Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16164 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 25/07/2011), n.16164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6567/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.R., N.G.F., C.S.,

C.R., B.M.W., C.E.;

– intimati –

avverso la decisione n. 123/2010 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Orsola BIAGINI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(giurisdizione del giudice ordinario).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con un primo ricorso al T.A.R. per la Sicilia – sez. Catania – il Dott. V.R. e altri chiedevano che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e dell’Università di pronunziarsi sull’istanza di corresponsione delle borse di studio a loro dire spettanti per la frequenza di scuole di specializzazione della facoltà medica, in epoca anteriore al D.Lgs. n. 257 del 1991 (con il quale è avvenuto il recepimento delle direttiva comunitaria n. 82/76 in materia di formazione specialistica dei medici).

Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. con sentenza n. 111/2002, parzialmente riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con decisione n. 634/2002 che confermava nel merito l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di erogazione delle borse di studio.

2. Con successivo ricorso gli originari ricorrenti adivano nuovamente il T.A.R. per la Sicilia – sez. Catania – che con sentenza n. 2901/2004 accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, ritenuto cosi estinto il credito vantato dai ricorrenti.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti.

L’Amministrazione appellata ha resistito all’impugnazione ed ha proposto altresì appello incidentale impugnando la pronuncia nel capo relativo all’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, pronunciandosi sull’appello, ha dichiarato assorbita l’eccezione di tardività dell’impugnazione incidentale sollevata dalle parti appellanti, ritenendola infondata, ed ha, altresì, rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

4. Avverso questa pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha proposto ricorso per cassazione.

Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso l’Amministrazione ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Osserva l’Avvocatura di Stato che le parti ricorrenti in primo grado avevano richiesto espressamente al T.A.R. il pagamento delle somme da essi rivendicate, mentre la sussistenza di un’attività provvedimentale del Ministero non impediva che la questione appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che i ricorrenti avessero impugnato il provvedimento di diniego non era in modo alcuno idonea a modificare la qualificazione sostanziale della pretesa che era di diritto soggettivo.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ pur vero – come correttamente osserva l’Avvocatura di Stato – che questa Corte (Cass., sez. un. 4 febbraio 2005, n. 2203; 20 agosto 2009, n. 18501) ha affermato in proposito che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ma nella specie si era già formato il giudicato esterno sulla giurisdizione a seguito della precedente sentenza definitiva del giudice amministrativo, indicata in narrativa, che, sulla medesima questione, aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo; giudicato che rendeva non più contestabile la giurisdizione del giudice amministrativo nel successivo giudizio nel quale il giudice adito si è pronunciato nel merito accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

In proposito questa Corte (Cass.. sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2953) ha affermato – e qui ribadisce – che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice – ordinario ovvero amministrativo – recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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