Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16154 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16523/2010 R.G. proposto da:

A.T., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Marcello Guarnieri, elettivamente

domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Guido Valori, in

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 66/10/09, depositata in data 30 aprile 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 66 del 30 aprile 2009 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da T.A. avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla base degli indici parametrici di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, aveva provveduto a rettificare i redditi dichiarati ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno di imposta 1999;

– che i giudici di appello sostenevano che la ricorrente non aveva aderito all’invito al contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, nè aveva “provato documentalmente la ricorrenza di particolari condizioni nell’esercizio della propria attività che potessero giustificare l’inapplicabilità dei predetti parametri”;

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso e memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) per avere attribuito ai risultati parametrici valore di presunzione qualificata, anzichè semplice;

– che con il secondo motivo deduce il vizio di insufficiente motivazione per avere i giudici di appello omesso di palesare il ragionamento logico seguito nel ragionamento presuntivo svolto;

– che con il terzo motivo deduce l’inapplicabilità dei parametri al contribuente che non aderisce all’invito, con conseguente violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di merito, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5;

– che con il quarto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè il vizio di omessa motivazione, lamenta che i giudici di appello non avevano tenuto conto di una serie di circostanze dedotte dalla ricorrente, tra cui lo svolgimento dell’attività nella Regione Calabria, definita Area Depressa “Obiettivo 1” dall’Unione Europea, costituente fatto notorio;

– che va preliminarmente rilevata l’inammissibilità di tutti i motivi per difetto dei quesiti formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nel caso di specie ratione temporis in quanto la sentenza risulta pubblicata in data 30 aprile 2009 (v. Cass. n. 24597 del 2014);

– che, al riguardo, deve osservarsi che questo giudice di legittimità ha già avuto più volte avuto modo di affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. (Cass. n. 22591 del 2013, n. 19769 del 2008); “ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve, di converso, investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta (ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice; la corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass. Sez. U., n. 21672 del 2013);

– che nel caso in esame i quesiti, peraltro esposti tutti in forma interrogativa, non consentono di far comprendere dalla loro sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare e così, a mero titolo esemplificativo, con riferimento al dedotto error in procedendo, la formulazione del quesito si esaurisce nella domanda rivolta a questa Corte se “il giudice tributario deve attenersi al principio generale di ci all’art. 112 c.p.c.” e se “i fatti non contestati dalla controparte e ad essa noti anche per ragioni di ufficio devono ritenersi provati”;

– che il motivo con cui è dedotto l’error in procedendo è inammissibile in quanto l’omessa valutazione di elementi circostanziali incidenti sull’applicabilità in concreto degli indici parametrici, che la ricorrente lamenta nel motivo, avrebbe dovuto essere dedotta come vizio motivazionale, che la ricorrente deduce nella rubrica, ma non argomenta sul punto e neppure formula, in relazione ad esso, il c.d. momento di sintesi;

– che anche il quesito di fatto conclusivo del secondo motivo di ricorso, con cui è denunciato un vizio motivazionale, è malamente formulato (ad esempio, si chiede a questa Corte se “il giudice nell’applicare una presunzione semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., ha l’obbligo di motivare in modo tale da consentire la chiara individuazione del ragionamento logico-induttivo seguito nell’applicare la presunzione?”), in forma interrogativa e non rispondente al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”) deve consistere in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo, che sostanzi un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. S.U., n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014), finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009);

– che, in ogni caso, i motivi sono tutti infondati in quanto la Commissione di appello si è uniformato al principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (ex multis, Cass. n. 17646 del 2014; id. Cass. Sez. U. n. 26635 del 2009, Cass. n. 12558 del 2010, n. 12428 e n. 23070 del 2012, n. 10047 del 2016);

– che questa Corte (Cass. n. 3312/2011, n. 19767/2013) ha ulteriormente precisato che “il fine e l’effetto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è stato quello di porre in luce l’importanza del contraddittorio, non solo nel processo ma anche nella realtà, quale strumento principale di verificazione o falsificazione della corrispondenza tra realtà e sua rappresentazione, in quanto proprio “in sede di contraddittorio – il quale può avvenire già in fase amministrativa, ma anche e soprattutto nel giudizio – il contribuente potrà in primo luogo dedurre e dimostrare che i parametri utilizzati sono in sè erronei perchè sono basati su elementi fattuali non corrispondenti alla realtà o su criteri di elaborazione e di inferenza illogici” e potrà quindi chiedere l’annullamento del provvedimento che li ha approvati ovvero dedurre e dimostrare che l’Ufficio impositore è incorso in errore operativo nell’applicare i parametri alla sua realtà ovvero ancora dedurre o l’estraneità della propria attività rispetto alla tipologia alla quale quei parametri intendono riferirsi o la sussistenza, nella propria attività di caratteri per così dire anormali, cioè di elementi che la diversificano rispetto a quelle in riferimento alle quali è stata individuata la normalità reddituale”;

– che, pertanto, nel caso di specie, la mancata partecipazione della ricorrente al contraddittorio endoprocedimentale – che è circostanza pacifica – rendeva legittimo l’emanazione dell’atto impositivo fondato esclusivamente sull’accertato scostamento tra redditi dichiarati e reddito presuntivo;

– che da quanto detto consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA