Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16162 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9790/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia;

– ricorrente –

contro

Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia s.c.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 9/4/09 depositata il 19 febbraio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

In relazione a tardivo versamento d’imposta per gli anni 2000/2001 da parte della Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia s.c.r.l., l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso il rigetto dell’appello erariale circa le sanzioni di cartella, ridotte dal primo giudice per ravvedimento operoso.

– Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, per aver il giudice d’appello ritenuto integrare ravvedimento operoso il pagamento tardivo dell’imposta, non maggiorata di sanzione e interessi.

– Il ricorso è fondato; il pagamento tardivo dell’imposta senza contestuale versamento di sanzione ridotta e interessi moratori non integra ravvedimento operoso agli effetti del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, (Cass. 13 marzo 2013, n. 6241, Rv. 625520; Cass. 9 aprile 2014, n. 8296, Rv. 630145), nè può configurare un ravvedimento parziale, ignoto al sistema (Cass. 24 settembre 2015, n. 19017, Rv. 636561).

– Non occorrendo indagini di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione della cartella (ormai sub iudice unicamente per le sanzioni, dopo il rigetto dell’appello incidentale della cooperativa); il ritardo di specie era comunque modesto (tre giorni), ciò che suggerisce di compensare le spese di merito e dichiarare irripetibili quelle di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione della cartella di pagamento; compensa le spese processuali di merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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