Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16160 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6646-2013 proposto da:

STARCISETTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO NENCHA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NENCHA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 43/11/12, depositata il 04.05.2012 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente, per quanto riguarda il presente giudizio, la ripresa di quote di ammortamento dei cespiti, consistenti in beni materiali strumentali, ubicati presso la struttura di (OMISSIS) e di spese di manutenzione portate in deduzione dalla società Starcisette SRL per l’anno di imposta 2004, perchè non di competenza essendo stato aperto il punto vendita solo nel 2005.

2. Secondo il giudice di appello, in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, la deducibilità delle quote di ammortamento decorreva dall’esercizio di entrata in funzione del bene e tale circostanza, con riferimento all’anno 2004 non ricorreva. Osservava il secondo giudice che era stato documentalmente provato che l’autorizzazione al commercio al dettaglio, precedentemente rilasciata dal Comune di (OMISSIS) per l’anno 2004, era stata dichiarata decaduta con provvedimento n. 16262 del 06.10.2004, proprio a causa della mancata attivazione dell’esercizio, circostanza confermata dalla contribuente, e che “la mancanza di svolgimento dell’attività di commercio, rende il punto vendita fiscalmente inesistente, sicchè viene meno il presupposto di deducibilità invocato” (fol. 3).

5. La contribuente ricorre per cassazione su due motivi; la Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, per avere utilizzato la CTR un criterio formale per individuare l’esercizio di entrata in funzione del bene (autorizzazione al commercio) e non aver considerato che, in concreto, la struttura era stata utilizzata come deposito e altro, come riscontrato nel corso degli accertamenti compiuti dai funzionari dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) costituito dall’individuazione dell’epoca di entrata in esercizio dei beni.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè infondati.

4. Invero la CTR ha valutato l’entrata in esercizio dei beni, contrariamente a quanto assume il ricorrente, e correttamente lo ha fatto tenendo conto della tipologia e della destinazione dei beni dichiarata fiscalmente dalla parte privata ai fini della procedura di ammortamento: ha quindi dedotto che in relazione a tale specifica destinazione (attività di vendita) non si era verificato l’entrata in funzione dei cespiti.

5. La ricorrente nell’evidenziare che i beni erano entrati in esercizio con una destinazione diversa, in assenza delle prescritte autorizzazioni, come in concreto sembra essere stato accertato dai verbalizzanti, non fa che confermare la correttezza della statuizione, atteso che la procedura di ammortamento va validamente riscontrata in base alla corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte e la situazione concretamente accertata, corrispondenza che, nel caso in esame, pacificamente non sussisteva atteso che la diversa destinazione dei beni aveva fatto venir meno l’originario nesso di strumentalità.

6. La pronuncia è correttamente fondata sulla qualificazione fiscalmente rilevante dei beni e le circostanze di fatto, invocate dalla contribuente, sono prive di rilevanza ai fini tributari ove non formalizzate nei modi di legge dalla stessa contribuente.

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Con riferimento alla ricorrente si deve dare atto, ai del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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