Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16165 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12561-2012 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso l’UFFICIO

RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SIDIGAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 911, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI LASCIO per delega dell’Avvocato

CONSOLAZIO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania irrogava alla SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 per ritardato versamento dell’accisa sul gas metano per l’annualità 2002 in relazione a tredici utenze ubicate in vari Comuni siti nella provincia di (OMISSIS), in misura pari al 30% del tributo versato in ritardo. Contestualmente con atto separato chiedeva il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 (Testo Unico Accise).

La società contribuente irrogata davanti alla provinciale di Napoli, in quanto riteneva incompatabile con la richiesta di pagamento degli interessi e dell’indennità di mora per il ritardato versamento di quota parte delle rate di acconto dell’accisa sul gas metano per l’anno 2002, l’atto di contestazione di sanzione amministrativa con il quale era stata irrogata una sanzione amministrativa pari al 30% per il ritardo nel versamento delle rate di acconto d’imposta per l’anno 2002.

La Commissione tributaria Provinciale di Napoli respinse il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello ed annullò l’opposto atto impositivo ritenendo incompatibili le due norme applicate. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania con un motivo ed ha resistito la SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Regione Campania lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 ed D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha ritenuto non applicabili congiuntamente l’indennità di mora per ritardato pagamento con la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 nel caso relativo a ritardato pagamento di accisa.

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

A tale proposito occorre precisare che la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1 è cumulabile con l’applicazione di una indennità di mora e degli interessi in caso di tardivo versamento ex art. 3 coma 4 Testo unico accise. Infatti il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 prevede la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato per chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Pertanto l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra è stata correttamente sanzionata D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13 applicabile ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto mentre l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa funzione risarcitoria e costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo che non esclude quindi l’applicabilità della sanzione. Tale è l’orientamento della Corte come anche recentemente ribadito nella seguente ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 5^ sezione: “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 cit., art. 13 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. n. 504 cit., art. 3, n. 4, nel testo vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora)”. In senso confrome v. anche in precedenza Cass. Sez. 5, n. 23517 del 12.9.2008 e successivamente, Cass. sez. 6-5, n. 9176 del 7.5.2015, ord.).

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico di SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa stante la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la SIDIGAS Società Irpina Distribuzione Gas spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in 5.000,00 complessivamente, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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