Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16164 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22520/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia;

– ricorrente –

contro

La Campagnola s.d.f., Z.V., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 171/34/09 depositata il 17 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Letta la memoria depositata dai controricorrenti, che insistono per

il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

In relazione ad avviso di accertamento IRAP 2001 notificato a La Campagnola s.d.f. e ai soci sulla premessa dell’inesistenza dell’apparente omonima cooperativa, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia vizio di motivazione circa la dichiarata effettività della società mutualistica.

Il ricorso è fondato, poichè, pur avendo riconosciuto come “gravi” i plurimi indizi addotti dall’ufficio (“cancellazione e reiscrizione, falsità di atti, inesistenza di libri sociali, carenza della perizia di parte, ecc.”), il giudice d’appello ha affermato immotivatamente che essi “per nulla confortano la tesi dell’inesistenza della cooperativa”; egli ha sottolineato che la cooperativa era registrata, ma il dato formale non è certo vincolante (Cass. 23 maggio 2003, n. 8218, Rv. 563500; Cass. 16 luglio 2007, n. 15768, Rv. 598367); una motivazione siffatta è almeno insufficiente ex art. 360 c.p.c., n. 5, (testo vigente ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012).

– I controricorrenti propongono ricorso incidentale, per aver il giudice d’appello pretermesso l’eccezione di inosservanza del termine dilatorio L. n. 212 del 2000(primo motivo), per aver egli pretermesso l’eccezione di giudicato interno formatosi sull’inesistenza della società di fatto (secondo motivo) e per aver egli violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nel negare l’inammissibilità dell’appello erariale sull’esistenza della società medesima (terzo motivo).

Il ricorso incidentale è infondato quanto al secondo e terzo motivo, poichè la questione dell’esistenza della società di fatto non può essere separata ai fini del giudicato interno dalla speculare questione dell’esistenza della società cooperativa, sicchè correttamente il giudice d’appello ha escluso l’inammissibilità del gravame erariale per acquiescenza parziale. Il ricorso incidentale è fondato quanto al primo motivo, poichè il giudice d’appello ha ignorato la questione della prematurità dell’avviso, pur oggetto di gravame incidentale, questione potenzialmente decisiva e che tuttavia esige una valutazione in fatto circa le ragioni d’urgenza addotte dall’ufficio (avvenuta erogazione di un ingente rimborso IVA: pag. 9 di controricorso); invero, l’avviso di accertamento emanato prima dei sessanta giorni è illegittimo, salvo che l’ufficio provi la ricorrenza di specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, Rv. 627474; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2587, Rv. 629354; Cass. 24 giugno 2014, n. 14287, Rv. 631526).

Deve essere accolto il ricorso principale; accolto il ricorso incidentale quanto al primo motivo, respinti gli altri; la sentenza va cassata in relazione ai mezzi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale quanto al primo motivo, respinti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai mezzi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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