Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16159 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27389-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATLANTIA SPA, – NUOVA DENOMINAZIONE DI AUTOSTRADE SPA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SALVINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 77/26/09 dep. 26.6.09), che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Autostrade spa (oggi Atlantia s.p.a), aveva proposto ricorso avverso li silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso per il maggior credito Irpeg, non evidenziato nella dichiarazione dei redditi anno 1998, per un presunto errore di compilazione. In particolare si trattava della mancata indicazione nella dichiarazione della variazione in diminuzione al reddito imponibile di un maggior credito d’imposta (per Euro 616.262).

La CTR ha disatteso l’eccezione dell’Ufficio sulla intervenuta preclusione al rimborso, stante l’avvenuta conciliazione giudiziale (nel 2006), avente ad oggetto l’anno d’imposta in contestazione (1998); ed ha ritenuto applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 potendo il contribuente recuperare le maggiori imposte versate a seguito di errori di compilazione nella dichiarazione sia con la dichiarazione integrativa nel termine di 48 mesi), sia con l’istanza di rimborso (nel termine di quattro anni, ex. Art. 38 cit.).

L’intimata si costituisce con controricorso e produce successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato prioritariamente, per ragioni logiche, il secondo motivo del ricorso col quale l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’asserito parziale accertamento oggetto di conciliazione. L’atto accertativo, di cui è riportato uno stralcio, conteneva un prospetto con le variazioni in diminuzione. Essendo stato tale atto oggetto di conciliazione, esso comprendeva pertanto anche la ricostruzione reddituale, tenendo conto della voce “variazioni in diminuzione” accettata dalla contribuente senza evidenziare in quella sede l’errore commesso e rivendicare il maggior credito d’imposta presuntivamente spettante.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, sia nel testo originario che in quelle risultante dalle modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2004, n. 313, art. 1, comma 419, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute (Cass. n. 20386/06; Cass. n. 14300/2009; n. 9019/2015). Consegue che l’obbligazione tributaria precedente si estingue quando le parti sostituiscono l’obbligazione originaria con la nuova obbligazione nella misura concordata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48. Risulta da ciò necessario verificare l’oggetto e il contenuto della conciliazione. in quanto l’estinzione – e l’effetto preclusivo- sono circoscritti solo a quanto ha effettivamente costituito oggetto di transazione fra le parti.

Sul punto la CTR, pur averdo affermato che la conciliazione “ha riguardato due distinti accertamenti parziali relativi all’Irpeg e all’Ilor per gli anni d’imposta 3997 e 1998” e concluso che “oggetto della conciliazione è stata la singola controversia e non l’intero anno d’imposta”, non ha tuttavia preso in considerazione – con contraddittoria e insufficiente motivazione – le eccezioni dell’ufficio in relazione alle cagioni dell’avviso di accertamento. Questo, invero, era fondato sul D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 (e non già sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 che postula il possesso da parte degli uffici di elementi certi da cui desumere errori od omissioni di elementi reddituali ai quali devono ritenersi estranee le ricostruzioni induttive da cui trae origine la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39). Esso inoltre conteneva un prospetto, con le variazioni in diminuzione (relative al maggior credito d’imposta oggetto di domanda di rimborso), riportato in atti, la cui inclusione nella conciliazione ne determinerebbe l’accettazione nella misura indicata, escludendo quindi la uossibilità di rivendicare un maggior credito d’imposta, ormai coperto dall’efficacia preclusiva dell’atto.

3. Il secondo motivo dei ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48), per non avere la CTR rilevato la preclusione discendente dalla conciliazione giodiziale, con conseguente estinzione del giudizio pendente in relazione all’avviso di accertamento per l’anno 1998 e non proponibile l’istanza di rimborso, in quanto la società avrebbe dovuto presentare, nei termini, dichiarazione integrativa. Con assorbimento anche del terzo, col quale si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 de 1973, art. 38), non vertendosi in ipotesi di versamento effettuato (di cui si chiede il rimborso), ma di maggiore consistenza di un credito, con conseguente inapplicabilità della discipline.

Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio aria CTR del Lazio che provvederà anche alle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso; assorbito l’esame degli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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