Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16155 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8040/2013 R.G. proposto da:

N. COSTRUZIONI SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, N.S. (C.F. (OMISSIS)),

N.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. MATTEI

MARIO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

INNOCENTI FRANCESCO in Roma, Via del Circo Massimo, 9;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 208/04/12, depositata il 20 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007, per maggior reddito, IRAP, IVA, oltre che per maggiori redditi da partecipazione accertati in capo ai soci, conseguente ad accertati maggiori ricavi da vendita di immobili, previa revisione dei prezzi di vendita di alcuni degli immobili compravenduti, posti in correlazione con i valori di transazione di altri immobili siti all’interno dello stesso stabile;

che la CTP di Perugia ha rigettato la domanda dei contribuenti e la CTR dell’Umbria, con sentenza in data 20 novembre 2012, ha rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo che l’accertamento è stato condotto a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, scaturenti queste non dal mero scostamento del prezzo dagli altri appartamenti venduti all’interno dello stesso stabile, ma da un coacervo indiziario, consistente nell’entità dei mutui erogati per l’acquisto degli appartamenti venduti, nella allegazione di un preventivo firmato dal legale rappresentante della contribuente, nei dati OMI (valutati unitamente ai menzionati elementi) e, infine, in un verbale, nel quale la società contribuente ha dichiarato di praticare prezzi differenti da quelli indicati; ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che gli elementi addotti a prova contraria dai contribuenti non sono risultati sufficienti per carenza indiziaria, sia (in relazione ad una compravendita) quanto alla circostanza del mero rapporto di conoscenza con uno degli acquirenti, sia (in relazione alle altre due compravendite) per carenza di documentazione contrattuale tale da dimostrare un abbattimento del prezzo di acquisto;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, l’Ufficio intimato si è costituito in giudizio senza articolare difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., deducendo i ricorrenti come gli avvisi fossero fondati sulla norma di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, successivamente abrogata dall’art. 24 L. 10 dicembre 2009, n. 88 per contrasto con la Direttiva 2006/112/CE; deduce il ricorrente come l’accertamento sia stato incentrato sul “valore normale”, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente; deduce parte ricorrente come l’inversione dell’onere della prova, ingenerato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, è stata abrogata, con ciò incombendo all’Ufficio l’onere di provare l’effettivo valore dei beni immobili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; contestano i ricorrenti, in ogni caso, la pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio, ribadendo la fondatezza degli elementi indiziaria addotti a prova contraria;

che il motivo, nella parte in cui lamenta che il giudice di appello avrebbe fondato la decisione sulla base di una norma abrogata (D.L. n. 223 del 2006, art. 35), è infondato, avendo il giudice di appello dato atto correttamente – in caso di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili – della reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248;

che, diversamente, il giudice del merito ha dato rilievo a una serie di elementi indiziari, fondando un giudizio di pregnanza indiziaria del menzionato coacervo indiziario (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., Sez. V, 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9474);

che il motivo è inammissibile quanto alla carenza di pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio e al rigetto degli elementi addotti a prova contraria, posto che i ricorrenti invocano una diversa rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello attraverso una rilettura del materiale probatorio; il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice del merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526); così come si collocano sul piano del merito la delibazione e individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, senza regolazione delle spese in assenza di costituzione e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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