Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16160 del 26/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16160 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Cdc 07.05.2013
ORDINANZA
10387 del R.G. anno 2012
sul ricorso iscritto al n.
proposto da:
OGEMBAW Mery domiciliata in ROMA, via
presso l’avv.
P.Leonardi Cattolica 3
con l’avv. Silvio Ferrara che la
Alessandro Ferrara
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno-Questore di Roma
avverso
intimati –
l’ordinanza in data 14.11.2011 del Giudice di Pace di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
07.05 .2013 dal
presente il P.M., in persona del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che conclude come
da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:CHE la cittadina nigeriana Mery OGEMBAW espulsa dallo Stato e sottoposta a trattenimento
presso il CIE di Ponte Galeria venne fatta segno a ulteriore richiesta di
proroga di tale stato di gg. 60 da parte del Questore in data 11.11.2011:
il Giudice di Pace, non convocato il difensore nè avvisata l’interessata,
con ordinanza 14.11.2011 , concesse la chiesta proroga; CHE per la cassazione di tale ordinanza la Ogembaw ha proposto ricorso con unico
motivo (deducente violazione del contradditorio per mancato avviso
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Data pubblicazione: 26/06/2013
all’interessata ed al difensore nonché inesistenza di motivazione), al
quale non ha opposto difese l’Amministrazione; CHE appare evidente la
fondatezza del ricorso; infatti, il GdP non ha fatto alcuna applicazione
dell’indirizzo di questa Corte sulla necessaria attivazione del contraddittorio nella fase dell’esame della proroga sottraendosi pertanto dalla
applicazione del principio che è stato dall’Ufficio in tal modo massimato:
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del
trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello stra-
visto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e
nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi
dell’art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento
di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo
tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della
proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
OSSERVA
La relazione deve essere pienamente condivisa alla stregua del costante
orientamento di questa Corte (in tal senso la massima sopra trascritta
di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869, 13767 del 2010 e 28783
del 2011, 12063, 21458 e 23176 del 2012);
da tanto consegue la
piena fondatezza delle doglianze esposte nell’impugnazione in disamina.
La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo e la
cassazione dell’ordinanza di proroga emessa nella specie dal Giudice di
Pace di Roma in assenza delle sue condizioni di validità, pervenendosi
quindi alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art.
382 comma 3 c.p.c. (più non potendo essere prorogata la misura di
trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte, come richiesto dall’antistatario difensore
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza concessiva di proroga
al trattenimento della ricorrente e condanna l’Amministrazione a versare
le spese di giudizio, che liquida in € 1.400 (di cui € 100 per esborsi),
oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario avv.
S.Ferrara .
Così deciso nella c.d.c. del 07.05.2013.
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niero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale pre-