Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16159 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16159 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8450 del R.G. anno 2012
proposto da:
Broccoli Tiziana, domiciliata in ROMA, via
Maurizio Dell’Unto con

Dora 2 presso l’avv.

l’avvocato Antonella Storoni del Foro di Pesaro

che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ricorrente –

contro
Provincia di Pesaro e Urbino domiciliata in Roma via Portuense 104
presso Antonia De Angelis con l’avv. Maria Beatrice Riminucci del Foro di
Pesaro che la rappresenta e difende per procura a margine del
controricorso

contro ricorrente –

avverso

la sentenza n. 314 in data 1.04.2011 della Corte di

Appello di Ancona ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
07.05 .2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Dell’Unto
(per delega di A.Storoni) ; presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso come da
relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso appresso riportato.
Tiziana BROCCOLI propose innanzi alla Corte di Ancona e con atto 15-92003 opposizione alla stima di C 14.201 che la Commissione Provinciale

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Data pubblicazione: 26/06/2013

aveva effettuato con riguardo ad un suo fondo sito nel Comune di Colbordolo: la Broccoli richiese la giusta indennità nella somma di C
181.157 e l’espropriante A.P. di Pesaro Urbino dedusse la correttezza
della stima effettuata. Il decreto di esproprio intervenne il 2.11.2005 e
coinvolse l’area di mq. 1.100. La Corte di Ancona, disposta ed espletata
CTU, con sentenza 1.4.2011, dichiarò inammissibile l’opposizione non
essendo stato prodotto il decreto di esproprio ed a tal carenza non valendo addurre la non contestazione dell’A.P. espropriante ovvero

parte del CTU. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Broccoli con atto 29.3.2012 articolato su quattro motivi, resistiti da controricorso 30.4.2012 dell’A.P. di P.U. La parte ricorrente ha depositato
memoria finale adesiva alle richieste del relatore, volte alla cassazione
della sentenza impugnata.
OSSERVA
Pienamente condividendo il Collegio la proposta del relatore deve affermarsi che il ricorso, nei suoi primi assorbenti motivi, è indiscutibilmente
fondato alla stregua :
A) della stessa pronunzia erroneamente invocata dalla Corte di Ancona (Cass. 11054/2001 ) alla stregua della quale emerge come fosse stata da questa Corte affermata la inammissibilità della
opposizione alla stima in una vicenda nella quale né il decreto era
stato prodotto né la sua esistenza era risultante agli atti, nel
mentre nella specie la pacificità della esistenza del decreto era riscontrata dall’accertamento effettuato dal CTU sulla trascrizione
dell’effetto traslativo indotto da quel decreto;
B) della più recente ed altrettanto chiara giurisprudenza di questa
Corte: e si richiamano Cass. 14080/2009 e 11406/2012.
Si legge, in particolare, nel primo dei due provvedimenti appena citati
che sia sufficiente che il provvedimento di esproprio venga ad esistenza
prima della decisione della causa, in ogni stato e grado del giudizio: anche in quello di legittimità fino al termine della discussione orale; perfino nel giudizio di rinvio e, per converso, ove sia certo che il decreto di
esproprio sia stato emesso, e che dunque si sia verificata la fondamentale condizione dell’azione di determinazione dell’indennità di esproprio, si
determina perciò stesso la caducazione della preclusione alla pronuncia
sul merito della questione (e l’assenza in giudizio del provvedimento può
influire al più sulla fondatezza del giudizio di opposizione o della determinazione dell’indennità: Cass. sez. un. 385/1999, nonché 8388/2000;
13573/2000). Tale aspetto, tuttavia, attiene all’azione proposta nel suo

2

l’avvenuto accertamento di esistenza e data (2.11.2005) del decreto da

profilo sostanziale: sotto quello processuale esso comporta che sia l’allegazione che la documentazione dell’esistenza del decreto di esproprio
sopravvenuto si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti, avendo questa Corte fin dalle decisioni più lontane nel tempo costantemente rilevato che tale situazione nuova costituisce un factum superveniens idoneo anche a modificare l’oggetto del giudizio; e perciò in tutto equiparabile allo ius superveniens anche perché incidente sul potere- dovere del giudice ordinario

provvedimento amministrativo ove sussistente e “conforme a legge”
Consegue: a) che ove la sopravvenienza del decreto sia semplicemente
allegata dalla parte, e non contestata dalla controparte – o non contestabile allorquando si tratti della medesima amministrazione che ha emesso il provvedimento – è acquisita la certezza che si sia verificata la
fondamentale condizione dell’azione di determinazione dell’indennità di
esproprio. Ne discende – alla stregua dell’indirizzo qui riaffermato – che
se la parte interessata non abbia depositato il decreto da cui discende il
suo diritto all’indennità , esso essendo peraltro incontestato nei suoi esatti termini, il giudice non può dichiarare improcedibile l’azione, ma
deve esaminare la domanda nel merito.
E pertanto venendo alla specie, una volta acclarata la pacificità della sopravvenienza in data 2.11.2005 del decreto ed una volta che il CTU ne
aveva ritratto l’esistenza, la datazione, la consistenza (traslativa in capo
all’A.P. beneficiaria) desumendone i dati dai registri immobiliari, non si
scorge come si sia potuta ritenere inammissibile l’opposizione alla stima
a cagione di un inesistente ed irrilevante deficit documentale, ferma restando la eventuale carenza della produzione documentale in sede di esame nel merito della domanda di determinazione della giusta indennità.
Si dispone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione,con rinvio,
anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di Appello di Ancona in di i ersa composizione.
Così deciso nella c.d.c. della S litta Sezione Civile il

07.05.2013.

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della L. n. 2248 del 1865, ex artt. 4 e 5, All. E di applicare di ufficio il

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