Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16156 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12073/2013 R.G. proposto da:

SERGRAF SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. DENIS GIULIO e

dall’Avv. BARTOLI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Viale Carso, 34;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 128/45/12, depositata il 5 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, per maggior reddito imponibile, oltre IRAP, IVA e sanzioni sulla base degli studi di settore, che evidenziavano – all’esito del contraddittorio – come i ricavi dovessero comunque confrontarsi con il fatto che l’attività svolta dalla contribuente veniva svolta in favore dei soci, con riduzione dei prezzi del 25% rispetto a quelli di mercato;

che la CTP di Milano ha accolto la domanda del contribuente, ritenendo provati ulteriori sconti praticati alla clientela;

che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 5 novembre 2012, ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio; il giudice di appello ha ritenuto, in particolare, che l’avviso di accertamento ha ricostruito i maggiori ricavi sulla base del contraddittorio incardinato nei confronti della contribuente (dal quale era emerso che parte della clientela era costituita dai soci della contribuente) e non sulla base dei soli dati parametrici degli studi di settore; ha poi, ritenuto il giudice di appello che lo studio di settore, quanto ai rapporti commerciali correnti con i clienti terzi (diversi dai soci), ha tenuto conto dello scenario di crisi, così privando di rilevanza i dedotti sconti applicati a tale clientela;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, l’Ufficio intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’avviso di accertamento è stato fondato sugli elementi emersi durante il contraddittorio amministrativo; deduce parte ricorrente come il contrae dittorio non appaia sufficiente a supportare l’avviso di accertamento, dovendo la motivazione dell’accertamento dimostrare l’applicabilità degli standard al caso concreto, sia le ragioni di rigetto addotte dal contribuente;

che il ricorso è infondato, posto che la sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione sulla base dei soli dati parametrici derivanti dagli studi di settore, ma su una serie di elementi indiziari, il cui valore presuntivo è stato ricavato dall’Ufficio all’esito del contraddittorio, la cui pregnanza non è stata oggetto di specifica censura (“l’ufficio ha tenuto conto (della situazione di mercato) riducendo i maggiori ricavi accertati rispetto a quelli emergenti dal suddetto studio (…) mentre la posizione strumentale rivestita dalla società contribuente nell’ambito della sua compagine sociale, recepita dall’ufficio, la pone al di fuori della media del settore di appartenenza, la evidenziata crisi del mercato che avrebbe reso necessaria la concessione di sconti anche alla clientela terza ha coinvolto l’intero comparto tipografico e, quindi, (è) stata considerata”);

che il ricorrente, pur avendo dedotto fugacemente che ci sarebbe uno scostamento dei ricavi accertati da quelli dichiarati della percentuale del 5%, non mette in discussione, nell’ambito del motivo, la sussistenza di gravi incongruenze poste a fondamento dell’accertamento, avendo incentrato le proprie difese sulla insufficienza degli elementi presuntivi ricavati dai dati parametrici degli studi di settore;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato;

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna SERGRAF SRL al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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