Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16159 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 00079/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Scuderi Luciano (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Pierpaolo Sanfilippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Catania, via Teramo 21, domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

e contro

Montepaschi SERIT s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 318/18/2010 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il

giorno 28 ottobre 2010.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Scuderi Luciano impugnò la cartella di pagamento notificata da Montepaschi SERIT s.p.a., relativa ad omessi od insufficienti pagamenti di IRPEF, IRAP, IVA e ritenute alla fonte, per l’anno d’imposta 2003, emersi a seguito di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello da Scuderi Luciano, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il giorno 28 ottobre 2010, lo accolse, assumendo il diritto del contribuente a godere dell’agevolazione nei pagamenti dovuti, in forza della norma di favore prevista per i soggetti residenti in talune zone del territorio italiano colpite da eventi sismici.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha risposto con controricorso Scuderi Luciano, mentre non ha spiegato difese Montepaschi SERIT s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 53, poichè il giudice d’appello ha accolto nel merito il gravame del contribuente, nonostante quest’ultimo non avesse formulato alcuna specifica censura della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo assume di nuovo violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e artt. 53 e 58, avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, concernenti questioni sulle quali non erano stati sollevati motivi di gravame.

2.1. I primi due motivi, connessi per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Com’è noto, nel processo tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass. 21/11/2019, n. 30341; Cass. 19/01/2007, n. 1224).

Dunque, nella vicenda all’esame di questa Corte, attraverso la mera lettura degli atti processuali, non è dubitabile che l’appellante, pure proponendo anzitutto doglianze in rito avverso la decisione di primo grado – tutte parimenti respinte dal giudice di appello -, intese pure riproporre i motivi di impugnazione già formulati innanzi al primo giudice e da quest’ultimo respinti per difetto di idonea documentazione probatoria; in particolare, con riferimento al preteso diritto a godere delle agevolazioni previste per i soggetti residenti in talune zone del territorio italiano colpite da eventi sismici, il contribuente in sede di gravame corroborò la relativa doglianza, già formulata davanti alla commissione tributaria provinciale, con la produzione esattamente di quella documentazione, la cui carenza aveva determinato il primo giudice al rigetto del ricorso, così mostrando in maniera inequivoca di aspirare alla riforma della prima decisione, proprio in ragione delle nuove prove documentali offerte in sede di gravame.

3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che la commissione tributaria regionale ha omesso di verificare la correttezza dei dati dichiarati dal contribuente nella comunicazione trasmessa all’amministrazione finanziaria, al fine di godere dei benefici previsti dalla normativa in favore dei soggetti residenti in talune zone del territorio colpite da eventi sismici.

4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione della ‘art. 1, comma 1011, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, considerato che il giudice di merito ha ritenuto che il contribuente avesse diritto alle agevolazioni previste dalla normativa in favore dei soggetti residenti in talune zone del territorio colpite da eventi sismici, nonostante l’importo dei tributi dovuti nella relativa comunicazione non fosse corretto.

4.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi inammissibili.

Lamentando l’omesso esame di un fatto storico decisivo per la decisione, ovvero addirittura la violazione di legge, la ricorrente intende sottoporre a questa Corte, in maniera chiaramente inammissibile, un nuovo accertamento in fatto dei presupposti necessari per godere delle agevolazioni previste dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011.

In realtà, il giudice di merito ha puntualmente dato atto, nella motivazione della sentenza impugnata, della documentazione prodotta per la prima volta dal contribuente in appello – e in nulla contestata dall’amministrazione finanziaria -, così conseguentemente accertando, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, il diritto dell’appellante a godere delle agevolazioni di natura tributaria previste dalla cennata L. n. 296 del 2006.

5. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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