Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16161 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9883-2010 proposto da:

F.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO RABIOLO,

SALVATORE SAMMARTINO con procura speciale notarile del Not. Dr.

MARIA GABRIELLA DELL’AIRA di CALTANISSETTA rep. n. 1559 del

26/03/2010;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA,

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato RABIOLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.R.M. ricorre con quattro motivi per l’annullamento della sentenza della Commissione tributaria, regionale della Sicilia (n. 29/28/2009, dep. 18.2.2009), emessa in relazione all’avviso di accertamento induttivo, notificato a seguito di verbale della Guardia di finanza, che aveva rilevato maggiori ricavi non contabilizzati, con conseguente rettifica del reddito d’impresa ai fini IVA e Irpef per l’anno 1998.

La CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente – pur ritenendo sussistere le condizioni per l’accertamento induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39), riteneva inattendibile la riduzione del 2% del reddito accertato per costo e perdite di materiali, sfrido e prodotti invenduti, tenuto conto anche della tipologia di attività svolta di pasticcere e rosticciere, per cui rideterminava la percentuale di perdite e costi nella misura del 25%, quantificando conseguentemente il reddito imponibile, e mandando all’Ufficio per la rideterminazione delle imposte e delle sanzioni, da imporre al minimo edittale.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorrente deposita successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo F.R. deduce insufficiente e inadeguata motivazione (ex art. 360,n. 5), con riferimento ad una serie di elementi quali: alcune espressioni usate nella sentenza impugnata, come il riferimento a imprecisati “parametri di collegamento” e alle “altre condizioni previste” dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in relazione all’accertamento presuntivo di determinazione del maggior reddito; la mancata specifica indicazione della documentazione presa a base della decisione e l’erroneo il riferimento al “listino prezzi” fra gli elementi documentali, non presente nel periodo d’imposta in esame; la mancata indicazione del criterio seguito ai fini della determinazione della percentuale di ricarico del 25%. Deduce ancora l’omessa motivazione su alcune doglianze proposte dal contribuente fin dal primo grado di giudizio, volte a contestare le rettifiche operate con l’atto impositivo, nonchè la contraddittoria motivazione Il motivo è inammissibile, perchè non conforme a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile rodane temporis in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza, preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione. In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – infatti – poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S. U. n. 20603 del 2007; Cass. n. 8897 del 2008; n. 30640 del 2011; n. 952 del 2015). La stessa articolazione del motivo in una serie di doglianze, riferite ora alla omessa, ora alla contraddittoria ora alla insufficiente motivazione esclude l’asserita mancanza di “incertezza” nella formulazione del motivo, comunque riconducibile ex se alla mancanza dell’obbligatorio momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c..

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2729 c.c.), per violazione delle norme in tema di presunzioni nell’accertamento in materia di imposte sui redditi, essendo stata la rettifica basata su un’unica presunzione.

Il motivo, a parte i dubbi sulla sua ammissibilità, in relazione alla generica formulazione e al richiamo in esso contenuto al primo motivo, dichiarato inammissibile, è comunque infondato. Questa Corte ha affermato il principio, dal quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, secondo il quale in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. n. 656 del 2014; v. anche, sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 Cass. n. 22937/15; n. 18992/15; n. 23550/14).

3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e degli artt. 2727 e 2729 c.c.), per violazione del divieto delle presunzioni basate a loro volta su presunzioni e non su fatti certi.

Anche questo motivo è infondato, per avere la CTR congruamente motivato riferendosi ad elementi concreti e documentali (listino prezzi; fatture acquisto merci; dosi e ingredienti per la confezione dei prodotti con consequenziali raffronti comparativi dei valori, inferiori a quelli dichiarati), cui il ricorrente non ha opposto la produzione, nei gradi di merito, di specifici elementi probatori, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

4. Con quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato sull’eccepito difetto di allegazione all’avviso di accertamento impugnato “dei documenti in esso richiamati”.

La CTR ha effettivamente omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello.

Sussistono, tuttavia, i presupposti in virtù dei quali Questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere nel merito (v. da ultimo, Cass. n. 21968 del 2015).

La censura si rivela, infatti, inammissibile per genericità. Poichè è sufficiente che nell’atto impugnato sia riprodotto il contenuto essenziale del documento richiamato (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2), il ricorrente avrebbe dovuto, dinanzi al giudice di merito, formulare una doglianza specifica, idonea ad evidenziare sia quali fossero i documenti asseritamente mancanti, sia, in relazione a quanto ora detto, la rilevanza e decisività della questione, e quindi l’interesse a proporla.

5. Il ricorso va conclusivamente rigettato, con conseguente condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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