Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16166 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 25/07/2011), n.16166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11340/2010 proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. (succeduta

alla GESTIONE COMMISSARIALE 406 GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD),

in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO

Angelo R., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANCORA LUCIANO, LUCIO RICCARDI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., D.L.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MAGI

PIERPAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato PETRACHI LILLA’

Lucia, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Angelo R. SCHIANO, Luciano ANCORA, Francesco

MARCHIO per delega dell’avvocato Lilia Lucia Petrachi;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione

del G.O..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Lecce ha accolto le domanda di D.L. G. e B.M. contro le Ferrovie Sud est e Servizi Automobilistici s.r.l. succeduta ex lege alla Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud est, dirette ad ottenere il pagamento quale lavoro straordinario delle ore di lavoro prestate oltre le 36 ore settimanali.

Il giudice di merito, ritenuta la propria giurisdizione limitatamente alle pretese retributive successive al 1 luglio 1998 ha ritenuto, conformemente alla tesi dei lavoratori, che per i soli impiegati si fosse formato sin da epoca remota (anno 1945) un uso aziendale in base al quale l’orario lavorativo sarebbe stato fissato in 36 ore settimanali, e tale sarebbe rimasto anche in presenza dell’orario di 39 ore fissato dal contratto collettivo nazionale, con conseguente qualificazione della differenze come lavoro straordinario.

Le Ferrovie Sud est e Servizi Automobilistici s.r.l. chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi, ed hanno depositato memoria.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo del ricorso denunzia difetto di giurisdizione.

Il motivo è infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un’impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, con la conseguenza che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 (ed oggi dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7) (Cass. Sez. Un., 13 dicembre 2007, n. 26096, che relativamente a controversia circa il diritto di un “ex” dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud-Est – cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successivamente al trasferimento di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla giurisdizione del giudice ordinario – alla erogazione del trattamento di fine rapporto (in misura superiore a quella percepita), ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il diritto al t.f.r. nasce al momento della cessazione de rapporto lavorativo, anche nel caso (come quello dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud-Est) in cui vi sia stato un mutamento del datore di lavoro nel corso dell’unitario rapporto, proseguito senza soluzione di continuità).

Ciò premesso, va ricordato che nel sistema di riparto della giurisdizione, ai fini dell’attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, sicchè ove le frazioni temporali nelle quali si è svolta la prestazione del lavoro subordinato da cui derivino i diritti azionati per differenze retributive siano successive a tale data, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (v. per tutte, Cass. Sez. Un, 7 ottobre 2008, n. 24713 che, in una fattispecie di contratto d’opera professionale tra assistente sociale ed ASL, ne quale il giudice di merito aveva riconosciuto i caratteri del lavoro subordinato, anzichè del lavoro autonomo, e le differenze retributive, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., per periodi successivi al 30 giugno 1998, ha escluso che ai fini della giurisdizione potesse aver rilievo che il rapporto fosse stato instaurato con convenzione, stipulata in epoca anteriore, di contratto d’opera professionale, nè che tale convenzione non fosse stata impugnata).

Nel caso in esame la prestazione lavorativa in relazione alla quale è stato riconosciuto il diritto vantato dei lavoratori è stata resa successivamente al 1 luglio 1998. Quindi i fatti materiali e le circostanze che fondano la domanda per la quale la Corte di merito ha ritenuto la propria giurisdizione si collocano nel periodo del rapporto del quale deve conoscere il giudice ordinario.

Non rileva per contro che quest’ultimo al fine di decidere la controversia debba eventualmente esaminare atti o verificare situazioni temporalmente anteriori alla data anzidetta, perchè tale verifica egli compie al solo fine di giudicare della pretesa riferita al periodo per il quale è munito di giurisdizione, e dunque solo per accertare se quelle vicende o situazioni, ancorchè sorte in epoca anteriore esplichino efficacia anche successivamente, o, più esattamente, per accertare se e quali effetti le anzidette vicende o situazioni mantengano anche nel periodo successivo. Situazione questa inevitabile in un sistema che su pretese di contenuto analogo distribuisce la giurisdizione in base ad un fattore temporale correlato, secondo il diritto vivente, ai fatti ed alle circostanze posti a base della pretesa avanzata in giudizio.

Quindi non ha fondamento la tesi delle Ferrovie sud est secondo cui oggetto la controversia sarebbe il provvedimento 7 novembre 1994 del Commissario governativo che fissava l’orario di lavoro in 39 anzichè in 36 ore settimanali.

Nè appare pertinente il richiamo all’ordinanza 21 febbraio 2002, n. 2522 di questa Corte, conforme alla sentenza Sez. Un. 21 luglio 2001, n. 9969 del 21/07/2001, trattandosi in quel caso di controversia relativa a rapporto cessato anteriormente al 30 giugno 1998.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione delle norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, dopo il subentro della Gestione commissariale governativa, in nessun caso la disciplina del rapporto di lavoro avrebbe potuto desumersi da pregressi usi aziendali, e che comunque questi non avrebbero avuto alcun valore vincolante per il datore di lavoro pubblico, tenuto ad applicare, dopo la privatizzazione, unicamente i contratti collettivi ed i contratti individuali stipulati alle condizioni da questi previste.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 1322, 1326, 1419 e 1339 c.c., e del C.C.N.L. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile un uso aziendale in un rapporto di lavoro regolato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, senza considerare la sua incompatibilità con la natura pubblica e le caratteristiche di generalità e uniformità del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione quale era quello dei dipendenti della Gestione governativa.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. Sez. Un., 13 dicembre 2007, n. 26107 che ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative, giacchè tale doveva appunto reputarsi l’orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945 – periodo in cui il rapporto di lavoro era di natura privatistica – poi recepita dal D.M. Trasporti 20 settembre 1985, n. 976, il quale, riscattando la concessione ferroviaria e disponendo la gestione commissariale governativa dell’azienda, faceva assumere natura pubblica al rapporto lavorativo medesimo, assicurando a personale dipendente la conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore, così da mantenere invariato l’orario lavorativo sino a diversa regolamentazione proveniente dalla contrattazione collettiva; Cass. 28 luglio 2009, n. 17481 che in applicazione dello stesso principio ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della s.r.l.

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, succeduta alla Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est, poi affidate alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il quadriennio 1997- 2000, il diritto al computo delle ferie in conformità dell’accordo aziendale territoriale del 1971, applicato dal datore di lavoro sino al 1999 anche nella vigenza del CCNL del 1976, meno favorevole sul punto, affermando che tale prassi non poteva essere travolta da un provvedimento datoriale; la S.C. ha anche precisato che, non avendo la ricorrente dedotto che al momento del suo subentro nell’esercizio del servizio ferroviario, nel 2001, fosse stata modificata la disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro in atto, il trattamento conforme all’uso aziendale era rimasto inserito nei contratti individuali di lavoro ed aveva assunto, pertanto, efficacia obbligatoria anche nei suoi confronti).

Il giudice di merito ha accertato l’avvenuta adozione di un vero e proprio uso aziendale.

Quindi, in applicazione del principio appena riferito, i motivi in esame devono esser rigettati.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, nonchè Euro 3000,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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