Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16158 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16158

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17637/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la 7sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 7621/09, depositata in data 11 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 76 dell’Il maggio 2009 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. avverso l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP ed IVA dovute per l’anno di imposta 1996 sulla scorta del rilevato scostamento tra i compensi dichiarati dal contribuente e quelli invece risultanti dall’applicazione dei parametri presuntivi di reddito previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, e del DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997;

– che i giudici di appello statuivano l’illegittimità dei parametri approvati con il D.P.C.M. citato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato;

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo, cui non replica l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, nonchè della L. n. 400 del 1988, art. 17, per avere la CTR ritenuto l’illegittimità dei parametri applicati ex DPCM 29 gennaio 1996, per essere stato tale decreto approvato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, sostenendo, sotto un primo profilo, la natura provvedimentale, per quanto a contenuto generale, del DPCM in questione, con conseguente inapplicabilità della L. n. 400 del 1988 che impone il parere del Consiglio di Stato solo per gli atti aventi natura regolamentare, e, sotto altro profilo, che la fonte normativa istitutiva dell’accertamento in base ai parametri previsti dal citato DPCM è da rinvenire nella L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 a 189, avente pari rango alla L. n. 400 del 1988, che, diversamente da quest’ultima, individuando al comma 184 del citato art. 3 il procedimento di approvazione dei parametri, non prevede alcun parere preventivo;

– che il motivo è fondato e va accolto, essendo fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato” (Cass. n. 27656 del 2008; conf. n. 19955 del 2010), precisandosi (in Cass. n. 16055 del 2010, conf. n. 17806 del 2012) che “il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (sulla “Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta”, determinati ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181) non viola la L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare – nè attuativo di legge, ai sensi del primo comma, nè delegificante, ai sensi del comma 2 -, non essendo espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all’amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, in quanto espressione di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili”;

– che, pertanto, il motivo va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR ligure per esame delle questioni di merito;

– che il giudice del rinvio provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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