Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1616 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19215/2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL TELLINA

29, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO D’ALESSANDRA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, in persona del

legale rappresentante, CURIA ARCIVESCOVILE DI CATANIA, in persona

dell’Arcivescovo, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE

85, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA AJELLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE LEOTTA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 9525/2014 del TRIBUNALE di CATANIA del

22/12/2014, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. B.S. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., con contestuale istanza di sospensione, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania, depositata in data 23.12.2014, di rigetto del reclamo proposto dal B. ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza cautelare n. 8012/14 con cui il G.D. del medesimo Tribunale, su ricorso ex art. 700 c.p.c., ante causam presentato dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e dalla Curia Arcivescovile di Catania, aveva disposto il rilascio, da parte dell’attuale ricorrente, dei locali siti all’interno della Chiesa di (OMISSIS) ubicata in (OMISSIS) accanto al civico n. (OMISSIS), abusivamente occupati dal B., la cui presenza impediva l’esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione riguardanti l’intero complesso immobiliare in relazione al quale sussisteva il pericolo di crollo (come da c.t.p. espressamente richiamata da quel G.D.).

2. Hanno resistito con controricorso l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e la Curia Arcivescovile di Catania

3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

4. Questa Corte ha più volte affermato che “anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benchè il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., da qualificare anch’essa inammissibile finchè l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l’oggetto del procedimento, unitamente all’interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire (Cass., sez. un., 28/12/2007, n. 27187; Cass., ord., 20/11/2008, n. 27537; v. anche Cass., ord., 8/02/2011, n. 3124). Questa stessa Corte ha pure precisato che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso un provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (come confermato in sede di reclamo), trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive di natura sostanziale, anche quando sia dedotta l’abnormità dello stesso a causa di statuizioni eccedenti la funzione cautelare; d’altra parte, qualora detto provvedimento, in virtù della pretesa abnormità, acquisisse natura di sentenza, siccome autonomo ed indipendente dal giudizio di merito, esso non sarebbe soggetto al ricorso per cassazione, ma all’appello, secondo le regole di competenza per grado (Cass. 4/11/2009, n. 23410).

4. Proprio dall’applicazione al caso all’esame dei sopra ricordati principi consegue l’inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 e nonostante la definizione in rito, negativa per il B., dell’impugnazione, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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