Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16164 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12706/2017 proposto da:

P.I., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACRI’;

– ricorrente –

contro

ASP DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 712/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 612/2013;

avverso la sentenza n. 12,1/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/02/2017 R.G.N. 356/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LEONARDO ROMANO per delega verbale Avvocato GIUSEPPE

MACRI’.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza del Tribunale di Locri, ha respinto la domanda con la quale P.I., dipendente della locale ASP come operatore sanitario, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per insufficiente corresponsione in suo favore del c.d. “tabellare iniziale” per il periodo dal 1.1.2006 al 31.12.2007.

1.1 La Corte territoriale, dopo avere rigettato le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione processuale della persona indicata come legale rappresentante dell’ente e di difetto di un valido mandato defensionale, riteneva che non fosse corretto lo scorporo di una singola voce delle buste paga e che quindi, per determinare l’esistenza o meno di differenze retributive, si dovesse, per un verso, considerare l’intera retribuzione corrisposta, ivi comprese le altre voci tra cui il trattamento stipendiale di fascia ed inoltre quanto corrisposto dalla Asp a titolo di arretrati.

Operando in tal senso, la Corte territoriale prendeva atto del fatto che la c.t.u. svolta aveva determinato una differenza retributiva per Euro 1.607,40, ma rilevava altresì che dalla busta paga di dicembre 2008 risultava un pagamento di arretrati per Euro 5.138,30, proprio per trattamento tabellare 2007 e quindi, detraendo tale pagamento dal dovuto, riteneva non provato un diritto a differenze retributive e respingeva la domanda.

1.2 Tale sentenza veniva impugnata per revocazione dalla P. la quale sosteneva, a quanto si desume dalla pronuncia resa in tale sede dalla Corte distrettuale, che nella sentenza di appello sarebbe stato commesso un errore di fatto nel considerare il pagamento del dicembre 2008 in detrazione del credito rivendicato ed accertato, in quanto dagli atti sarebbe emerso che esso riguardava l’adempimento ad una precedente condanna, passata in giudicato, del Tribunale di Locri, per differenze retributive dal gennaio 2000 al dicembre 2004.

1.3 La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava quindi anche la domanda di revocazione, affermando che quanto denunciato costituiva semmai, qualora esistente, errore di giudizio e non errore di fatto.

2. Avverso le due sentenze, sull’appello e sulla revocazione della pronuncia di appello, la P. ha proposto un unitario ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 75 c.p.c., quale conseguenza della violazione della L.R. Calabria n. 34 del 2010, art. 13, comma 9 e della L.R. Calabria n. 47 del 2011, art. 40, perchè:

la persona che era stata in giudizio per la ASP aveva ottenuto il prepensionamento con decorrenza dal 1.10.2012 e quindi non avrebbe potuto, secondo l’art. 13, comma 9, cit., instaurare rapporti con la Regione ed enti o aziende regionali per i successivi 5 anni;

vi erano stati accorpamenti di Asl e quindi ne sarebbe sorta una nuova Asl con “impossibilità di conferma degli incarichi precedenti”.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., per difetto di ius postulandi in ragione del fatto che, per la procedura di accorpamento già menzionata, al fine di proporre appello sarebbe stato necessario il rilascio di un nuovo mandato alle liti da parte del nuovo rappresentante legale della nuova azienda sanitaria, perchè, cessando il vertice, cessava di avere efficacia/valore anche la procura alle liti originariamente conferita.

I due motivi, proponendo entrambi questioni sulle capacità del rappresentante della ASP a partecipare per l’ente al giudizio e sulla efficacia della procura dal medesimo rilasciata in tale veste possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

1.1 Va infatti data continuità all’indirizzo secondo cui “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato” (Cass. 30 settembre 2014, n. 20563; Cass., S.U., 30 settembre 2007, n. 20563).

1.2 Nel caso di specie, trattandosi di Direttore Generale di una Azienda Sanitaria, non vi è dubbio che il conferimento dell’incarico, quale atto amministrativo munito di efficacia esterna, sia soggetto a pubblicità, sicchè ogni onere assertivo e probatorio gravava sulla parte che muoveva le contestazioni.

In proposito, le ragioni addotte dalla ricorrente non sono chiare, nè idonee a rendere ammissibili le censure dispiegate;

infatti, gli effetti preclusivi del prepensionamento, del quale la Corte territoriale ha detto mancare prova, restano insondabili, in quanto il motivo replica sostenendo che quel prepensionamento e la sua data sarebbero stati conoscibili perchè fatti oggetto di “diverse divulgazioni su quotidiani locali”, con riferimento quindi ad una sorta di fatto notorio, del tutto genericamente dedotto e pertanto non apprezzabile in questa sede di legittimità, nè nei suoi precisi contorni, nè nella sua effettiva ricorrenza;

non risulta neanche chiarito con sufficiente precisione, sia sotto il profilo di modi e tempi, sia sotto il profilo dei precisi motivi ostativi, perchè e come quanto addotto renderebbe invalido l’esercizio della rappresentanza dell’ente;

il richiamo ad un accorpamento tra Asl da cui sarebbe derivata, secondo un certo precedente del Tribunale di Reggio Calabria, “l’impossibilità di conferma degli incarichi precedenti” – vicenda allegata con riferimento al potere rappresentativo ed alla procura alle liti – non risulta meglio specificato nel ricorso per cassazione e resta, anche a fronte di una netta affermazione della Corte territoriale secondo cui la stessa appellata non avrebbe negato che la legale rappresentante dell’ente fosse formalmente tale al momento della costituzione in primo grado e al tempo della proposizione del gravame, parimenti imprecisato, sia con riguardo a quanto esattamente accaduto, sia rispetto ai profili cronologici ed ai rapporti con i tempi e gli eventi processuali verificatisi.

3. Il terzo motivo è rubricato quale violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., lamentando il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe consentito un indebito ampliamento del thema decidendum a situazioni non tempestivamente dedotte in causa, ovverosia a quanto indicato nelle buste paga alla voce “fasce economiche”, mentre la rivendicazione riguardava il “tabellare iniziale”.

Il quarto motivo adduce la violazione degli artt. 112,416 e 345 c.p.c., per essersi irritualmente consentita la proposizione di nuove prove e per avere la Corte territoriale conferito incarico al c.t.u. sulla base di presupposti sostanziali arbitrari e non provati.

Il quinto motivo afferma ancora la violazione delle medesime norme, in una con quella degli artt. 30, 31, 32, 35 e 39 del CCNL 1998/2001, dell’art. 7 CCNL 2006/2007 e dell’art. 6 CCNL 2008/2009 per avere la Corte d’Appello valutato assieme componenti diverse di retribuzione, così considerate anche dal legislatore e della contrattazione collettiva.

Infine, il sesto motivo adduce la violazione degli artt. 112,345,416 c.p.c. e art. 2948 c.c., sostenendo che la Corte territoriale erroneamente non avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione sollevata.

3.1 I motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto nel loro insieme riguardanti il punto centrale delle valutazioni sostanziali e processuali su cui si fonda la decisione della Corte territoriale.

La ricorrente sostiene che, avendo agito per far accertare che il c.d. “tabellare iniziale” era stato riconosciuto in misura inferiore al dovuto, la Corte d’Appello, valutando la domanda sulla base dell’intera retribuzione percepita e verificando se essa fosse inferiore o superiore al dovuto, avrebbe inammissibilmente introdotto in causa profili nuovi, consistenti in pagamenti che, essendo stato corrisposto in misura insufficiente il predetto “tabellare iniziale”, si imputavano a voci retributive diverse e non oggetto di giudizio. Assetto che poi, secondo la ricorrente, avrebbe imposto di valutare come controcrediti quelli portati in compensazione o comunque imputati sfavorevolmente al lavoratore nel computo di dare-avere, sicchè andava esaminata l’eccezione di prescrizione rispetto ad essi sollevata.

3.2 L’impostazione giuridica della ricorrente non può essere condivisa e ciò rende infondati i motivi qui in esame.

Il diritto alla retribuzione è unitario, per quanto nel ricostruirne l’ammontare si sommino varie voci e pertanto l’adempimento all’obbligo datoriale di pagamento va valutato complessivamente.

Le singole voci costituiscono infatti criteri di calcolo del quantum finale e non identificano autonomi diritti.

Non ha quindi pregio la pretesa che sia valutata singolarmente ciascuna voce al fine di verificare se essa sia stata quantificata in misura corretta, considerando i pagamenti per altre voci, eventualmente effettuati in misura maggiore, quali controdiritti del datore di lavoro, soggetti in quanto tali ad un’autonoma valutazione. come pretenderebbe la ricorrente, in punto prescrizione.

Da ciò deriva l’infondatezza delle critiche mosse al fatto che la Corte territoriale abbia chiesto al c.t.u. di ricostruire integralmente la retribuzione corrisposta e quella dovuta, per eseguire in tal modo la verifica in ordine alla sussistenza di un qualche credito residuo.

4. Il settimo motivo riguarda sia la sentenza di appello, sia quella resa in sede di revocazione.

La seconda è infatti necessariamente coinvolta dal fatto che si assume violatò l’art. 395 c.p.c., n. 3 e 5.

La sentenza di appello, cui la parte riferisce tale motivo a pag. 3 del ricorso e che è richiamata anche nel corpo del motivo, è invece da aversi per censurata attraverso il richiamo, contenuto anch’esso nel ricorso, all’omesso esame di un fatto decisivo ed all’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’ottavo motivo di ricorso è riferito, a pagina 3 del ricorso, alla sentenza di revocazione ed in effetti al suo interno è solo di quella che si tratta.

4.1 Iniziando l’esame congiunto dei due motivi dai profili che riguardano appunto la sentenza di revocazione, si deve osservare che la notifica del ricorso per cassazione è inficiata dal fatto di essere stata effettuata presso il difensore costituito per la Asp nella causa di appello, mentre nella causa di revocazione, secondo quanto emerge dalla corrispondente sentenza, la Asp era rimasta contumace e pertanto la relativa impugnazione doveva essere notificata direttamente alla parte, come non è avvenuto.

Si deve peraltro ritenere che il vizio integri un’ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza.

Ciò già fu in sostanza affermato da Cass. 29 aprile 2008, n. 10817, allorquando sostenne che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

Tale pronuncia è poi in linea con quanto stabilito da Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, precisandosi altresì che “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto”.

E’ in proposito evidente che, nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi dell’assenza assoluta di collegamento tra notificazione e parte ad essa interessata, perchè comunque chi difese in un grado di giudizio non è soggetto del tutto estraneo da collegamenti rispetto alla parte stessa.

In questo senso si è in effetti concluso allorquando si è ritenuto, in un caso simile al presente, che “la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di collegamento con il destinatario” (Cass. 11 maggio 2018, n. 11485).

4.2 Tuttavia, in ragione di chiare esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, non va disposta la rinnovazione della notifica nulla del ricorso per cassazione, qualora esso, come è nel caso di specie per quanto si dirà subito di seguito, è comunque da disattendere.

5. Come si è detto, la sentenza di appello, dopo avere accertato, in base alla c.t.u., una posta di Euro 1.607,40 a favore della P. per differenze retributive del periodo oggetto di causa globalmente calcolate, ha rilevato che il perito non aveva considerato gli arretrati corrisposti con la busta paga del 2008 e risultanti dal riepilogo cedolini del 2008 prodotto dalla stessa parte ricorrente nel fascicolo di primo grado, in misura pari ad Euro 5.138,30 per – così scrive la Corte territoriale – “trattamento tabellare del 2007”. Impugnando per revocazione questa statuizione, la P. ha sostenuto che esso fosse frutto di un errore di fatto, perchè l’importo di Euro 5.138,30 era da riferire all’esecuzione di altra sentenza di condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Locri, la n. 1476/2008, riguardanti le differenze “a titolo di tabellare” dal 1.1.2000 al 31.12.2004.

Affermazione a suffragio della quale la ricorrente richiama la c.t.u. svolta in quel diverso processo ove i calcoli avevano determinato un importo dovuto pari ad Euro 5.138,30 oltre accessori, per un totale di Euro 5.448,62, poi trasfuso in quella sentenza.

5.1 La Corte d’Appello, pronunciandosi in sede di revocazione, ha sottolineato come la sentenza di appello avesse fondato il proprio convincimento sulla produzione del riepilogo cedolini del 2008 effettuata dalla stessa P., da cui risultava che si trattava di importi riguardanti gli arretrati di tabellare del 2007. La Corte territoriale rilevava poi come, nel produrre quel riepilogo ed anche in prosieguo di giudizio, la ricorrente non avesse svolto alcuna difesa volta a contestare l’imputazione in esso contenuta ed aggiungeva infine che la somma di cui al riepilogo cedolini (Euro 5.138,30) era diversa da quella di cui alla condanna del Tribunale di Locri (Euro 5.448,62 oltre interessi legali e maggior danno) nè vi era immediata evidenza della dedotta corrispondenza, proprio data la diversità di importo.

Sulla base di tali dati, sempre in sede di revocazione, la Corte territoriale ha affermato che le conclusioni della P. ivi sostenute, presuppongono un ragionamento, per un verso, di confutazione dell’imputazione contenuta nel riepilogo dei cedolini e, per altro verso, di riconoscimento che la somma erogata e di cui si dà atto in quei cedolini corrisponderebbe al solo capitale (Euro 5.138,30) della somma di cui alla condanna disposta dal Tribunale di Locri per il maggiore importo di Euro 5.448,62: ragionamento che comportava il rilievo di un asserito errore rispetto ad una ricostruzione storica di un certo elemento, quale valutato dalla Corte territoriale nell’appello sulla base di un documento fornito dalla stessa parte e non di un errore percettivo.

5.2 Su questo punto i motivi nulla realmente replicano, se non che si tratterebbe di errore di percezione, perchè sarebbe bastato prendere atto della somma di cui ai cedolini e del fatto, desumibile dalla c.t.u. dell’altro processo prodotta in atti, che quella derivante dalla sentenza era composta da essa, oltre ad alcuni accessori. Ciò finisce tuttavia per confermare, e non per smentire che la conclusione doveva derivare da un raffronto critico di due dati, nel che sta una tipica azione di giudizio e non di mera percezione. Così come l’affermazione per cui il risalire di quel dato asseritamente corretto ad un profilo non contestato, è apodittica. Essa infatti, per un verso, trascura completamente tutta l’argomentazione della sentenza sulla revocazione, nella parte in cui essa precisa che la ricorrente, nel produrre il cedolino, nulla disse a spiegazione o confutazione dell’imputazione in esso contenuta, sicchè non si vede, nè la ricorrente lo spiega, come potesse essere non contestata una lettura del documento che non era stata affermata in un certo senso da chi lo aveva prodotto; d’altra parte, la ricorrente non spiega neppure come e quando essa affermò espressamente che il pagamento indicato in quel cedolino ed ivi riferito al 2007 si riferisse a quella sentenza e costituisse, tra l’altro, un minor importo pagato rispetto a quanto in essa disposto.

La revocazione per errore di fatto è del resto ammessa, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, il che potrebbe anche essere quanto accaduto nel caso di specie, visto che non vi era stata una specifica eccezione di pagamento; non si può però parlare di verità “incontrastabilmente esclusa” o “positivamente stabilita”, a fronte di un documento che riferiva quel pagamento ad arretrati del 2007, sicchè il raffronto tra quel documento e gli altri addotti dalla parte al fine di far constare che si trattava di pagamenti di crediti di anni anteriori integra palesemente quel giudizio critico di cui già si è detto e quindi un errore valutativo e non revocatorio.

5.3 Non vi è quindi alcun dubbio che la sentenza sulla revocazione resista al motivo di ricorso per cassazione.

5.4 Va infine escluso che possa avere corso il rilievo, contenuto in fine del settimo motivo, in ordine al non essersi considerata la contrarietà venutasi a creare rispetto alla pregressa sentenza del Tribunale di Locri passata in giudicato.

5.4.1 Con riferimento all’impugnazione per revocazione, si deve infatti rilevare che essa è giudizio a critica vincolata, da veicolare attraverso uno dei motivi specifici di cui all’art. 395 c.p.c..

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un’impugnazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4), mentre il motivo di ricorso per cassazione in quest’ultima parte sembra fa leva sulla violazione di pregresso giudicato (art. 395 c.p.c., n. 5).

A fronte di ciò, il ricorso per cassazione, non riportando il tenore letterale della domanda di revocazione, nè a ben vedere affermando che tale domanda sarebbe stata travisata o esaminata solo parzialmente dalla Corte territoriale, non consente di giudicare rispetto ad un profilo di revocazione diverso da quello esaminato nella sentenza impugnata e riguardante appunto l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

5.4.2 Più in generale, non può dirsi che l’imputazione di un pagamento a titolo di arretrati per “tabellare” del 2007 si ponga in contrasto con l’accertamento giudiziale di un debito per “tabellare” del periodo 2000-2004, in quanto l’imputazione che si asserisce erronea evidentemente non nega, proprio per la diversità di tempi e titoli, l’esistenza dell’altro credito accertato dalla sentenza passata in giudicato.

5.5 Devono infine affrontarsi i profili del settimo motivo che riguardano la sentenza di appello e che, come detto, resta da essi coinvolta sub specie di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Nel contesto del medesimo motivo si fa riferimento al pagamento come eccezione non rilevabile d’ufficio, ma il rilievo, a parte l’irritualità del suo inserimento incidentale nel contesto di un diverso motivo, è infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è stabilmente e condivisibilmente orientata in senso contrario (Cass.2 luglio 2018, n. 17196; Cass. 14 luglio 2015, n. 14654; Cass. 13 giugno 2012, n. 9610; Cass. 14 luglio 2004, n. 13015).

5.6 Resta invece la questione sull’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, consisterebbe nella sussistenza di un titolo, da individuare nella sentenza del Tribunale di Locri resa nel diverso processo relativo al periodo dal 2000 al 2004, che, se valutato insieme alla c.t.u. redatta in quel processo, avrebbe comportato una diversa conclusione, nel senso che la coincidenza numerica esatta dell’importo capitale calcolato in quella diversa causa dal c.t.u. con l’importo imputato dalla Corte ad arretrati di tabellare 2007, avrebbe imposto di concludere nel senso che l’imputazione al 2007 fosse errata e dovesse esservi imputazione agli anni 2000-2004, estranei all’oggetto del giudizio, sicchè era erroneo il fatto che vi fosse stato scomputo dall’importo dovuto quale calcolato dal c.t.u. in questa causa.

5.7 Il motivo è inammissibile.

Se si ha riguardo al pagamento con imputazione 2007, non si può parlare di omesso esame, perchè la sentenza proprio su quello si fonda.

Se si ha invece riguardo all’esistenza di un debito anteriore cui doveva riferirsi quel pagamento, nonostante l’indicazione del riepilogo cedolini, l’omesso esame in astratto sussisterebbe, ma manca il presupposto dell’essere stata la circostanza oggetto di discussione tra le parti, anch’essa richiesta dall’art. 360 c.p.c., n. 5 e qui non ricorrente, perchè appunto l’eccezione fu rilevata d’ufficio e non risulta, dal ricorso per cassazione, che vi sia stato dibattito processuale sulla riferibilità del dato desumibile dal riepilogo e la pregressa sentenza tra le stesse parti.

A quest’ultimo proposito manca nell’impugnazione qui dispiegata il rilievo di un errore non tanto in iudicando sotto il profilo revocatorio o ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanto piuttosto in procedendo, per violazione del contraddittorio nel rilievo officioso di una questione mista di fatto e di diritto (Cass., S.U., 30 settembre 2009, n. 20935) o per violazione della analoga regula iuris poi incorporata nell’art. 101 c.p.c., comma 2, al fine di invalidare in rito la decisione ed ottenere una nuova pronuncia attraverso cui dirimere, in sede di merito, la questione relativa al rapporto tra il pagamento imputato agli arretrati 2007 e quanto dovuto per arretrati del 2000-2004 in forza dell’accertamento giudiziale di cui alla prima sentenza inter partes.

6. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso. Nulla sulle spese, essendo la Asp rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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