Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16162 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16162 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.

10763 del R.G. anno 2012

proposto da:
Morella Pietro domiciliato in ROMA, viale Regina Margherita 262
(tZ

presso lo studio degli avv.ti Pettinari Oliva con

l’avv. Arnaldo Faiola

del Foro di Latina che lo rappresenta e difende per procura a margine
ricorrente

del ricorso

contro
Comune di Fondi domiciliato in Roma Viale Liegi 10 presso l’avv.
David Andrea Calrevale che lo rappresenta e difende per procura
controricorrente-

speciale in calce al controricorso

e
intimati

Morella Anna e Morella Biagio

avverso la sentenza n.1194 in data 21.03.2011 della Corte di
Appello di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
07.05 .2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. F.Ravelli
(in sost. Dell’avv. D.Carlevale) presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso come da
relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

AOUU
t3

Data pubblicazione: 26/06/2013

Biagio, Pietro ed Anna Morella proposero innanzi al Tribunale di Latina e
nei confronti del Comune di Fondi domanda di risarcimento danni cagionati dall’espropriante Comune ad un loro fondo per la irreversibile trasformazione indotta dalla costruzione di opera non seguita da decreto di
esproprio. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Comune a pagare C 111.696 oltre accessori. La sentenza venne impugnata in via
principale dal Comune e in via incidentale tardiva dagli appellati Morella.
Il Comune con atto notificato ai difensori il 21 e 24.7.2009 dichiarò di

rella accettarono la rinunzia. La Corte di Appello di Roma, con sentenza
21.3.2011„ preso atto della rinunzia accettata dai due appellati (estesa
anche alle loro impugnazioni incidentali), presa in esame la posizione di
Pietro Morella , appellante incidentale tardivo, ritenuto che alla situazione creata dalla rinunzia alla impugnazione principale dovesse applicarsi
la stessa sanzione di inefficacia di cui all’art. 334 c. 2 c.p.c. prevista per
la inammissibilità della impugnazione principale e considerato che
l’appello incidentale di Pietro Marella era certamente tardivo, dichiarò
inammissibile anche il relativo appello incidentale.Ricorre avverso tale
statuizione Pietro Morella con atto del 27.4.2012, cui ha opposto difese il
solo Comune di Fondi, nel quale lamenta la violazione processuale
commessa dalla equiparazione della rinunzia dell’appello principale a
quella della originaria sua inammissibilità, in tal guisa travolgendo una
impugnazione bensì tardiva, ma autonoma e non condizionata, in applicazione di una sanzione di inefficacia inestensibile per dettato e ratio
normativa. Il relatore ha proposto l’accoglimento della censura e non
sono state sollevate osservazioni critiche a tale proposta.
OSSERVA
Il ricorso, come considerato in relazione, è ictu °cui/ fondato sol che si
applichi, come deve essere applicata, la statuizione di SU 8925/2011
(seguita ex multis da Cass. 14558/2012) la cui massima recita:
In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
– non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di
tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.

2

rinunziare all’impugnazione e gli appellanti incidentali Anna e Biagio Mo-

Va dunque cassata la sentenza che si è sottratta dalla osservanza di tale
principie di diritto e va disposto rinvio alla stessa Corte perché esamini
l’impugnazione dell’odierno ricorrente e conclusivamente regoli anche le
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenTiza impugnata e rinvia, anche per le
spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversal(com-

Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il

07.05.2013.

posizione.

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