Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16162 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16162

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 71/66/2011, dep. il 14.4.2011; premette che la contribuente G.L., in data 20 settembre 2004, aveva versato una somma (quale prima rata) per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con vocazione agricola, indicando nella dichiarazione dei redditi (col valore dei terreni rivalutato, l’importo dell’imposta sostitutiva e il numero di rate per il relativo pagamento), di volersi avvalere della facoltà prevista dalla L. 448 del 2001, art. 7.

Successivamente, in data 17 ottobre 2006, aveva proposto istanza di rimborso della prima rata pagata in relazione alla rivalutazione del terreno agricolo. In data 26 febbraio 2009, Equitalia Nomos spa notificava alla contribuente cartella di pagamento per l’anno 2004 (a seguito di controllo del Modello Unico 2005), contenente l’importo relativo alle due rate non versate, oltre accessori. A seguito di impugnazione della cartella proposta dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Nomos spa, la Commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovute le somme indicate nella cartella impugnata e respingendo l’istanza della contribuente di rimborso della prima rata versata. La sentenza, appellata dall’Ufficio, veniva confermata dalla CTR della Lombardia.

G.L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) E’ pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, col quale la contribuente deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 331 c.p.c.) e omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), per non avere l’Ufficio notificato copia dell’appello anche ad Equitalia Nomos s.p.a., parte del giudizio di primo grado, con conseguente violazione dell’obbligo di integrazione del contraddittorio.

Il motivo è infondato, trattandosi di cause scindibili per le quali non sussiste l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a., atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ai sensi del quale l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili (cfr. Cass. n. 18361 del 2015). Nella fattispecie le doglianze della contribuente sono riferibili unicamente all’Agenzia delle entrate, non riguardando vizi propri della cartella imputabili alla concessionaria.

2) Esaminato il primo ed unico motivo del ricorso incidentale e rilevato che le deuzioni indicate come ulteriori motivi di ricorso incidentale sono in realtà controdeduzioni facenti parte del controricorso, si può passare all’esame del primo motivo del ricorso principale, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 448 del 2001, art. 7; art. 1321 c.c.; art. 1372 c.c.), per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente possa liberamente revocare, adducendo un mero errore di valutazione, l’opzione fatta ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 non pagando le rate successive, anche perchè da ciò non deriva un effettivo danno all’erario: motivo che è fondato e va accolto.

2.1. Come già chiarito da questa Corte, in relazione all’analoga facoltà prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 5 per i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta “volontaria”, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata, a fronte di un immediato introito fiscale per l’Amministrazione finanziaria (Cass. 24057/2014).

2.2.La Corte (Cass. 3410/2015) ha poi precisato che la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del costo costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sè, quale suo effetto, la rideterminazione del valore, per cui, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e s.s., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente (Cass. n. 939 del 2016). 2.3. In forza del carattere irrevocabile dell’opzione volontaria di pagamento dell’imposta sostitutiva – sul quale le modalità dell’adempimento, rateale o in unica soluzione, restano del tutto indifferenti rispetto al perfezionamento della fattispecie – non sorgerà comunque, per il contribuente, il diritto al rimborso dell’imposta già pagata (cfr., da ultimo, Cass. n. 13406 del 2016), e, nell’ipotesi di pagamento rateale, restano dovuti i versamenti successivi (Cass. n. 3410 del 2015 e n. 939 del 2016, citt.).

3) L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione di legge (artt. 1428, 1429, 1451 c.c.), per avere la CTR ritenuto sussistere un errore di valutazione del contribuente, che lo autorizza a sottrarsi al pagamento dell’imposta sostitutiva, sussistendo tale situazione solo in caso di errore essenziale e riconoscibile (artt. 1429 e 1431 c.c.), estraneo alla fattispecie in esame. Restano inoltre assorbiti il terzo e il quarto motivo, coi quale si denunciano vizi di motivazione.

4) Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

5) In relazione alla peculiarità della fattispecie vanno compensate le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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