Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16165 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19318/2013 R.G. proposto da:

R.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,

dagli Avv.ti Tufano Sabato ed Graziani Antonio Filippo, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Adige, n. 69;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 186/39/12, depositata in data 13 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. R.A. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Napoli, gli avvisi di accertamento, in materia di Irpef, relativi agli anni d’imposta 2001,2002,2003,2004 e 2005, emessi dall’Agenzia delle Entrate.

2.Avverso la sentenza dell’adita CTP, che ha rigettato il suo ricorso, il contribuente ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 186/39/12, depositata in data 13 giugno 2012, ha rigettato.

3.Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, il contribuente. L’Amministrazione si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 relativamente agli artt. 101 e 102 c.p.c., D.P.R. 22 dicembre 1968, art. 5 (tuir), nonchè agli artt. 24 e 53 Cost.”, lamentando che entrambi i giudici di merito abbiano errato “disattendendo e/o violando le norme dei principi processuali del contraddittorio e del litisconosrzio necessario (art. 102 e 102 c.p.c.) relativamente al principio dell’unitarietà dell’accertamento (D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5) realizzando una violazione di due diritti costituzionalmente garantiti quale quello della difesa (art. 24) e della tassazione in base alla capacità contributiva (art. 53 Cost.).”.

2.11 motivo è inammissibile.

Infatti, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dispone, per quanto qui interessa, che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, ” l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.

Pertanto, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto appunto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (Cass., 24/04/2018, n. 10072 del 24/04/2018, ex plurimis).

Nel caso di specie, il ricorso è totalmente carente in ordine all’esposizione, almeno sommaria, dei fatti di causa, atteso che nulla dice sia in ordine al contenuto specifico dei plurimi avvisi d’accertamento originariamente impugnati, tacendone integralmente anche i rispettivi specifici presupposti dell’imposizione; sia rispetto alle censure proposte dal contribuente, con il ricorso introduttivo, contro ognuno degli stessi atti impositivi; sia riguardo le ragioni della decisione di primo grado, della quale menziona esclusivamente il dispositivo; sia relativamente ai motivi d’appello che siano stati riproposti dal medesimo contribuente di fronte alla CTR; sia, infine, riguardo alle difese erariali nei gradi di merito, oltre che rispetto alle ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento delle pretese di cui a ciascun avviso.

Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass. 13/11/2018, n. 29093; cfr. altresì Cass., 22/09/2016, n. 18623), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Ed anche se non è indispensabile che l’esposizione sommaria dei fatti di causa costituisca parte a sè stante del ricorso, è comunque necessario che essa risulti in maniera chiara almeno dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Cass. 28/06/2018, n. 17036), in modo sufficiente ad assolvere la funzione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda (Cass. 04/10/2018, n. 24340), e quindi di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (cfr. Sez. U., 10/09/2019, n. 22575, sulla necessità dell’esposizione sommaria anche in materia di regolamento di giurisdizione, ” sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere”).

Nel caso sub iudice, come già rilevato, il ricorso ha totalmente omesso l’esposizione sommaria dei fatti di causa, tanto processuali che sostanziali, e neppure menziona se, ed in quale fase e grado del giudizio di merito, siano stati in ipotesi prodotti gli avvisi di accertamento controversi.

Pertanto, per le ragioni già esposte, il ricorso non è in grado, di per sè solo, di porre questa Corte nella condizione di acquisire la conoscenza, neppure sommaria, della fattispecie sostanziale effettivamente controversa e, dunque, neppure dei presupposti specifici sui quali dovrebbe innestarsi il preteso litisconsorzio necessario del quale il ricorrente lamenta (invero in maniera astratta, con una serie di argomentazioni e citazioni giurisprudenziali che non riconnette specificamente al caso concreto controverso e che neppure consentono di individuare i singoli litisconsorti che sarebbero stati pretermessi) la pretesa violazione, peraltro erroneamente denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Nulla sulle spese, non avendo svolto difese la resistente Agenzia.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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