Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16156 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/06/2021), n.16156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30107/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1087/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/10/2017 R.G.N. 210/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prima istanza ed in accoglimento del gravame proposto da B.S. dichiarava inefficace il contratto di cessione di ramo d’azienda intercorso fra Telecom Italia s.p.a. ed MP Facility (poi Manutencoop Private Sector Solutions) e ordinava alla Telecom Italia s.p.a. di ripristinare il rapporto di lavoro con l’appellante e di corrispondergli le differenze retributive maturate dal 17/2/2014.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società soccombente, sulla base di tre motivi ai quali resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

E’ stato depositato verbale di transazione sottoscritto da entrambe le parti in sede sindacale in data 19/12/2019.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e definitivo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, accordo che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione. In tal senso, come anche ribadito dalle sezioni Unite di questa Corte con principio al quale si intende dare continuità (vedi Cass. S.U. 11/4/2018 n. 8980), la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare in questi casi è intesa a realizzare l’interesse comune delle parti; in tale prospettiva appare congrua l’adozione di una formula decisoria che realizzi detto interesse nei termini descritti giacchè tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.

In considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del giudizio restano regolate secondo le previsioni concordate ai punti 11, 12 e 13 del verbale di conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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