Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16155 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/06/2021), n.16155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27544/2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2693/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2017 R.G.N. 2333/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Roma in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta da Telecom Italia s.p.a. avverso il provvedimento monitorio con la quale A.S., accertata dal Tribunale della stessa sede la inefficacia della cessione di ramo d’azienda in favore della HP CDS s.r.l. e disposto il ripristino del rapporto in capo alla società cedente, aveva ingiunto a quest’ultima il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1 gennaio al 30 giugno 2010.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi ai quali resiste la parte intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

E’ stato depositato verbale di transazione sottoscritto in sede sindacale in data 7/11/2019 da entrambe le parti.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e definitivo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, accordo che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione. In tal senso, come anche ribadito dalle sezioni Unite di questa Corte con principio al quale si intende dare continuità (vedi Cass. S.U. 11/4/2018 n. 8980), la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare in questi casi è intesa a realizzare l’interesse comune delle parti; in tale prospettiva appare congrua l’adozione di una formula decisoria che realizzi detto interesse nei termini descritti giacchè tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.

In considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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