Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16160 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. II, 08/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato PINNARO’ MAURIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTINO

GIUSEPPE, CONTI GIORGIO;

– ricorrente –

contro

FALL C.E.T. COSTRUZIONI EDILI TARANTINO DI TARANTINO VALERIA o

VALENTINA (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore Dott.

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20,

presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERTORA ALBERTO;

– controricorrente –

e contro

SATA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26,

presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CAROSELLI OSCAR;

– resistente con procura –

e sul ricorso n. 11574/2005 proposto da:

SATA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26,

presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CAROSELLI OSCAR;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

D.L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 973/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato Curzio CICALA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PINNARO’ Maurizio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso, rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato BAUZULLI Filippo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, assorbimento o rigetto

dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5.10.93, trascritta nei registri immobiliari il (OMISSIS), D.L.G. convenne T.V., titolare della ditta CET (Costruzioni Edili Tarantino di Tarantino Valeria), al giudizio del Tribunale di Parma, al fine di sentir emettere sentenza ex art 2932 c.c. tenente luogo della non conclusa compravendita di un immobile, in corso di costruzione in S. Lazzaro Parmense, in esecuzione specifica del contratto preliminare stipulato il (OMISSIS), per cui aveva già corrisposto L. 327.000.000, sul complessivo prezzo di L. 400.00.000. La domanda venne genericamente contestata dalla convenuta e, successivamente, a seguito del fallimento della medesima, dichiarato dal suddetto tribunale il 5.12.94, e della conseguente riassunzione del processo interrotto dalla curatela dello stesso, che dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, peraltro precisando che l’immobile compromesso era stato in precedenza venduto, con atto pubblico del (OMISSIS), alla società SATA s.r.l..

Contro quest’ultima, intanto, l’attore aveva già proposto separata azione ex art. 2932 c.c. di cui la convenuta aveva chiesto il rigetto, ottenendo anche il sequestro giudiziario dell’immobile; tale processo venne poi riunito al precedente per connessione.

Disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 19.12.00 il Tribunale di Parma in persona del g.o.a della sezione stralcio, rigettò ogni domanda attrice, revocando il sequestro, ritenendo legittimo lo scioglimento dal contratto preliminare da parte della curatela fallimentare e l’assenza di legittimazione del D.L. ad agire contro la SATA, soggiungendo che, peraltro, le risultanze dell’espletata consulenza tecnica non consentivano di ritenere con certezza che la trascrizione della domanda giudiziale e quella della compravendita CET – SATA riguardassero il medesimo bene. A seguito dell’appello del D.L., resistito dalle controparti con proposizione di gravame incidentale della SATA (ad oggetto della compensazione delle spese).

Con sentenza del 2.4 – 6.7.04 la Corte di Bologna, rigettava le impugnazioni e confermava la sentenza di primo grado, compensando anche le spese del secondo.

Considerava la suddetta corte che il D.L. non poteva giovarsi della priorità della trascrizione della propria domanda proposta nei confronti della CET, rispetto a quella della successiva compravendita conclusa tra quest’ultima e la SATA, perchè, non risultando anche trascritto ex art. 2645 ter c.c. il contratto preliminare, l’unico modo per ottenere il trasferimento coattivo in proprio favore del bene sarebbe stata la pronunzia di una sentenza ex art. 2932 c.c., i cui effetti retroattivi sarebbero prevalsi rispetto a quelli della successiva alienazione;ma essendosi la curatela sciolta dal contratto preliminare, in legittimo esercizio dell’insindacabile facoltà di cui alla L. Fall., art. 72, finalizzata alla conservazione dell’attivo fallimentare, la richiesta esecuzione in forma specifica di cui unico legittimato passivo rimaneva il fallimento, era da rigettarsi perchè divenuta impossibile. Quanto alla disposta compensazione delle spese, la statuizione era pure da confermarsi, per ragioni di evidente equità, essendo stata la compravendita CET – SATA conclusa quanto la venditrice versava in condizioni di evidente dissesto; analogamente erano da compensarsi le spese di secondo grado, tenuto conto del rigetto anche del gravame incidentale.

Avverso la suddetta sentenza il D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Hanno resistito il fallimento CET e la società SATA s.r.l. con rispettivi controricorsi, proponendo la seconda ricorso incidentale. Hanno depositato memoria i difensori del D.L. e della SATA s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2644, 2650, 2651, 2652, 2653 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, essenzialmente censurando la decisione impugnata, per aver dubitatoci pari del primo giudice, sulla base di erronea interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e dei titoli prodotti dell’identità dei beni oggetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. e della successiva compravendita CET – SATA; tale identità, evidenziata in particolare dalla coincidenza dei dati catastali rispettivamente riportati, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere inefficace nei confronti dell’attore, tanto più che era stata stipulata con palese malafede, l’alienazione del bene in precedenza compromesso e quasi integralmente pagato dal promissario acquirente.

Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 72, comma 4 e artt. 2932, 2651, 2652, 2653 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, con riferimento alla ritenuta apprensibilità al fallimento del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, pur essendo stata la dichiarazione del curatore, di volersi sciogliere da relativo vincolo L. Fall., ex art. 72 cit., formulata in un giudizio instaurato prima del fallimento, con domanda ex art. 2932 c.c. trascritta, il cui successivo accoglimento, ancorchè posteriore alla dichiarazione suddetta, avrebbe impedito l’apprensione del bene alla massa dei creditori. Si richiama, in tal proposito la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte 7.7.2004 n. 12505 e si soggiunge che, peraltro, nel caso di specie, in cui il bene risultava essere stato già alienato dalla CET prima del fallimento, non potevano sussistere le esigenze di cui all’art. 72 cit., di conservazione dello stesso a favore della massa.

Pregiudiziale è l’esame del secondo motivo di ricorso, che, contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non deduce una nuova questione, richiedente accertamenti di fatto non compiuti in sede di merito, ma soltanto un ulteriore profilo di contestazione, basato su elemento documentale già risultante dagli atti (l’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale, espressamente menzionata nella narrativa e nella motivazione della sentenza impugnata) della dichiarazione del curatore L. Fall., ex art. 72 di voler sciogliere il fallimento dal contratto preliminare, la cui validità ed efficacia era stata confutata dall’appellante attore. Non vi è stata, dunque, l’introduzione di un nuovo petitum, essendo rimasta invariata la pretesa avanzata,quella di conseguire il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. del bene compromesso, nonostante la successiva alienazione alla terza SATA s.r.l. e, l’ancor successiva, dichiarazione di recesso L. Fall., ex art. 72, nè di una nuova causa petendi, risultando immutato il titolo dedotto a sostegno della domanda, costituito dall’obbligo di trasferimento contenuto nell’invocato contratto preliminare, ed avendo l’attore soltanto dedottola maggior confutazione dell’eccezione sollevata dal fallimento, una ulteriore ragione d’infondatezza della stessa, sulla scorta tuttavia delle già acquisite risultanze di merito.

Tanto premesso, il motivo di ricorso deve essere accolto alla luce della citata pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12505/04), che superando il precedente indirizzo maggioritario, ha enunciato il principio così massimato:”Tanto la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli in via generale, dalla L. Fall., art. 72″. A tale soluzione le Sezioni Unite sono pervenute sulle scorta delle convincenti e condivisibili considerazioni che il meccanismo pubblicitario previsto dall’art. 2652 c.c. si articola in due momenti essenziali, quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato da quella della domanda di accoglimento, sì da renderne i relativi effetti retroattivi ed opponibili, essendo stata la situazione giuridica controversa “fermata” dal primo adempimento, che nell’ipotesi di azione ex art. 2932 c.c. assolve ad una sostanziale funzione di “prenotazione” in modo tale da renderla insensibile ad eventuali successivi mutamenti posti in essere da parte convenuta o da terzi. Non ravvisando – il collegio motivi per doversi discostare da suesposto principio e rinviando alle relative argomentazioni che lo sorreggono, tanto più che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della società SATA nella memoria conclusiva, lo stesso non è stato espressamente disatteso nelle successive citate decisioni sezionali (in cui la particolare tematica della prevalenza della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. rispetto alla dichiarazione L. Fall., art. 72, conseguente al fallimento del promittente venditore dichiarato in corso di causa, non risulta specificamente affrontata e risolta con argomentazioni critiche rispetto a quelle contenute nella citata pronunzia a sezioni unite), il motivo di ricorso deve essere accolto sul primo profilo di censura. Restano assorbiti, perchè attinenti a questioni subordinate logicamente e giuridicamente il rimanente profilo del secondo motivo, deducente l’invalidità, perchè sine causa, della dichiarazione L. Fall., ex art. 72 ad oggetto di un bene già alienato dal fallito non recuperato con l’azione revocatoria, nonchè il primo motivo di ricorso, circa l’identità o meno degli estremi identificativi dell’immobile rispettivamente indicati nella trascrizione della domanda suddetta ed in quella della successiva compravendita, questione di cui dovrà occuparsi il giudice di rinvio, ai fini di stabilire se l’emananda sentenza ex art. 2932 c.c., ove ne ricorrano le altre condizioni, possa prevalere su tale alienazione.

Resta del pari assorbito il ricorso incidentale, relativo al governo delle spese dei giudizi di merito, che dovranno essere regolate ex novo all’esito del giudizio di rinvio. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione quello principale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia,anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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