Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16167 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9846-2013 proposto da:

SIDIGAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS SPA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso

l’UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI LASCIO per delega

dell’Avvocato CONSOLAZIO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania irrogava alla SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 per ritardato versamento dell’accisa sul gas metano per l’annualità 2003 in relazione ad un’utenza ubicata nel Comune di Atripalda, nella misura di Euro 20.155,29 pari al 30% del tributo versato in ritardo. Contestualmente con atto separato chiedeva il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 (Testo Unico Accise).

La società contribuente impugnava la sanzione irrogata davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli in quanto riteneva incompatibile con la richiesta di pagamento degli interessi di mora e dell’ indennità di mora per il ritardato versamento di quota parte delle rate di acconto dell’accisa sul gas metano per l’anno 2003 l’atto di contestazione di sanzione amministrativa con il quale era stata irrogata una sanzione amministrativa pari al 30% per il ritardo nel versamento delle rate di acconto d’imposta per l’anno 2003.

La Commissione tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale della Campania in riforma della sentenza di primo grado dichiarava legittimo l’operato dell’Ufficio e compatibili le due norme applicate. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione la società Si.di.gas spa con tre motivi ed ha resistito la Regione Campania con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 ed D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha ritenuto l’applicabilità congiunta dell’indennità di mora per ritardato pagamento con la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1 ed D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 10, artt. 12 e 15 disp. gen. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha ritenuto corretta l’applicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 nel presente caso relativo a ritardato pagamento di accisa sebbene la norma si riferisca invece a sanzioni applicabili solo per imposte dirette ed iva.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 ed D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 3 e 26 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR non ha considerato che l’indennità di mora già assume natura sanzionatoria e pertanto in forza del principio di specialità non è applicabile cumulativamente la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 nel presente caso relativo a ritardato pagamento di accisa.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 è cumulabile con l’applicazione di una indennità di mora e degli interessi in caso di tardivo versamento ex art. 3, comma 4 Testo unico accise.

A tale proposito occorre precisare che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 prevede la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato per chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Pertanto l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra è stata correttamente sanzionata D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 applicabile ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto mentre l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa funzione risarcitoria e costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo che non esclude quindi l’applicabilità della sanzione. Tale l’orientamento di questa Corte ormai costante e consolidato come più volte ribadito a cominciare da Sez. 5, Sentenza n. 23517 del 12/09/2008 (parte ricorrente la medesima Sidi Gas Irpina Distribuzione Gas Spa contro Min. Finanze) secondo la quale: “Posto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas (nella specie relativa all’anno 2001) trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, n. 4, nel testo vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora)”.

Successivamente in tempi più recenti l’indirizzo sopra espresso è stato ribadito nella ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 sez. 5^: “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 cit., art. 13 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. n. 504 cit., art. 3, n. 4, nel testo vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora).” (conforme anche la recente ordinanza di questa Corte sez.6-5 nr. 9176 del 7/5/2015).

In forza del sopra indicato orientamento di questa Corte è agevole constatare che, in riferimento al primo motivo di ricorso, è stata costantemente affermata l’applicabilità congiunta dell’indennità di mora per ritardato pagamento con la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Ciò in quanto la normativa sulle sanzioni non può che essere applicata a tutti i tributi e quindi anche alle accise,cumulativamente con l’indennità di mora e gli interessi in misura pari al tasso stabilito, posto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è un atto normativo che – lo si desume dal suo titolo – oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di “riscossione dei tributi” in generale, cioè per la riscossione di tutti i tributi, tant’è vero che nel sistema sanzionatorio costruito mediante i tre D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, non esiste alcun’altra disposizione normativa che preveda la reazione dell’ordinamento per gli illeciti commessi in occasione della riscossione. Il sistema sanzionatorio generale è, poi, integrato con le disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda l’accisa sul gas, sono contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dedicato alle imposte sulla produzione e sui consumi e anche alle relative sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento delle accise è regolato dal D.Lgs. 6 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, il quale, nel suo secondo periodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, art. 8-bis, conv. in L. 30 novembre 2001, n. 418, stabilisce che “In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza,e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”. Le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perchè in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa è quella del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e la misura risarcitoria dell’indennità di mora è quella del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5. Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione del vincolo di pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione giustifica la loro contemporanea applicazione, che, contrariamente alla tesi della Società ricorrente, non realizza, perciò, alcun cumulo di sanzioni, nè viola in alcun modo il principio di proporzionalità stante la differente natura giuridica dell’indennità di mora rispetto alle sopratasse ed alle pene pecuniarie oggi sostituite dalle sanzioni amministrative fiscali, ma configura soltanto due diverse pretese di pagamento in base a titoli diversi,tra loro pienamente compatibili per la loro diversità di struttura e di funzione (così Cass 5^ sezione nr. 2351 del 2008 già citata).

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto e la SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso proposto e condanna la SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre spese accessorie come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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