Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16163 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16163 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

sul ricorso iscritto al n. 11161 del R.G. anno 2012

C

proposto da:
Impresa Giemme Edilizia s.rJ. domiciliata in ROMA, presso la
cancelleria della Cassazione con l’avv. Luigia Maria Ribolzi del Foro di
Varese che la rappresenta e difende per procura in calce ricorrente contro
Cita Immobiliare s.r.l. domiciliata in Roma presso la cancelleria della
Cassazione con l’avv. Marco Teardo del Foro di Milano che la rappresenta
e difende per procura in calce al controricorso

contro ricorrente –

Ponti Maria Rosa, domiciliata in Roma viale Parioli 79H presso l’avv.
Pio Corti che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Felice
controrícorrente-

Brusatori del Foro di Busto Arsizio
e
Condominio Vedani di Angera (VA)
avverso

intimato

la sentenza n.3603 in data 27.12.2011 della Corte di Appello di

Milano; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 07.05 .2013 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE, udito l’avv. Luigia M.Ribolzi; presente il
in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Ionazio Patrone, che ha
concluso condividendo la relazioile.

RILEVA
Con sentenza 1234/2008 il Tribunale di Varese, decidendo sulle cause
riunite afferenti le domande proposte da s.r.l. Cita Immobiliare contro
GIEMME Edilizia e da quest’ ultima contro Condominio Vedani e Ponti
Maria Rosa, ed afferenti sia pretese a saldo creditorio dell’appaltatrice

v.

Data pubblicazione: 26/06/2013

nei riguardi del Condominio appaltante e della condomina Ponti sia pretese a interventi riparatori dovuti a garanzia da GIEMME Edilizia alla Cita
Immobiliare per vizi della realizzata copertura dello stabile, ha, per quel
che rileva, sia rigettato la domanda di Giemme Edilizia sia accolto quella
di Cita Immobiliare e pertanto condannato Giemme Edilizia a pagare €
41.195 oltre IVA, accessori e spese. Impresa Giemme Edilizia ha quindi
proposto appello notificando l’atto a Cita Imm.re, a Ponti Maria Rosa ed
a Condominio Vedani rispettivamente il 10-23-27.2.2009. Si sono costi-

27.12.2011 la Corte di Appello di Milano, visto l’art. 348 c. 1 c.p.c. ha
dichiarato improcedibile l’appello affermando che, come eccepito in conclusionale dagli appellati ma rilevabile d’ufficio, la citazione notificata il
20.2.2009 al primo appellato non era stata seguita dalla tempestiva costituzione dell’appellante, che il termine, decorrente dalla prima delle tre
notifiche e quindi dal 20.2.2009, andava a scadere il 2 marzo lunedì nel
mentre la costituzione dell’appellante era avvenuta il 3.3.2009, che
l’improcedibilità dell’appello non poteva essere esclusa dalla costituzione
delle parti sia perché non si era costituito il Condominio sia perché non
era applicabile l’art. 171 c.p.c. (pur richiamato dall’art. 347 c.p.c.) dettato per il solo primo grado e pertanto la costituzione degli altri appellati
non valeva a sanare l’improcedibilità, che tale asserto era stato formulato dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite alla quale si doveva dare
seguito. La sentenza, ricorribile per cassazione, è stata fatta segno a
ricorso per cassazione in data 28.03.2012 al quale non ha resistito
l’intimata amministrazione condominiale nel mentre si sono difesi con
controricorso 30.4.2012 e 8.5.2012 Cita Imm.re e Ponti Maria Ros. La
ricorrente in data 26.11.2012 ha chiesto urgente fissazione di udienza
ed il Presidente ha designato per l’esame e l’eventuale relazione ex art.
380 bis c.p.c. il relatore in data 27.12.2012. Il relatore ha depositato
relazione 4.1.2013 ed è stata fissata adunanza camerale sulla proposta
di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria critica verso la relazione.
OSSERVA
Come esattamente rilevato dalla ricorrente in memoria finale il controricorso di Cita Immobiliare deve essere dichiarato improcedibile perché,
notificato il 30.4.2012, è stato tardivamente depositato (il 24.5.2012).
Venendo al ricorso, contrariamente alla opinione della ricorrente espressa con considerazioni meramente riproposte in memoria senza alcuna
specifica considerazione delle argomentazioni di cui alla relazione, esso
appare privo di alcun fondamento.

2

tuiti Cita Imm.re e Ponti chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza

Incontestato lo sviluppo procedimentale e le date di notifica della citazione in appello e di tardiva costituzione dell’appellante, la Corte di Milano ha rettamente applicato i principii posti da S.U.

10864/2011 – e

seguiti da Cass. 12724/2012 — sia là dove hanno individuato nella
prima delle notifiche della citazione in appello quella dalla quale far decorrere il termine per la costituzione dell’appellante sià là dove hanno
categoricamente escluso che l’art. 347 c.p.c. abbia richiamato la sanatoria di cui all’art. 171 c.p.c.: di qui la conseguenza per la quale nella spe-

pellati e rilevata dalla Corte anche d’ufficio, imponeva la declaratoria di
improcedibilità dell’appello.Nel ricorso e nella memoria, oltre a non mostrare esatta comprensione della prima delle statuizioni sopra rammentate delle Sezioni Unite afferente la decorrenza dalla prima delle notifiche del dies a quo per la costituzione, si ipotizza che il principio di cui
alla seconda statuizione non dovesse essere applicato, nella specie vertendosi in una vicenda governata dall’art. 348 c. 2 c.p.c. e nella quale,
costituitosi l’appellante, sanata la tardività dalla mancata eccezione degli
appellati costituiti, ritualmente comparso l’appellante, non vi fosse luogo
né a rinviare la trattazione ad altra udienza né tampoco a dichiarare
l’improcedibilità. La censura appare di scarsa comprensibilità e di nessun fondamento, non scorgendosi quale spazio nella vicenda de qua
possa avere l’ipotesi del comma 2 dell’ art. 348 c.p.c. e che senso assuma il suo richiamo in questa sede a fronte della chiara ed esatta decisione della Corte di merito. Tampoco hanno rilievo le questioni, poste solo
in memoria, della indebita riunione effettuata in primo grado di cause
tra loro scindibili e non connesse. E pertanto, bene la Corte di merito ha
statuito essere tardiva la costituzione, irrilevante a sanarla la costituzione di due su tre degli appellati, pertanto improcedibile l’appello. Ne
consegue che, inammissibile la detta costituzione di Cita Imm.re, nulla si
dispone per le relative spese e che, rigettato il ricorso, la ricorrente debba sostenere le spese della ritualmente costituita Maria Rosa Ponti.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il controricorso di Cita Immobiliare ed irripetibili
le relative spese di lite; rigetta il ricorso di Impresa GIEMME che condanna alla refusione delle spese di M.R. Ponti che determina di C 2.100
(di cui C 100 per esborsi) oltre IVA e CPA sui compensi.
Così deciso nella c.d.c. della Se ta Sezione Civile il

07.05.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,

cie la tardività della costituzione, non sanata dalla costituzione degli ap-

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