Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16163 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17308-2011 proposto da:

D.T., D.U., D.T. E C. SNC in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CEFALY, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 4/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 04/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA per delega

dell’Avvocato BUSSANI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.T. & C. snc e i soci, T. e D.U., ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4/04/11 dep. 4.1.11, che ha dichiarato inammissibile l’appello dei contribuenti, per essersi limitati a contestare l’avviso di accertamento senza evidenziare l’oggetto della domanda e le censure mosse alla sentenza impugnata.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese in questa sede.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono contraddittoria motivazione, per avere la CTR ricostruito la fattispecie e le argomentazioni delle parti, precisando che gli appellanti – odierni ricorrenti – hanno riproposto le argomentazioni svolte in primo grado, volte a confutare la fondatezza dell’avviso di accertamento sotto il profilo probatorio, e poi, incoerentemente, dichiarato inammissibile l’appello.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54), avendo l’appello natura devolutiva al fine di provocare un riesame della controversia, ben potendo l’appellante riproporre le stesse argomentazioni svolte in primo grado e disattese dalla CTP. 3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

Per giurisprudenza consolidata nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve all’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del 01/07/2014). Pertanto, ancorchè i ricorrenti abbiano ribadito e riproposto in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo, (come si evince dall’atto di appello allegato al ricorso), queste devono essere considerate idonee a contrastare la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, con conseguente assolvimento dell’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (v. Cass. n. 1200 del 2016).

4. Avendo la CTR disatteso tali consolidati principi il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, che provvederà anche alla determinazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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