quale “responsabile dell’ufficio di Roma” anche dopo la data della riorganizzazione. La Regione Trentino Alto Adige chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per nove motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunciato difetto di giurisdizione. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2 e 63, anche in relazione all’art. 97 Cost. ed alla L.R. Trentino Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3, art. 1.

Violazione e/o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, anche in relazione all’art. 113 Cost..

Il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato la propria giurisdizione, pur attenendo la questione controversa alla legittimità di atti di organizzazione generale e di gestione della struttura amministrativa della regione Trentino Alto Adige ed alla loro concreta applicazione.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 Cost. (recte art. 112 c.p.c.).

Il giudice di merito avrebbe proceduto d’ufficio alla disapplicazione della Delib. Giunta Regionale n. 684 del 2002 e del Regolamento dalla stessa Giunta approvato.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziato vizio di omessa pronunzia in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 63, alla L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, all’art. 5 c.p.c..

Il giudice di merito avrebbe omesso di pronunziare espressamente sulla rilevanza e legittimità degli atti amministrativi generali di macro organizzazione menzionati nel motivo precedente (delibera e regolamento).

I tre motivi fra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte li ritiene infondati.

La questione controversa non riguarda gli atti organizzativi generali e gli atti normativi richiamati dal ricorrente, ma l’esercizio di determinate mansioni alle quali era correlata una specifica indennità. Il giudice di merito ha constatato che, anche in presenza degli atti organizzativi anzidetti, le mansioni del B. erano rimaste invariate sotto il profilo dell’attribuzione della direzione dell’ufficio. In sostanza, il giudice del merito ha ritenuto che l’atto di riorganizzazione nel concreto non era divenuto efficace nel senso che non aveva prodotto effetti sulle mansioni esercitate dal dipendente. Quindi da un lato non ha travalicato i limiti della sua giurisdizione dal momento che non ha direttamente giudicato di tali atti, e dall’altro neppure ha tecnicamente dovuto procedere alla loro disapplicazione.

Di conseguenza, è infondato il primo motivo sulla giurisdizione, visto che la controversia ha ad oggetto un profilo meramente retributivo del rapporto, e sono infondati anche il secondo e il terzo motivo giacchè il richiamo alla disapplicazione è fuori luogo mentre non manca una pronunzia sugli atti di organizzazione, nel senso – già anticipato – che secondo la Corte territoriale tali atti in realtà non avevano determinato in concreto alcuna modifica della situazione lavorativa del dipendente.

Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e/o falsa applicazione alla L.R. TAA n. 3 del 2000, artt. 1 e 2, in materia di organizzazione delle strutture regionali, della L.R. Trentino Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, artt. 9 e 25, anche in relazione all’art. 97 Cost. e degli artt. 60 e 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2001.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del medesimo contratto collettivo. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Il giudice di merito, in violazione delle norme indicate in epigrafe avrebbe ritenuto che il B. avesse svolto in via di fatto attività direttiva, anche in assenza, oltre che del conferimento formale dell’incarico, anche dell’ufficio e della relativa funzione.

Con il quinto motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo dell’assenza a livello organizzativo regionale dell’ufficio e della relativa funzione di direzione.

Il giudice di merito non avrebbe espresso alcuna motivazione sulla circostanza decisiva della intervenuta soppressione dell’ufficio e dei suoi effetti operata con la Delib. n. 684 del 2002 e avrebbe omesso di fornire le ragioni che giustificavano l’attribuzione della indennità al B. nonostante l’avvenuta soppressione dell’ufficio.

Con il sesto motivo di ricorso è denunziata violazione delle norme de contratto collettivo e delle leggi regionali, in relazione alla L.R. n. 15 del 1983, art. 25 ed agli artt. 60 e 70 del contratto collettivo 24 luglio 2001. Travisamento dei fatti.

I giudice del merito avrebbe erroneamente riconosciuto la funzione di direzione dell’ufficio senza considerare invece quella di coordinamento, effettivamente assegnata, per la quale risultava corrisposta la relativa indennità.

Con il settimo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’assegnazione e nello svolgimento della funzione di coordinamento dell’unità operativa di Roma.

Il giudice di merito non avrebbe motivato in ordine allo svolgimento da parte del B. delle sole funzioni di coordinamento, attività totalmente diversa dall’incarico direttivo.

Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi. La Corte li giudica infondati.

Il ricorrente non considera che, come già si è notato, la Corte territoriale ha in sostanza escluso sulla base della documentazione esaminata che le mansioni direzionali fossero venute meno e con esse la responsabilità in capo al B. dell’ufficio di Roma. Si tratta di un accertamento di fatto che, come pure si è osservato, trova fondamento nel rilievo di una sostanziale non operatività in concreto della modifica organizzativa divisata dalla Regione.

Così stando le cose, le censure svolte nei motivi in esame non incidono efficacemente su tale accertamento, al quale continuano a contrapporre il contenuto di atti organizzativi che il giudice del merito non ha ignorato ma ha considerato, in concreto, non operanti.

Con l’ottavo motivo di ricorso è denunziata violazione delle norme del contratto collettivo con specifico riferimento all’art. 49.

Violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo 24 luglio 2001 in relazione alla qualifica di appartenenza del B..

Il giudice di merito avrebbe violato la clausola collettiva soprarichiamata, non considerando che il profilo C3, di inquadramento del B. rendeva esigibili le mansioni di direzione e coordinamento.

Con il nono motivo di ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ed all’art. 43 del contratto collettivo 24 luglio 2001, sulla disciplina delle mansioni.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver riconosciuto in violazione della normativa sopra citata un emolumento in relazione a mansioni già ricomprese nell’inquadramento professionale del dipendente.

Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente. La questione da essi posta non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, sicchè in assenza di diversa prova da parte del ricorrente, le censure svolte nei due motivi vanno considerate inammissibili perchè nuove.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, oltre ad Euro 1500,00 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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