Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16157 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DARDANELLI

13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI MILENA, che le rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CARCERERI FRANCO, LIUZZI ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

VENEZIA CASE DI BATTOCCHIA LORENO S.A.S. in persona del legale

rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CERUTTI GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 24/10/2005, depositata il 07/12/2005,

R.G.N. 14 43/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato MILENA LIUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 12 novembre 1998 la Venezia Case S.a.s. ha convenuto in giudizio, innanzi al pretore di Verona, M.R. e C. G. – rispettivamente acquirente e venditrice dell’appartamento sito in (OMISSIS) – chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.650.000 oltre IVA ciascuna – o della minore somma di giustizia – a titolo di compenso per l’attivita’ di intermediazione svolta da essa attrice in occasione della vendita del descritto immobile.

Costituitesi in giudizio le convenute hanno resistito alla avversa pretesa facendo presente che il contratto inter partes era stato concluso tramite la intermediazione della Fime s.r.l. cui esse concludenti avevano corrisposto il compenso richiesto si’ che nulla era dovuto alla attrice.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale di Verona – succeduto ex lege alla soppressa Pretura – con sentenza 20 aprile – 7 giugno 2001 ha rigettato la domanda attrice con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, atteso che non era stato provato l’intervento mediatorio dedotto in citazione.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Venezia Case s.a.s., nel contraddittorio della M. e della C. che, costituitesi in giudizio, hanno resistito alla avversa impugnazione, la Corte di appello di Venezia con sentenza 24 ottobre – 7 dicembre 2005 in riforma della decisione del primo giudice ha condannato le appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della societa’ appellante, della quota di provvigione ad essa spettante in relazione all’affare concluso tra le stesse, pari a Euro 800,00 ciascuna e, cosi’, complessivamente, Euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 30 marzo 2006, hanno proposto ricorso, con atto 4 maggio 2006 C. G. e M.R., affidato a 5 motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, la Venezia Case s.a.s. di Battocchia Loreno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel corso del giudizio di primo grado, nel costituirsi in giudizio – hanno evidenziato i giudici di appello – la acquirente M. riconobbe confessoriamente l’intervento di Venezia Case s.a.s. la quale si era limitata a farle visionare l’appartamento.

Una volta riconosciuto tale inconfutabile – ma sufficiente – presupposto di fatto del diritto del mediatore a ricevere una provvigione proporzionata al peso del suo intervento, nell’oggettiva presenza dell’altro mediatore FIME s.r.l. gia’ retribuito – prosegue la sentenza impugnata – spettava al giudice dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie non potendosi respingere la domanda come non provata. In particolare:

– dalla circostanza della visita all’immobile da parte della M. si evince che la venditrice C. aveva dato incarico alla Venezia Case s.a.s. di ricercare un possibile acquirente (posto che altrimenti opinando non si vede come i suoi incaricati potessero essere nella disponibilita’ delle chiavi e dei locali);

– la suddetta visita – che si e’ svolta un mese prima dell’intervento della FIME s.r.l. – si e’ risolta in modo positivo e deve, pertanto, ritenersi che le parti si siano avvalse entrambe consapevolmente dell’opera della Venezia Case s.a.s.;

– l’utilizzo da parte delle appellate dell’opera mediatrice della societa’ appellante comporta che le appellate stesse siano tenuto a retribuire anche il primo mediatore, in relazione all’opera concretamente da lui prestata, essendo irrilevante che la stessa sia stata limitata alla visita dei locali e che successivamente altro mediatore si sia attivato fino al rogito (provvedendo altresi’ alle pratiche del mutuo e della intestazione a soggetto minorenne);

– tenuto conto della diversa, oggettiva consistenza dei due interventi mediatori causalmente efficienti alla conclusione dell’affare, stimasi congrue liquidare in favore dell’appellante una provvigione di Euro 800,00 a carico di ciascuna parte, quale quota mediatoria da assegnare al primo mediatore, ai sensi degli artt. 1755 e 1758 c.c., quota spettante gli anche nel caso i due mediatori siano intervenuti in fasi successive e non in esecuzione di un medesimo incarico.

2. Le ricorrenti censura la riassunta pronunzia denunziando nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., mancato rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione, atteso che non era mai stata introdotta in causa, dalla controparte, una domanda ai sensi dell’art. 1758 c.c. primo motivo;

– illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2730 c.c. e segg. nonche’ per erronea e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla effettiva esistenza di dichiarazione confessoria della convenuta M.R. contenuta nella comparsa di risposta per avere i giudici del merito attribuito efficacia confessoria alla dichiarazione del difensore di costei, contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, secondo cui la Venezia Case s.a.s. le aveva fatto visionare l’appartamento secondo motivo;

– illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2121 e 2729 c.c., nonche’ per omessa, insufficiente motivazione sul punto relativo al far presumere esistente un fatto ignoto inferendolo da un fatto accertato come inesistente, per avere ritenuto – in contrasto con le dichiarazioni della venditrice – che quest’ultima avesse conferito incarichi di sorta alla Venezia Case s.a.s. terzo motivo;

– illegittimita’ della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione di vari elementi di prova e segnatamente delle deposizioni testimoniali di R.J. e S.F. che hanno risposto sulle circostanza capitolate nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 28 luglio 1999, depositata il 29 luglio 1999, verbale di udienza del 21 aprile 2000, quanto all’intervento della FIME s.r.l. per la conclusione dell’affare quarto motivo;

– illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1158 c.c., atteso che perche’ possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 1758 c.c. e’ indispensabile che sia data la prova che sussista un nesso di con causalita’ obiettiva tra gli interventi dei vari mediatori, nesso nella specie assolutamente assente (quinto motivo).

3. Nei limiti di cui appresso il ricorso e’ fondato e meritevole di accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Come noto, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonche’ in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, ma pone il divieto per lo stesso giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio (cfr. Cass., 12 agosto 2009, n. 18249).

Pacifico quanto sopra e’ palese che la invocata violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste.

Infatti:

parte attrice ha sempre dedotto – ai sensi dell’art. 1755 c.c. – di avere diritto alla provvigione reclamata nei confronti delle odierne ricorrenti sul presupposto che le stesse avevano concluso, per effetto del suo intervento, un affare (compravendita di un immobile in (OMISSIS)). Puntualmente la Corte di appello di Venezia ha accolto la domanda perche’ ha ritenuto l’efficienza causale della condotta della attrice in primo grado alla conclusione dell’affare oggetto di controversia;

– e’ palese, pertanto, che i giudici di secondo grado sono – rigidamente – rimasti nell’ambito del petitum e della causa petendi prospettati dalla attrice;

– e’ irrilevante, al fine di ritenere la violazione dell’art. 112 c.p.c., la circostanza che la provvigione sia stata liquidata, in misura inferiore rispetto a quella inizialmente reclamata dalla parte attrice;

– si osserva, infatti, che l’art. 1758 c.c. non prevede una azione autonoma e distinta rispetto a quella – generale – di cui al precedente art. 1755, si’ che deve escludersi che il giudice abbia sostituito la pretesa originariamente fatta valere;

– contemporaneamente, non puo’ sottolinearsi che affermando i giudici di appello che l’affare nel caso concreto era stato concluso per l’intervento di piu’ mediatori e di conseguenza che alla attrice competeva una mediazione di entita’ inferiore rispetto a quella reclamata, gli stessi hanno, in pratica, accolto una eccezione formulata dalle convenute sin dalla prima difesa nel giudizio di primo grado (allorche’ hanno affermato di avere concluso il contratto inter partes grazia all’attivita’ svolta da alto mediatore), si’ che deve – decisamente – escludersi che i giudici di secondo grado abbiano reso la loro pronunzia sulla base di elementi p di fatto non risultanti dagli atti di causa o non prospettati dalle parti.

3.2. Giusta la testuale, previsione dell’art. 1758 c.c. – contemporaneamente – se l’affare e’ concluso per l’intervento di piu’ mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota di provvigione.

Contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata – e la difesa della controricorrente – e’ palese, alla luce della stessa formula normativa che perche’ sussista una ipotesi di pluralita’ di mediatori e sorga, di conseguenza, in capo a ciascuno di essi il diritto a una quota della provvigione, non e’ sufficiente che piu’ mediatori abbiano prospettato, alle stesse parti lo stesso affare, ma che gli stessi, ancorche’ agendo separatamente uno dall’altro, abbiano concorso alla conclusione dell’affare.

In altri termini, come avverte una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente e senza alcuna motivazione, totalmente prescinde la sentenza gravata, non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento di un mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.

Solo qualora detta assoluta autonomia della seconda attivita’ di mediazione non sussista e l’affare sia concluso per l’intervento di piu’ mediatori, (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a piu’ incarichi) a norma dell’art. 1758 c.c. ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. 18 marzo 2005, n. 5952).

Come precisa la giurisprudenza di questa Corte da ultimo richiamata (in particolare, Cass. 18 marzo 2005, n. 5952, specie in motivazione), il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dello stesso svolta e, pur non essendo richiesto che tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ne’ essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo, e’ tuttavia necessario che – anche quando il processo di formazione della volonta’ delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare – la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (Cass. 8 marzo 2002, n. 3438; Cass. 2 agosto 2001, n. 10606; Cass. 5 luglio 2001, n. 9078).

Non sussiste – invece – il diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell’affare cui le parti siano successivamente pervenute e’ indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicche’ possa escludersi l’utilita’ dell’originario intervento del mediatore (Cass. 18 marzo 2005, n. 5952; Cass. 15 maggio 2001, n. 6703).

3.3. In conclusione – in conformita’ a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice – deve ribadirsi, ulteriormente, che il diritto alla divisione della provvigione tra piu’ mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c, soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attivita’ espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita’ obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo (Cass. 21 giugno 2000, n. 8443; Cass. 13 febbraio 1998, n. 1564).

4. Non essendosi i giudici a quibus attenuti ai sopra trascritti principi di diritto ed avendo affermato il diritto della Venezia Case s.a.s. a pretendere una quota parte della provvigione solo sul presupposto che quest’ultima avesse fatto visitare l’immobile oggetto di controversia della M., ma senza che fosse mai stato dimostrato, e neppure in tesi dedotto, che le odierne ricorrenti e la FIME s.r.l. unica destinataria, in tesi, della domanda della Venezia Case s.a.s. si fossero giovate, nella conclusione dell’affare dell’attivita’ espletata dalla Venezia Case s.a.s., ossia che esista un nesso di concausalita’ obiettiva tra l’intervento della odierna contro ricorrente e l’attivita’ mediatoria svolta dalla FIME s.r.l.

(che ha reclamato e ottenuto, l’intera provvigione per l’affare concluso per il suo tramite), e’ palese che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra esposti.

Il giudice di rinvio provvedera’, altresi’, sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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