Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16164 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16164 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA

T

sul ricorso iscritto al n. 11202 del R.G. anno 2012
proposto da:
Barretta Vincenzo domiciliato in ROMA, via C.Passaglia 14 presso
l’avv. Merlo con l’avv. Antonio Corso che lo rappresenta e difende per
ricorrente

procura a margine del ricorso

contro
Comune di Calvizzano in persona del Sindaco, domiciliato in Roma
via Portuense 104 presso Antonia de Angelis con l’avv. Giancarlo
Violante Ruggi D’Aragona del Foro di Napoli che lo rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso

avverso

contro ricorrente –

la sentenza n. 1190 in data 8.04.2011 della Corte di Appello

di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del

07.05

.2013 dal Cons.Dott. Luigi MACIOCE;udito l’avv. G.Violante Ruggi
D’Aragona; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha condiviso la relazione.
RILEVA
Una area di mq. 2161 di proprietà di Vincenzo Barretta sita in Comune di
Calvizzano di Napoli, e ricadente nella zona F5 del PRG è stata espropriata dal Comune (decreto di esproprio 12.7.2007) per la realizzazione
di un parcheggio. Il Barretta ha proposto opposizione alla stima (quale
determinata ex art. 21 dPR 327/2001 dal collegio peritale in € 97.245 in

Data pubblicazione: 26/06/2013

ragione di € 45 a mq.) innanzi alla Corte di Napoli, ai sensi dell’art. 54
del T.U. La Corte, costituitosi il Comune, ha rigettato l’opposizione con
sentenza 8.4.2011 affermando: che l’area ricadeva nella zona F5 inedificabile perché destinata a strutture ed attrezzature di iniziativa pubblica, che tale strumento era stato reiterato con delibera 4.4.2006, che il
PRG in questione doveva ritenersi vincolo espropriativo alla stregua dei
rilievi peritati, perché preordinato all’esproprio,

che pertanto andava

considerato il carattere rurale dell’area siccome esterna al perimetro ur-

formativo esso nondimeno, stante la destinazione delle aree a servizi di
pubblica utilità e la esclusione di alcuna iniziativa privata, avrebbe evidenziato che la natura delle aree era certamente non edificabile, che
pertanto bene il Collegio Peritale aveva determinato il valore alla stregua
della natura agricola. Per la cassazione di tale sentenza il Barretta ha
proposto ricorso il 27.4.2012 articolato su tre motivi (denunzianti violazione di legge) resistito dal controricorso del Comune del 28.5.2012.
Il relatore ha redatto relazione ex art. 380 bis c.p.c. contenente proposta
di accoglimento alla quale nessun rilievo critico ha opposto il Comune
OSSERVA
Appare evidente l’errore e la contraddizione logica nelle quali è incorsa
la decisione impugnata, come esattamente considerato dal relatore.
A parte la irrisolta questione del carattere conformativo od espropriativo del PRG, che la Corte di Napoli affida ad una alternativa intrinsecamente contraddittoria, vi è da rilevare che la natura conformativa
del PRG originario e reiterato il 4.4.2006 non è contraddetta da alcuna
specifica considerazione del suo carattere lenticolare con riguardo alla
area del Barretta: se essa area, puramente e semplicemente, ricade in
una previsione di destinazione pubblica (per scopi ed iniziative edificatorie) a parcheggi ed infrastrutture, lo strumento è ex se conformativo e la
natura delle aree (non destinate ad edilizia residenziale, commerciale,
industriale) è certamente non edificatoria.
Su tale premessa, alla quale la Corte di Napoli è pervenuta con il detto contorto itinerario logico, si è condivisa la stima agricola fatta dal Collegio peritale (si ignora se alla stregua del VAM o di criteri di apprezzamento di mercato).
Si duole il ricorso – che al pari del controricorso mostra di ignorare
l’intervento della sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale e la giurisprudenza di questa Corte che ha dettato chiari principii- oltre che di
inconsistenti violazioni di legge, del fatto che la stima come effettuata
non avrebbe tenuto in conto la possibilità di destinazione dell’area, quale
2

bano, che quand’anche il PRG fosse dovuto ritenersi a carattere con-

divisata dal PRG, a parcheggi. E di tale intervento, qui condividendo la
doglianza del ricorrente, occorre tenere conto sia ove la stima peritale
avesse fatto applicazione indebita del VAM, rimosso per effetto dello jus
superveniens, sia e comunque ove la stima effettuata avesse escluso la
valorizzazione dell’area a natura non edificatoria alla stregua delle dette
utilizzazioni intermedie, tra le quali quella a “parcheggi”. Ed infatti
l’indennizzo in tale quadro deve essere determinato alla stregua del valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865, ma alla
stregua del principio più volte ribadito, assai di recente, da questa Corte

principio che in questa sede si richiama e si accoglie:
Al fine di determinare la giusta indennità per i terreni non edificabili deve
essere applicata la regola che, applicata al caso di specie, impone di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini
dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, pertanto consentendo al proprietario interessato dalla espropriazione sostanziale, di dimostrare, se del caso attraverso indagini tecniche, che il valore agricolo correlato alla presenza del
PRG sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non
edificatorietà, e, quindi,che il suo fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli
dell’edificatorietà,abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra
l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), utilizzazioni beninteso assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”.
Dalla osservanza di tale principio la sentenza si è sottratta e pertanto si cassa la decisione e si rinvia alla stessa Corte per la sua applicazione alla specie (ed anche per regolare le spese).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in
diversa composizione
Così deciso nella c.d.c. della Ses Sezione Civile il

07.05.2013.

(Cass. 25718, 21386, 19938 del 2011, 11276 e 20758 del 2012),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA