Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16159 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. II, 08/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI

CORRADO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS), N.L.

(OMISSIS) in L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato DELPINO

ALBERTO, che li rappresenta e difende con procura speciale notarile

n. 11.983 del 12/4/2010 unitamente all’avvocato CARACUZZI GAETANO;

– resistenti –

e sul ricorso n. 11261/2005 proposto da:

L.M. (OMISSIS), N.L.

(OMISSIS) in L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato DELFINO

ALBERTO, che li rappresenta e difende con procura speciale notarile

n. 11.983 del 12/4/2010 unitamente all’avvocato CARACUZZI GAETANO;

– ricorrenti –

contro

V.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato MARINELLI Corrado, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato DELFINO Alberto, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per riunione dei ricorsi e rigetto di

entrambi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 628/05, depositata il 10.2.05, in accoglimento dell’appello proposto da L.M. e N.L. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 25.10.2000, nella causa promossa dall’avv. V.M. contro gli appellanti medesimi, dichiarava la nullita’ della notifica del ricorso introduttivo nei confronti della Lera Maurizio & C. snc e, previa separazione della relativa causa rispetto a quella relativa agli incarichi professionali ricevuti dallo stesso Avvocato dagli attuali appellanti L.M. e N.L., respingeva la domanda quanto ai compensi richiesti nei confronti dei due appellanti e condannava lo stesso professionista al pagamento in favore degli appellanti della somma di L. 15.603.438, con interessi dalla domanda alla emananda sentenza, e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Rilevava la Corte di merito che il Tribunale, in accoglimento del ricorso dell’Avv. V. ed a saldo del compenso per prestazioni professionali forensi, in solido con la Maurizio Lera & C. snc, aveva condannato i predetti L. e N. al pagamento della somma di L. 32.119.450, oltre interessi e spese.

A motivo del gravame era stata riproposta l’eccezione di compensazione, gia’ sollevata in primo grado, sull’assunto di avere consegnato al V. assegni per L. 27.682.000 complessive.

L’avv. V., costituitosi in giudizio, aveva a sua volta eccepito l’inammissibilita’ dell’appello, salvo a contestarne il fondamento e a richiederne il rigetto.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’avv. V. esponendo tre motivi, cui resistono gli intimati con controricorso, proponendo ricorso incidentale basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DEL RICORSO

I due ricorsi, riguardando la stessa sentenza, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Infondato e’ il primo motivo di ricorso principale, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942 e difetto di motivazione e si sostiene l’inammissibilita’ dell’appello avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali emessa a norma della procedura speciale di cui all’art. 28 della stessa legge, risultando che gli appellanti, attuali resistenti, in comparsa di costituzione chiesero: “in via riconvenzionale accertare e determinare tutte le somme eventualmente gia’ corrisposte, ma non dovute, a titolo di spettanze professionali all’odierno ricorrente dai Sig.ri L.M. e N. L.; dichiarare la compensazione delle stesse con quelle eventualmente dovute e condannare lo stesso Avv. V. alla restituzione di quanto da lui maggiormente percepito”.

Vale, infatti, considerare che la Corte di Cassazione, adeguandosi al giudizio espresso dalla Corte Costituzionale, con successive pronunce circa l’inapplicabilita’ della procedura camerale semplificata prevista dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 a differenti tipi di controversie nei quali si contesti l’inadempimento da parte del soggetto obbligato nei confronti dell’avvocato per l’opera professionale svolta in suo favore, e’ ormai dell’avviso dell’inammissibilita’ della stessa procedura quando vi sia contestazione sull’esistenza del rapporto di clientela ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum (per tutte: Cass. 9.9.2008 n. 23344; 8.6.2009 n. 2226).

Diversa considerazione va fatta in ordine al secondo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e segg., 2304 e 2499 c.c., nonche’ degli artt. 112, 116, 183, 189, 190 e 345 c.p.c., per avere la Corte di merito acriticamente accettato la tesi delle controparti di avere corrisposto piu’ di quanto spettante per l’attivita’ svolta nei loro esclusivi confronti, avendo essi ceduto da tempo le quote sociali, e condannato, quindi, esso avv. V. alla restituzione di L. 15.603.438, oltre interessi.

E’ mancato, infatti, un accertamento analitico circa l’ammontare delle somme esborsate dai predetti L. e N. e quanto dovuto dalla societa’ nel periodo successivo alla cessione di quote dei predetti soci. A tal fine bisognava distinguere tra obbligazioni solidali ad interesse comune, caratterizzate dall’unicita’ del rapporto, ed obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, in cui vi e’ una pluralita’ di rapporti fra loro connessi.

Nell’ambito dei primi, per invocare la responsabilita’ del socio non e’ sufficiente che il creditore abbia costituito in mora la societa’ o abbia ottenuto una sentenza di condanna nei suoi confronti, ma e’ necessario dimostrare in modo certo l’incapacita’ patrimoniale della societa’ di soddisfare il creditore.

D’altro canto, operando il beneficium excussionis solo in sede esecutiva, il medesimo non preclude al creditore di esperire subito l’azione di cognizione nei confronti del socio, allo scopo di ottenere la costituzione di un titolo esecutivo da far valere a tempo debito.

Inammissibile e’, infine, il terzo motivo del ricorso principale nel punto in cui si censura la sentenza impugnata per avere dichiarata la nullita’ della sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti della Lera Maurizio & C, senza esserne richiesta dalla societa’(omessa e insufficiente motivazione;violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3 e artt. 112 – 139 – 140 – 145 – 160 – 327 e 354 c.p.c. nonche’ 2313 c.c) e si sostiene, invece, che la notifica alla stessa societa’ sarebbe stata regolarmente effettuata con la notifica in calce al ricorso ex art. 28 e al ricorso per sequestro conservativo. ex art. 140 c.p.c..

Vale, infatti, rilevare che nemmeno e’ stata indicata la data dell’avvenuta notifica.

Irrilevante risulta, ai fini del processo in oggetto, la notifica per sequestro conservativo, che aveva tutt’altra finalita’ rispetto a quella al del ricorso della L. n. 794742, ex art. 28.

Rientrava nel poteri del giudice di merito verificare la regolarita’ della notifica nei confronti del soggetto non costituitosi e dichiararne la nullita’ con i relativi atti porcessuali conseguenti, rimettendone la trattazione davanti al giudice di primo grado.

In vero, nessuna pronuncia in senso sostanziale e’ stata adottata circa la relativa domanda, essendosi la Corte di merito limitata alla scorporazione della relativa domanda e alla correlativa rimessione al primo giudice con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa la decisione sugli emolumenti dovuti al professionista da parte dei soci illimitatamente responsabili della stessa societa’. Infondato e’ altresi’ il primo motivo del ricorso incidentale, trattandosi di errore materiale emendabile su istanza di parte a sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Assorbito dalla decisione adottata e’ il secondo motivo del ricorso incidentale attinente alle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il terzo; accoglie il secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma, altra sezione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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