Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16157 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28362-2009 proposto da:

SELP ELEMENTI PREFABBRICATI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dell’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2008 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla S.EL.P. Società Elementi Prefabbricati s.r.l. avviso di recupero di credito d’imposta ex L. n. 388 del 2000, art. 8, che ammette l’imprenditore a beneficiarne per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese. Avendo la società utilizzato il credito negli anni 2001 e 2002, con l’avviso si dichiarava la decadenza da tale beneficio per aver omesso la contribuente di presentare, come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica a finalità antielusive avente a oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.

A mezzo di concessionario per la riscossione è stata poi notificata cartella di pagamento a seguito di integrale iscrizione a ruolo delle somme oggetto dell’avviso di recupero.

La società – avendo aderito tra l’altro al condono ex L. 289 del 2002, art. 9 – con separati ricorsi ha impugnato nei confronti dell’agenzia l’avviso e la cartella e l’adita commissione tributaria provinciale di Bari li ha annullati, dopo aver riunito i procedimenti.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, che ha dichiarato la legittimità dell’avviso di recupero e della cartella, in particolare ritenendo inammissibile l’impugnazione di quest’ultima. Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rispetto al quale l’agenzia non svolge difese.

Con ordinanza del 16 ottobre 2015 è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito di diritto, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.. Sostiene che, a fronte di dette norme che impongono l’esposizione, seppur concisa, dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione solo apparente, nella parte in cui a fronte di eccezioni svolte da essa in merito all’inesistenza della notifica dell’atto impugnato e di nullità sotto vari profili – la stessa motivazione si risolverebbe nell’espressione per cui dette eccezioni erano state “puntualmente ed esaustivamente contestate dall’Ufficio”.

2. – Rileva la corte che, nel caso di specie, la sentenza impugnata (alla p. 5) parte dal dire che “appaiono pienamente condivisibili le deduzioni dell’ufficio in ordine alle eccezioni di cui segue l’elencazione;

conclude poi affermando (p. 6) che “con dette deduzioni l’ufficio ha contestato puntualmente ed esaustivamente le argomentazioni del ricorrente, ragion per cui le eccezioni del ricorrente devono ritenersi destituite di fondamento”. A fronte di ciò, la parte contribuente lamenta la mancata esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dall’Ufficio, disattendendo le questioni prospettate dalla contribuente, rilevando come non possa essere considerata “motivazione”, se non apparente, la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, con conseguente nullità della sentenza.

Osserva in argomento la corte che, come recentemente affermato dalle sezioni unite (n. 642 del 2015), nel processo civile ed in quello tributario la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive.

Ciò posto, non può tuttavia essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, in particolare quando, come nel caso di specie, tale tesi non sia nemmeno enunciata nel provvedimento (cfr. in termini, recentemente, Sez. 5, n. 20648 del 2015 e, precedentemente, n. 12542 del 2001).

Non costituisce infatti “motivazione” della sentenza il mero richiamo alla difesa di una delle parti, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza nell’impianto motivazionale della sentenza di alcuno dei momenti logici necessari configura un “vulnus” al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, vizio che può spaziare, secondo la gravità, dall’insufficienza logica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, all’art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012), fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.p., comma 1 (cfr. Sez. 5, n. 12664 del 2012 e Sez. 1, n. 28663 del 2013).

Nel caso di specie non solo non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell’atto dell’ufficio cui la sentenza fa rinvio, ma manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata dall’agenzia delle entrate, rendendosi impossibile di apprezzare l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione di appello. Ne deriva la mera apparenza di motivazione rilevante come omissione di essa con consequenziale nullità della sentenza per “error in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. – Deve peraltro rilevarsi (cfr. ad es. Sez. 1, n. 28663 del 2013, cit., e Sez. Lav. n. 23989 del 2014) che questa corte, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., anche in presenza dell'”error in procedendo” che ricorre anche nel caso di motivazione solo apparente; ciò in quanto la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la corte di cassazione procede mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questioni che non richiedano ulteriori accertamenti in fatto.

Alla luce di ciò, affrontandosi dette questioni nell’ordine enunciato nella sentenza oggetto del motivo di gravame e nei limiti di esse su cui detto motivo si è imperniato, sulla base dell’esame degli atti all’uopo acquisiti con ordinanza del 16 ottobre 2015, può affermarsi:

a) in merito all’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di recupero, per non essere state osservate le formalità previste per le notificazioni (p. 20 delle controdeduzioni in appello), la stessa è infondata; trattasi invero di questione di diritto già risolta da questa corte (Sez. 5, n. 15315 del 2014) nel senso che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione;

b) in merito alle eccezioni di illegittimità dell’avviso per avere esso ad oggetto più annualità, mentre avrebbe dovuto essere emesso un avviso per ciascuna annualità, nonchè di prescrizione, per essere decorso il termine di due anni ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis dalla presentazione della dichiarazione ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (p. 16 e 17 delle controdeduzioni cit.), anche esse sono infondate, in quanto si deve affermare in diritto che il principio di autonomia di ciascun periodo di imposta, in assenza di norme proibitive, non implica alcun divieto per gli enti impositori di cumulare in un unico avviso più atti impositivi relativi a diverse annualità (cfr., quanto ad altri tributi, Sez. 5, n. 9630 del 2012 e n. 15639 del 2004), e che – come affermato dalle Sez. Un. (n. 2687 del 2007; v. anche ad es. Sez. 5 n. 7706 del 2013) – in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e la relativa azione è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide – tra l’altro – il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

c) in merito all’eccezione di incompetenza dell’ufficio dell’agenzia di Bari 2, per essere stata omessa la comunicazione mod. CVS al centro operativo dell’agenzia in Pescara, onde tale centro operativo soltanto avrebbe potuto rilevare l’inadempimento (p. 18 delle controdeduzioni cit.), essa è parimenti infondata, avendo questa corte già chiarito (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 9442 del 2014) che, in materia di agevolazioni tributarie, il Centro di servizi delle imposte dirette ed indirette di Pescara ha potere di istruttoria, controllo ed, eventualmente, di riconoscimento del beneficio inerente il credito d’imposta, ma non anche di recupero del credito indebitamente utilizzato, spettando tale competenza all’agenzia delle entrate, che è titolare, quale ente impositore, della legittimazione sostanziale e, dunque, come desumibile dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, anche di quella processuale con riguardo al rapporto controverso;

d) in merito all’eccezione per cui la previsione (ad opera della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2002) e la fissazione (ad opera del provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003 pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2003) del termine di decadenza “in subiecta materia” al 28 febbraio 2003 violerebbero la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore (p. 10 ss. controdeduzioni cit.), la stessa è infondata, come già ritenuto da questa corte (Sez. 5, n. 19692 del 2012; ma v. anche più in generale n. 16711 del 2015), secondo cui non assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza del 28 febbraio 2003, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere al suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002; ciò posto, solo per completezza si può rilevare che – come già ritenuto da Sez. 5, n. 5324 del 2012 la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, all’art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa: ne consegue che il susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge eventualmente non rispettose del termine indicato (nella specie, il credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate era stato dapprima attribuito in via automatica dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, poi eliminato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 10, quindi procedimentalizzato dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, non convertito, con la fissazione a pena di decadenza del termine del 31 gennaio 2003, successivamente prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 fino al 28 febbraio 2003) determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo, senza che si possa ritenere illegittima la fissazione di termine di decadenza più breve di sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma rilevante;

e) in merito all’eccezione di inapplicabilità delle sanzioni ex D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, irrogate già con l’avviso di recupero, trattandosi di decadenza da agevolazione e non di omissione di versamento, essa è ugualmente da disattendersi, in quanto – come emerge dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. 5, n. 18369 del 2012 e n. 8681 del 2011, in tema di utilizzo di crediti di imposta mediante compensazione) – ogniqualvolta sia utilizzato credito di imposta in assenza dei relativi presupposti si verifica una fattispecie che equivale al mancato versamento del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

In definitiva, essendo infondate le eccezioni non adeguatamente esaminate dai giudici d’appello ed essendo quindi la motivazione della sentenza impugnata, affetta da “error in procedendo”, da ritenersi emendata mediante le enunciazioni di cui sopra, pur a fronte del sussistere del denunciato vizio non va disposta la cassazione, essendo la decisione assunta comunque conforme al diritto, con rigetto del motivo sotto l’indicato profilo.

4. – Con il secondo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9. Sostiene che, a fronte della definizione della liquidazione delle imposte mediante condono, si sarebbe resa definitiva la stessa anche con riguardo alle agevolazioni indicate dal contribuente, ciò che è stato negato con la sentenza impugnata.

In particolare, la commissione tributaria regionale – richiamando una pronuncia di legittimità concernente altro condono – ha ritenuto che anche la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, non escluderebbe la possibilità per l’amministrazione di accertare se i crediti risultanti dalle dichiarazioni siano effettivamente spettanti.

5. – Il motivo è infondato. Va anzitutto considerato che il cit. art. 9, comma 9, dispone che “La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis ed all’art. 36 ter, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo.

La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive.” In relazione a tale dato testuale, deve richiamarsi che questa corte (con specifico riferimento alle agevolazioni ex L. n. 388 del 2000, art. 8, cfr. in particolare Sez. 5, n. 12337 del 2011 e Sez. 6 – 5, n. 10574 del 2014; in generale v. anche Sez. 5, n. 375 del 2009) ha più volte statuito che la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, – contrariamente all’assunto della contribuente – elide, in tutto o in parte, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti al potere di accertamento e di contestazione dell’ufficio. In particolare – e sempre con riferimento ad avviso di recupero del credito di imposta, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, per nuovi investimenti in aree svantaggiate – questa corte (Sez. 5, n. 2597 del 2014) ha affermato, richiamandosi anche a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 340 del 2005, che la previsione del cit. comma 9 secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” debba interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente; chiave ermeneutica questa che consente anche di superare l’argomentazione della parte contribuente nella presente sede processuale, secondo cui l’espressione per cui “la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente” impedirebbe avvisi di recupero di “agevolazioni”, quale il credito di imposta per aree svantaggiate. Invero, anche tale espressione deve essere riferita esclusivamente, nel senso di limitarli, ai debiti esposti dal contribuente, anche in base ad agevolazioni, non anche – come detto – ai crediti indicati.

La censura va dunque disattesa.

6. – Con il terzo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Sostiene che, a fronte della mancata impugnazione da parte dell’agenzia della sentenza di primo grado nella parte in cui annullava la cartella di pagamento, la commissione tributaria regionale avrebbe pronunciato l’inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella stessa, incorrendo così la commissione in ultrapetizione.

7. – Il motivo è fondato. Invero, in mancanza di specifico appello sul punto, il giudice del gravame non avrebbe potuto – come invece ha fatto (p. 6 e dispositivo della sentenza) ritenere la legittimità della cartella annullata dal provvedimento di primo grado. Ne deriva la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sul punto, senza rinvio, mediante declaratoria della nullità della sentenza limitatamente a detta statuizione.

8. – Con il quarto e ultimo motivo, concluso da idoneo quesito, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sotto diverso profilo rispetto a quello appena trattato. Sostiene che, a fronte dell’eccezione ritualmente riproposta in appello di illegittimità della cartella impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, concernente l’iscrizione a ruolo solo per la metà degli imponibili accertati in via non ancora definitiva, la commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciare.

9. L’esame del motivo è da ritenersi assorbito, stante la cassazione della sentenza impugnata sul punto della legittimità della cartella, in accoglimento del precedente motivo.

10. – L’impugnata sentenza va dunque cassata senza rinvio nella limitata parte sopra indicata concernente il terzo motivo, mentre – assorbito il quarto – si devono rigettare i primi due motivi. Alla luce della solo parziale soccombenza globale della parte ricorrente, mentre può essere confermata la sentenza impugnata nel governo mediante compensazione – delle spese dei due gradi di giudizio di merito, le spese del giudizio di cassazione sostenute da parte ricorrente possono seguire tale globale soccombenza ed essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della circostanza che l’agenzia delle entrate non ha svolto difese.

PQM

La corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il ricorso nel resto; cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento; conferma la sentenza impugnata quanto alla compensazione delle spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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