Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16164 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14508-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI FALEGNAMI 73, presso lo studio dell’avvocato BENITO FUOCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato AURELIO CAPORICCI giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/2009 della COMM.TRIB.Reg. DEL LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente M.R. riceveva avviso di diniego di condono notificato in data 31/12/2004, a seguito di richiesta di definizione della lite fiscale pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 avverso il quale proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone rilevandone l’illegittimità.

La CTP di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo inammissibile il condono per mancanza di lite pendente, in quanto la sentenza n. 15/37/00 della CTR del Lazio, che aveva definito il contenzioso relativo ad un accertamento per maggior valore di un atto di compravendita con recupero di imposta di registro ed invim, era passata in giudicato alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002.

Su ricorso in appello proposto dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza nr. 62/40/09 depositata in data 10 aprile 2009 accoglieva l’appello del contribuente avverso il diniego di definizione di lite pendente, perchè ancora esperibile il…ricorso…per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 132/05/02 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e M.R. e P.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 1 e 3 ed artt. 324, 396 e 402 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 la sentenza della CTR di Roma nr. 132/05/02, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione straordinaria, fosse ancora impugnabile per cassazione e pertanto vi fosse lite pendente mentre, al contrario, il ricorso per revocazione straordinaria non comporta la pendenza della lite e non ostacola il passaggio in giudicato della sentenza non più soggetta ai mezzi di sentenza quindi nella fattispecie già definitiva in quanto decorso il termine annuale di impugnazione comprensivo del periodo di sospensione feriale.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Infatti, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti L. n. 289 del 2002, ex art. 16 deve ritenersi applicabile per analogia quanto ritenuto da questa Corte per altri tipi condono in ordine alla irrilevanza dei mezzi di impugnazione straordinaria. In particolare, secondo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014 in tema di definizione delle liti fiscali pendenti D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, “In tema di condono fiscale, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, senza che rilevi l’astratta esperibilità della revocazione straordinaria o la mera proposizione della relativa domanda avverso le sentenze passate in giudicato, laddove non seguita dalla pronuncia rescindente di revocazione, atteso che solo a decorrere da quest’ultima si ha reviviscenza della pendenza della lite fiscale fino al passaggio in giudicato della statuizione che definisce il giudizio di revocazione”.

Sullo stesso orientamento Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2750 del 23/02/2012 “In tema di condono fiscale, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle “liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio”, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l’unico rimedio esperibile sia la revocazione. In tali casi, pertanto, deve essere disattesa la richiesta di sospensione avanzata invocando il procedimento di condono”.

Pertanto non può ritenersi pendente la lite ai fini del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 in caso di impugnazione con revocazione straordinaria tanto più se, come nella fattispecie, dichiarata inammissibile, della sentenza che definisce nel merito il contenzioso.

In ogni caso occorre anche osservare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione straordinaria non è stato nemmeno prodotto e ciò comporta, già di per sè, il diniego di condono per mancanza di lite pendente. Infatti Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 27/01/2012 ha ritenuto “In tema di condono fiscale il contribuente, per impugnare il provvedimento dell’Amministrazione di diniego dell’istanza di definizione di una lite fiscale è tenuto, a pena di inammissibilità, anche ad impugnare la sentenza che ha deciso sulla lite fiscale medesima, in quanto il testo della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8 pone un indissolubile e necessario legame fra l’impugnazione del diniego e quella della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato al giudice dinanzi al quale pendeva il processo che si intendeva definire L. n. 289 del 2002, ex art. 16 avverso il solo diniego dell’Amministrazione fiscale di definizione della lite senza che fosse stata impugnata anche la sentenza relativa).

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito stante l’evolversi della vicenda processuale mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste in solido a carico dei soccombenti.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi del giudizio di merito e condanna M.R. e P.A. in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.900,00 complessivamente oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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