Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16161 del 28/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 573/2014 R.G. proposto da:
R.M.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Ammendola
Giuseppe del Foro di Latina, domiciliata a Roma, p.zza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 531/40/13, depositata il 15 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre
2019 dal Consigliere Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
Che:
R.M.L. impugnava l’avviso di accertamento n. RC3H38 emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione delle imposte dovute sui maggiori ricavi accertati per l’anno 2002 ai sensi della L. n. 427 del 1993, art. 62-sexies.
La Commissione tributaria provinciale di Latina in parziale accoglimento del ricorso, con sentenza n. 324/5/2009 depositata il 18.09.2009, riduceva del 50 % i ricavi accertati.
La sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, a seguito di appello del contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata.
R.M.L. ricorre per cassazione con tre motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate intimata si costituisce tardivamente.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La ricorrente ha depositato in atti in data 12 dicembre 2019 una dichiarazione con cui, premesso di avere aderito alla c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”, comunica di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, di cui chiede l’estinzione con compensazione delle spese di lite.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di inammissibilità sopravvenuta, per mancanza di interesse, che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalla ricorrente. Nessuna pronunzia sulle spese, poichè l’Agenzia delle entrate non ha resistito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza
di interesse.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020