Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16155 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16155 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30104 del R.G. anno 2011

C.

v, .1- c,

proposto da:
Consorzio ASI di Brindisi

domiciliato

in ROMA, via

Laura

Mantegazza 24 presso lo studio Gardin con l’avv.Francesco Musci che
lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente

contro
Maldarella Maria, domiciliata in Roma via Laura Mantegazza 24 presso
Marco Gardin con gli avv.ti Lorenzo Durano ed Angelo Roma che la
rappresentano e difendono per procura speciale a margine del
controricorrente-

controricorso
avverso

la sentenza n. 823 in data 28.09.2011 della Corte di Appello

di Lecce ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del

07.05.

2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha
condiviso la relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
Maldarella Maria propose innanzi alla Corte di Lecce in data 28.2.2007
opposizione alla stima della indennità di esproprio liquidata, con riguardo a suo terreno con sovrastante fabbricato rurale siti in Brindisi, nella
complessiva somma di € 56.822 chiedendo la determinazione di giusta

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Data pubblicazione: 26/06/2013

indennità. La Corte di Appello di Lecce, costituitosi il Consorzio, disposta
ed espletata CTU, ha nella articolata sentenza del 28.9.2011 e per quel
che rileva: statuito la natura edificabile dell’area in base al PRG che la
includeva in zona A-produttiva; condiviso la valutazione peritale – effettuata sulla base del prezzo di vendita dei terreni dello stesso agglomerato – di C 14,46 a mq per i mq. 1.634 del terreno, pervenendo ad C
23.627; del pari stimato corretto il valore di mercato dell’edificio pari ad
C 81.500, individuato dal CTU sulla base del criterio sintetico comparati-

pertanto in C 142.936 l’importo dovuto, maggiorato del 10% ai sensi
dell’art. 37 c. 2 dPR 327/2001, della quale maggiorazione ricorrevano i
presupposti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso 7.12.2011 il Consorzio ASI deducendo in due motivi, e con riguardo tanto al valore del
fabbricato quanto alla stima di suolo e soprassuolo, che la Corte si fosse
supinamente adeguata a valutazioni peritali apodittiche ed indimostrate,
non recependo le critiche che erano state mosse in conclusionale da esso
Consorzio e che conducevano a diversi ed inferiori risultati di stima.
Ha proposto controricorso la Maldarella con atto del 12.1.2012 nel quale
deduce la inammissibilità delle censure, per novità e per difetto di interesse alla formulazione, e la loro infondatezza.
Le doglianze, come puntualmente notato dalla controricorrente, sono
certamente inammissibili posto che la questione del minor valore a mq
(da ritenersi unitario per l’intero fabbricato di mq. 260, e pari alla applicazione del CGU di 0,1625 al valore di C 1.000 a mq per il Comune di
Ostuni) e la questione del corretto valore del soprassuolo (da ritenersi
sottopponibile al coefficiente di degrado del 50%) venne dichiaratamente posta solo in conclusionale (pag. 7 ricorso) e non nella immediata
replica alle osservazioni peritali che la Corte ha interamente condiviso:
e poiché la CTU è stata espletata in Corte di Appello l’errore avrebbe
dovuto emergere all’esito di precisa contestazione difensiva già nella
prima udienza successiva al suo deposito, ove tempestivo (Cass. 11275
del 2012 , 24996 del 2010 e 22843 del 2006), o, se intempestivo,
nella prima udienza successiva al deposito stesso, restando esclusa la
ammissibilità di dette critiche che sia svolta solo in conclusionale, in tal
sede non essendo più attivabile il contraddittorio con la controparte sulle
osservazioni critiche alla CTU né l’iniziativa del giudice di sollecitare
chiarimenti al consulente sulla base delle osservazioni stesse.
La assenza di alcun rilievo da parte del giudice del merito ad osservazioni tardivamente poste, e che pertanto quel giudice non aveva né l’onere

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vo; condiviso la stima del soprassuolo operata in C 24.814; determinato

né il luogo per prendere in esame con motivata argomentazione lascia
quindi emergere il profilo della inerenza delle questioni poste a mere valutazioni di fatto – del tutto estranee alla cognizione di questa Corte dalle quali sfugge ogni profilo riconducibile all’art. 360 n. 5 c.p.c.
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, non fatta segno ad alcun rilievo critico della parte ricorrente, merita piena condivisione. Consegue il rigetto
del ricorso, manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Consorzio alla refusione delle spese in
favore di Maria Maldarella che determina in € 4.100 (di cui € 100 per
esborsi) oltre accessori di legge ui compensi.
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il

07.05.2013.

alla refusione delle spese della contro ricorrente.

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