Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16163 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 25/07/2011), n.16163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6332/2010 proposto da:

MARCO POLO HOLDING S.R.L., URVAIT SERVICE S.R.L., AGORA’ INVESTIMENTI

S.R.L., in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato SANINO Mario, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICHELLI VITTORIO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato CLARIZIA Angelo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAVANINI ANDREA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE VENETO, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, VENETO

SVILUPPO S.P.A., ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, PROVINCIA DI

VENEZIA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

293/2005 del T.A.R. di VENEZIA; udito l’avvocato Alfonso CELOTTO per

delega dell’avvocato Angelo Clarizia;

udita la relazione della causa svolta nella c.c. del 14/12/10 dal

Cons. Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite

civili ed in camera di consiglio, rigetti il ricorso e confermi la

giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Comune di Venezia ha impugnato innanzi al TAR Veneto atti amministrativi ed operazioni societarie che hanno portato alla costituzione della società Marco Polo Holding srl ad opera della società finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa, nonchè al conferimento in Marco Polo Holding srl, da parte di Veneto Sviluppo spa, delle proprie azioni detenute in SAVE spa (società concessionaria della gestione dell’aeroporto di Venezia);

ha sostenuto: che la Regione Veneto, attraverso i provvedimenti impugnati, avrebbe causato il venir meno della partecipazione maggioritaria pubblica in SAVE spa e l’affidamento diretto del controllo della società, per il tramite della Marco Polo Holding, ai privati detentori della maggioranza di quest’ultima (ossia Nord Est Avio srl ed Urvait Service srl) senza il pagamento di sovrapprezzo;

che la Veneto Sviluppo sarebbe tenuta al rispetto dell’evidenza pubblica nella dismissione della partecipazione in SAVE spa;

analogo ricorso è stato promosso, nei confronti dei medesimi soggetti dalla Provincia di Venezia;

propongono istanza di regolamento preventivo di giurisdizione la Marco Polo Holding srl, la Urvait Service srl e la Agorà Investimenti srl (incorporante la Nord Est Avio), sostenendo la giurisdizione del G.O.;

il P.G. ha chiesto che il ricorso sia respinto e sia confermata la giurisdizione del G.A..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che a prescindere dall’identificabilità e dalla concreta identificazione degli atti amministrativi impugnati, il Comune (in estrema sintesi) agisce avverso comportamenti attivi od omissivi attraverso i quali la Regione avrebbe disposto e consentito che fosse costituita la Marco Polo Holding srl, che in essa fosse conferita la partecipazione azionaria di spettanza regionale della Aeroporto Marco Polo spa (concessionaria del servizio aeroportuale) e che in tal modo la maggioranza di controllo della società di gestione aeroportuale fosse costituita in capo a soggetti privati, titolari della maggioranza di controllo della Marco Polo Holding; di qui la richiesta di annullamento degli atti relativi alla partecipazione nell’atto costitutivo, mediante conferimento, della partecipazione detenuta nella società Aeroporto Marco Polo da parte di Veneto Sviluppo spa ed in particolare della deliberazione di quest’ultima relativa all’approvazione della costituzione di Marco Polo Holding e di conferimento della partecipazione detenuta in SAVE spa (cfr. in tal senso la memoria del Comune di Venezia a pag. 5);

siffatta pretesa pone in evidenza che le parti contendono in ordine ad operazioni dal carattere squisitamente privatistico-societario e svolte da società, al di fuori dal concreto esercizio di qualsiasi attività pubblicistico-autoritativa;

ed infatti la Marco Polo Holding srl risulta costituita attraverso un atto privatistico di costituzione societaria, oltre che dagli attuali ricorrenti, dalla Veneto Sviluppo spa (la finanziaria della Regione), la quale ha poi provveduto a conferire nella Marco Polo Holding le azioni da se stessa detenute nella società di capitali SAVE spa;

per altro verso occorre rilevare che (diversamente da quanto sostenuto dal P.G.) la circostanza che si discuta della maggioranza di controllo della Aeroporto Marco Polo spa, la quale è concessionaria del servizio aeroportuale, non è idonea ad attrarre la controversia nella giurisdizione del G.A., posto che qui non si discute nè della concessione, nè dell’esercizio di siffatto servizio (e, dunque, della specifica materia aeroportuale), bensì dello spostamento di capitali all’interno di società a capitale misto che quel servizio esercita;

in conclusione, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

la complessità della questione giustifica la totale compensazione, tra tutte le parti, delle spese sopportate per il giudizio di regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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