Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16156 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16948/2010 R.G. proposto da:

avv. L.M., in giudizio di persona, elettivamente

domiciliato presso il proprio studio legale, in Roma, via Taro, n.

56;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 107/34/09, depositata in data 28 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Cons. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 107 del 28 ottobre 2009 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto da L.M., esercente la professione di avvocato, aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP ed IVA dovute per l’anno di imposta 1998 sulla scorta del rilevato scostamento tra i redditi dichiarati dal contribuente e quelli invece risultanti dall’applicazione dei parametri presuntivi di reddito previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, e del DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997;

– che, secondo i giudici di appello, in relazione al maggior reddito risultante dall’applicazione dei parametri, pari a 22.856.000 delle vecchie lire, il contribuente aveva documentalmente provato di aver incassato compensi per prestazioni professionali soltanto per Lire 16.243.518, mentre non aveva fornito adeguata giustificazione alla residua parte di reddito da assoggettare a tassazione, pari a Lire 6.612.482 (corrispondenti a 3.415,06 Euro), in relazione al quale andava confermata la ripresa a tassazione operata con l’avviso di accertamento, non assumendo rilevanza a tal fine le fatture emesse nel 1997 per la consulenza legale prestata alla STA s.p.a., atteso che “i costi relativi a tale attività non possono infatti essere imputati al 1998”;

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi, cui non replica l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo il ricorrente lamenta che i giudici di appello, in violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, e del DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997, hanno ritenuto che i parametri presuntivi di cui alla disposizione censurata “configurerebbero delle presunzioni legali, capaci di esprimere caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, e non invece presunzioni semplici” (ricorso, pag. 5);

– che il motivo è infondato, in quanto, al di là delle affermazioni fatte dalla CTR nell’incipit della motivazione della sentenza impugnata in ordine al valore presuntivo dell’accertamento parametrico e la non relegabilità a mero “indizio di evasione fiscale”, la CTR, da un lato, ha correttamente ritenuto che il ricorso a tale tipologia di accertamento non implica un successivo necessario “accertamento ispettivo nei confronti del contribuente per acquisire elementi certi di prova, a conferma dell’accertamento presuntivo (che, d’altro canto, potrebbe non emergere da una contabilità regolarmente tenuta ma che è del tutto irrilevante in quanto “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello “standard”, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”) e, dall’altro, la CTR si è comunque attenuta al principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento> (ex multis, Cass. n. 17646 del 2014; id. Cass. Sez. U. n. 26635 del 2009, Cass. n. 12558 del 2010, n. 12428 e n. 23070 del 2012, n. 10047 del 2016);

– che, inoltre, il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella richiamata sentenza n. 26635/2009 (p. 6.1), secondo cui “L’onere della prova, cui nemmeno l’Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce”, rende ragione dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso con cui il contribuente lamenta l’inversione dell’onere della prova operata dai giudici di appello in violazione delle medesime disposizioni censurate con il primo motivo di ricorso;

– che con il terzo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, lamentando la nullità dell’avviso di accertamento, non rilevato dai giudici di merito, perchè priva di motivazione circa le ragioni di non condivisione delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta a giustificazione del rilevato scostamento reddituale;

– che il motivo è palesemente inammissibile avendo il ricorrente omesso, in spregio al principio di autosufficienza del motivo, di trascrivere il contenuto dell’avviso di accertamento, così impedendo a questa Corte l’effettuazione del necessario vaglio di fondatezza della censura, annotandosi, peraltro, anche la inammissibilità dell’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, perchè nuova, essendo stata prospettata per la prima volta nel ricorso in esame, non risultando, nè essendo stata dedotta o provata, che la questione sia stata regolarmente e tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio;

– che il quarto motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello non avevano considerato e comunque avevano frainteso la circostanza del mancato rinnovo del contratto di consulenza legale prestata in favore della STA s.p.a., addotta a giustificazione del rilevato scostamento, è fondato e va accolto;

– che, invero, negando rilevanza alle fatture emesse nel 1997 in relazione al contratto di consulenza con la STA s.p.a. perchè quei “costi” (che in realtà erano compensi) non potevano essere imputati al 1998, la CTR ha reso una motivazione inadeguata alla prospettazione difensiva di parte ricorrente e fraintendendo i riferimenti fatti alle fatture emesse per quella specifica attività, che erano evidentemente finalizzati a dimostrare il divario reddituale tra i diversi anni di imposta e non certo l’imputazione all’uno o all’altro anno dei corrispettivi conseguiti;

– che, pertanto, il motivo va accolto e la sentenza in parte qua cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà adeguatamente valutare, previa verifica della sussistenza della prova dell’avvenuta cessazione di quel rapporto di consulenza, la sua effettiva incidenza sul reddito conseguito dal contribuente nell’anno di impostain verifica anche alla stregua delle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, di cui si dà atto nella parte relativa allo svolgimento del processo;

– che il giudice del rinvio provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara infondati il primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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