Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16157 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29052-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO PITTORI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1737/2014 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

FIRENZE depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LAZZERI per delega

dell’Avvocato PITTORI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Toscana che, con sentenza n. 1737/29/2014 dep. il 22/09/2014 ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio.

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con la quale, con riferimento all’anno 2007, l’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi, soggetto passivo Irap ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e – bis, aveva chiesto il rimborso della imposta corrisposta in eccedenza rispetto a quella che essa assumeva dovuta, avendo escluso dalla base imponibile i “contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro” corrisposti per i dipendenti: deduzione cui assumeva aver diritto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, pt. a).

La C.T.R., confermando la decisione della C.T.P. di Firenze, ha compreso l’Azienda ospedaliera dal punto di vista fiscale nell’ambito dell’art. 74 TUIR, quale ente non commerciale per il quale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 347, lett. da a) a d), (avente efficacia fino al 31 dicembre 2006), sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal metodo (retributivo o analitico) adottato per la determinazione della base imponibile ai fini Irap; rilevando, peraltro, che in sede di liquidazione degli stipendi dei dipendenti nessuna ritenuta è stata operata dall’Azienda ospedaliera.

Resiste la contribuente depositando controricorso e proponendo istanza di riunione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10 – bis, comma 1, e art. 11, nonchè del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto applicabile D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 (che al comma 1, lett. a), prevede la deducibilità dalla base imponibile dei “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”) anche per i soggetti passivi Irap, come l’Azienda ospedaliera universitaria Careggi, che ne sarebbe invece esclusa. Ciò in quanto trattasi di soggetto tenuto ad avvalersi, ai fini della determinazione dell’imponibile Irap, del c.d. metodo retributivo (ex art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 446 del 1997).

2. La censura è infondata.

2.1. Va premesso che la norma applicabile alla fattispecie è il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, rubricata “disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”, prevede testualmente (pt. 1 della lett. a) del comma 1), ove è disposto che: “nella determinazione della base imponibile… sono ammessi in deduzione… i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”.

Non v’è dubbio, in relazione al dato letterale e alla lettura sistematica – in rapporto alle norme che precedono e alle ulteriori previsioni nelle quali la medesima disposizione è al suo interno articolata – che la ratio della norma sia quella di attribuire alla citata disposizione valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap, consentendo la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Ciò a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato dall’Ente (analitico o retributivo), richiedendosi ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezione del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta.

2.2. Quanto detto vale anche per l’Azienda ospedaliera universitaria, che va considerata come ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis), per le quali i contributi di che trattasi rappresentano un costo che comporta una riduzione dell’imponibile e conseguentemente dell’imposta. Il fatto che tali soggetti adottino il metodo retributivo, con conseguente determinazione della base imponibile alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d analitico), non dimostra – come erroneamente sostenuto dall’Ufficio – che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerare già espunti del calcolo della base imponibile. Al contrario, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato, in base alla disciplina sopra richiamata, come equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione (diversi da quelli di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) dell’art. 2425 c.c.).

3. La C.T.R., pertanto, sulla base di una corretta interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, ha giustamente ritenuto deducibili dalla base imponibile Irap, anche per l’azienda ospedaliera – universitaria non svolgente attività commerciale, (rientrante come tale nella previsione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis)), i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”.

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

5. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della novità della questione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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