Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16158 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16158 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8161 del R.G. anno 2012
proposto da:
Golino Concetta in proprio e n.q. di proc. di Cucurullo Matteo ed erede
di Luciano Distefano –

Distefano Antonio – Distefano Maria

Concetta n.q. di eredi di Luciano Distefano, domiciliati in ROMA, via
dei Gracchi 187 presso l’avv. Giovanni Magnano di San Lio con l’avv.
Nicolò D’Alessandro del Foro di Catania che li rappresenta e difende per
procura speciale in calce al ricorso

ricorrenti

contro
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, dom.ta in Roma via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato contro ricorrente

avverso

la sentenza n. 560 in data 20.4.2011 della Corte di Appello

di Catania ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del

07.05.

2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha con
cluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso:
CHE Golino Concetta, in proprio e quale procuratore generale di Di Stefano Luciano e Cucurullo Matteo, i cui fondi siti in Paternò erano stati

Data pubblicazione: 26/06/2013

occupati da 10.11.2003 a 18.12.2007 per mq. 18.221 complessivi dalla
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, in data 24.11.2006
propose innanzi alla Corte di Catania domanda di determinazione della
indennità di occupazione legittima. La Corte adìta, che con sentenza non
definitiva del 2009 aveva accertato la debenza alla parte attrice e per
l’indicato periodo della dovuta indennità, con sentenza definitiva del
20.4.2011 ha calcolato l’indennità virtuale di espropriazione in €
1.647.360 per l’area di mq. 14.876 di natura edificabile ed in € 9.522

calcolo degli interessi annui al saggio del 3 e 2,50% applicabile, determinato il totale dovuto nella somma di € 157.035.
CHE

il ricorso proposto il 21.3.2012 da Golino Concetta – Di Stefano

Antonio – Di Stefano Maria Concetta (eredi di Di Stefano Luciano), si articola su due motivi e l’Avvocatura Generale dello Stato ha notificato
mero atto di costituzione.
OSSERVA
La relazione ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento
del secondo. La memoria ex art. 378 c.p.c. dei ricorrenti insiste nel pieno
accoglimento del ricorso.
Ad avviso del Collegio la relazione è pienamente condivisibile.
Il primo motivo lamenta la disapplicazione dell’art. 50 dPR 327/2001 avendo mancato la Corte di applicare il saggio legale annuo dell’8,33%
(un dodicesimo annuo) ad una fattispecie di indennità governata dal
nuovo T.U.; il secondo motivo si duole dell’errore di calcolo commesso
dalla sentenza che, in contrasto con quanto affermato in motivazione e
statuito dalla sentenza non definitiva, aveva limitato al 30.6.2007 il
computo dell’indennità.
Viene quindi censurata, con il primo mezzo, la mancata applicazione
dell’art. 50 dPR 327/2001 là dove il saggio di interessi legali sarebbe
stato indebitamente adottato per il computo della indennità di occupazione legittima, in luogo del criterio legale del dodicesimo della indennità
di esproprio per anno. Pare al Collegio necessario rammentare che sarebbe invero indubitabile la spettanza della quota di 1/12 (pari all’8,33°/0
annuo) oggi imposta per legge (art. 50 del dPR 327 del 2001 e vd. Cass.
20679/2012

e S.U. 10502 del 2012), soltanto ove alla vicenda de

qua fosse applicabile il richiamato T.U. del 2001. Ma è la stessa parte

ricorrente ad ammettere (pag. 2 ricorso) che la dichiarazione di P.U. per
la quale era stata adottata l’occupazione legittima 10.11.200318.12.2007 venne emessa con decreto D.G. 19.12.2002: con il chè appare palese la inapplicabilità del T.U. invocato, e del suo art. 50, alla lu-

2

per l’area di mq. 3.245 di natura agricola ed ha pertanto, sulla base del

ce della disposizione transitoria di cui all’art. 57 c. 1 T.U. come modificato dal d.lgsl. 102/2002: e sul punto si richiamano tra le tante Cass.
28431/2011 e 3749/2012. Cg4 Ilrtanto il primo motivo è infondato.
Con riguardo al secondo motivo, è la stessa prospettazione a conclamare
essersi trattato di evidente errore di argomentazione, non suscettibile
pertanto di mera correzione là dove il computo corretto della indennità si
sarebbe dovuto riferire al 18.12.2007 come dies ad quem accertato dalla stessa sentenza non definitiva e condiviso con la pronunzia del 2011 e

posito dello stesso (30.6.2007): si tratta pertanto di rielaborare il dovuto
per i giorni non computati ( da 1.7.2007 a 18.12.2007) sulla base
dell’interesse al 2,5% annuo sull’indennità virtuale di C 1.647.360.
Respinto il primo mezzo ed accolto il secondo può al proposito adottarsi
pronunzia ex art. 384 c.p.c. che determini il maggior importo dovuto sino alla incontestata cessazione della occupazione legittima e con esclusivo riguardo, come chiesto, all’area edificabile ed alla rettamente determinata indennità virtuale. E pertanto:
C 1.647.360 x 2,50% : 365 gg. X 171 gg (31+31+30+31+30+18) = €
19.294,00 che, assommati alla indennità determinata sino al 30.6.2007
(€ 157.035) portar* all’esatto importo di € 176.329 del quale va ordinato il deposito nelle forme di legge in una con gli interessi legali compensativi e di mora secondo le indicazioni della sentenza cassata.
Quanto alle spese, confermato il regolamento effettuato per il merito, la
parziale infondatezza del ricorso induce a compensarle per 1/2 in questa
sede ponendo a carico della Gestione il residuo 1/2 di quelle della parte
ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo ex art. 384 c.p.c. determina in complessivi
€ 176.329 l’importo della indennità di occupazione legittima dovuta alle
parti ricorrenti e ne ordina il deposito nelle forme di legge in una con gli
interessi legali indicati in motivazione; condanna la Gestione alla refusione delle spese attore del giudizio di merito in C 6.900 oltre s.g., IVA
e CPA ed a sostenere quelle di CTU; compensa per metà le spese di lite
di legittimità e condanna la controricorrente Gestione a versare il residuo un mezzo alla parte ricorrente, in solido, determinando dette spese
per l’intero in € 6.100 (€ 100 per esborsi) oltre accessori di legge.
Così deciso nella c.d.c. della esta Sezione Civile il

07.05.2013.

non recepire la data finale dell’elaborato peritale, coincidente con il de-

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