Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16154 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A.M. (OMISSIS), TO.AN.

(OMISSIS), T.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio

dell’avvocato DE SENA PLUNKETT GENNARO, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio LUIGI BARONTINI in 1330 ROMA

18/1/2007, rep. n. 13482;

– ricorrenti –

contro

TO.GI., T.S. (OMISSIS), T.

L., T.P. (OMISSIS), T.D.

(OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 5389/2006 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TORRIONE GIUSEPPE

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

TO.AN., T.G., T.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1303/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 17/6/2005, depositata il 07/09/2005,

R.G.N. 2134/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione: rigetto principale,

assorbimento o inammissibilita’ del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 29 settembre 1993 M.F. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Aosta T.S..

Premesso di avere conferito al T.S., figlio di essa attrice, procura speciale a cedere e vendere in suo nome un immobile di sua proprieta’ in comune di (OMISSIS), che l’incarico era stato espletato, avendo il figlio stipulato il (OMISSIS) contratto di permuta con l’impresa J.R. e successivamente, ai soli fini fiscali, venduto l’immobile con atto 18 agosto 1989, che il T.S., nonostante diffida in data (OMISSIS) non aveva reso il conto ne’ rimesso a essa concludente quanto ricevuto, l’attrice – evidenziato che non intendeva ratificare atti e operazioni eccedenti i limiti fissati nel mandato – ha chiesto che l’adito tribunale ordinasse al convenuto – ai sensi dell’art. 1713 c.c. – la presentazione del rendiconto relativo al ricevuto mandato e, dopo l’eventuale discussione, condannasse lo stesso alla restituzione delle somme accertande in causa, oltre interessi e rivalutazione.

Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda, facendo presente che sia il rogito notarile (OMISSIS) con il quale aveva venduto allo J. il terreno di proprieta’ della madre, sia la controscrittura privata contestualmente sottoscritta (nella quale con riferimento alla scrittura del (OMISSIS) di permuta del terreno con la volumetria del 31% del realizzato in conformita’ alla concessione edilizia, era stato precisato che il terreno sarebbe stato permutato con alloggi da costruire dallo J. per la cubatura del 31% e superficie precisata in mq. 243,04) rientravano nel mandato conferito – come emergeva dalla diffida (nella quale la mandante aveva riconosciuto che esso convenuto aveva girato i sei assegni circolari da lire 50 milioni ciascuno emessi in suo favore dallo J. allo stesso J. che li aveva incassati) – e che successivamente era stata la stessa attrice a gestire direttamente i rapporti con lo J., per un verso acquistando i tre alloggi con i relativi boxes, e, per altro verso, acconsentendo a che un quarto alloggio (che pure le sarebbe spettato in base alla permuta) fosse venduto dallo J. a certo Ma. con consegna del ricavato, pari a L. 122.750.000, a esso convenuto che in adempimento della richiesta materna, li aveva utilizzati per l’acquisto dei mobili necessari per l’arredamento non solo dei tre alloggi acquistati, ma altresi’ dei sette alloggi, che secondo gli accordi originari, lo J. doveva dare in permuta del terreno.

Tutto cio’ esposto il convenuto ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale, la condanna della M. al rimborso delle spese sostenute per l’adempimento degli incarichi ricevuti e accertande in causa.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza non definitiva 14 gennaio 2000 ha ordinato al T.S. di depositare il rendiconto del proprio operato entro 45 giorni e, con separata ordinanza, ha rinviato la causa per la discussione.

Fatta dal T.S. riserva di appello avverso tale sentenza e depositato, dallo stesso, il rendiconto, a seguito della morte della attrice si sono costituiti in giudizio i suoi eredi TO.An., G., A.M., D. e P. e, nel contraddittorio anche di T.L. altro erede della M. chiamato per la integrazione del contraddittorio, ma rimasto contumace, l’adito tribunale con sentenza 15 aprile 2004 ha rigettato le domande proposte nei confronti di T.S., con condanna degli attori al pagamento, pro quota, in favore dello stesso della somma di Euro 6.210,70 oltre interessi legali, nonche’ delle spese di lite.

Impugnata tale pronunzia in via principale da T.A.M., TO.An. e T.G., nonche’ da T.D. e T.P., nel contraddittorio di T.S. che ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva, nel contraddittorio anche di T.L. che e’ rimasto contumace, la Corte di appello di Torino con sentenza 17 giugno – 7 settembre 2005 ha accolto sia l’appello incidentale di T.S. e, per l’effetto, in riforma della sentenza non definitiva ha assolto il medesimo dalla domanda di rendiconto, sia, per quanto di ragione, l’appello di T.A., An., G., D. e P. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza definitiva dichiara compensate per meta’ le spese di lite tra le parti.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi, T.A.M., TO.Ag. e T.G., con atto 20 gennaio 2006.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, T.S., con atto 3 febbraio 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. In limine osserva la Corte che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

A prescindere dal considerare che detto ricorso e’ totalmente carente, quanto alla esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass. 8 gennaio 2010, n. 76;

Cass. 28 febbraio 2006, n. 4403) e non contiene neppure i motivi per i quali e’ chiesta la cassazione della sentenza, come puntualmente prevede il n. 4 dello stesso comma 1, dell’art. 366 c.p.c., si osserva che parte T.S. pur affermando di volere proporre ricorso incidentale avverso la sentenza, gia’ impugnata dai ricorrenti principali, non chiede la cassazione della sentenza impugnata (o un capo di questa) ma sollecita questa Corte perche’ dichiari il ricorso avversario inammissibile o,comunque lo rigetti ed e’ palese, di conseguenza, che non si e’ a fronte a un ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c..

3. Quanto al ricorso principale si osserva che hanno accertato i giudici di secondo grado:

– allorche’ venne notificata la citazione introduttiva di primo grado T.S. aveva senz’altro assolto all’obbligo del rendiconto in ordine alla permuta di cui era stato incaricato (e solo fittiziamente stipulata come compravendita) in esecuzione della quale la mandante aveva pacificamente ottenuto il possesso dei sette alloggi identificati quali reale contropartite delle unita’ immobiliari credute (e solo fittiziamente vendute in cambio degli assegni per L. 300 milioni che, rilasciati dallo J., erano stati al medesimo restituiti mediante girata dal procuratore T.);

– dopo di che, essendo la M. subentrata personalmente a trattare con lo J., la procura, ai sensi dell’art. 1724 c.c. era stata di fatto revocata;

– se il mandatario aveva compiuto atti ed operazioni eccedenti i limiti fissati dal mandato, non meglio identificati nella citazione introduttiva la domanda avrebbe dovuto essere rivolta non a rendere un conto su cui la M. – gia’ informata in dettaglio – non aveva bisogno di ulteriori delucidazioni, bensi’ al risarcimento di un danno subito dalla mandante in conseguenza della vendita non autorizzata di taluni alloggi a terzi.

Da quanto sopra, hanno concluso quei giudici, deriva:

da un lato, l’erroneita’ della sentenza non definitiva che aveva ordinato a T.S. di rendere il conto che, pertanto, merita essere riformata con conferma della pronunzia assolutoria contenuta nella sentenza definitiva;

– dall’altro, l’assorbimento dei motivi, circa la contraddittorieta’ tra le due sentenze e l’omessa e/o carente pronuncia vuoi sulla presentazione e discussione del rendiconto, vuoi sulle domande attoree di condanna, siccome T.S. e’ stato giustamente assolto sia dalla domanda di rendiconto che della conseguente domanda di restituzione in favore della attrice di somme che alla medesima (entrata a suo tempo nel pacifico possesso dei sette alloggi) non erano dovute quale conseguenza della mancata presentazione di un rendiconto.

4. Con il secondo motivo – che per ragioni di ordine logico come risultera’ dalla esposizione che segue deve esaminarsi con precedenza rispetto al primo – i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, lamentando falsa applicazione dell’art. 1710 c.c. atteso che la corte del merito nell’assolvere il T.S. dall’obbligo di rendicontazione ha affermato che questo ultimo aveva reso edotta la mandante delle operazioni di vendita, ma che cosi’ operando la sentenza impugnata ha falsamente applicato l’art. 1710 c.c. che, nel determinare l’obbligo di informativa non ne estende gli effetti fino al punto da sostituirlo e da paragonarlo come ha fatto la Corte territoriale, alla rendicontazione finale.

5. Il motivo non coglie nel segno.

Come assolutamente pacifico in giurisprudenza, l’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell’informare il mandante di cio’ che e’ accaduto e cioe’ nella affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell’attivita’ svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa (cfr., ad esempio, Cass. 10 dicembre 2009, n. 25904).

Avendo nella specie i giudici del merito – con un accertamento di fatto in alcun modo sindacabile (ne’ in pratica, sindacato dai ricorrenti principali) – accertato che T.S. aveva adempiuto al proprio obbligo di rendicontazione finale prima del giudizio e, in particolare, allorche’ la mandante, sostituendosi a lui nel trattare con lo J., aveva revocato il mandato gia’ conferito, e’ palese la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

6. Con il primo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata, sopra riassunta, denunziando, violazione dell’art. 1713 c.c. e dell’art. 263 c.p.c., atteso che quando il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso mentre nulla di tutto cio’ e’ stato fatto ex adverso.

7. Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263 – 265 c.p.c., e’ fondato sul presupposto dell’obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall’accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all’altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attivita’ in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell’obbligo, l’ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento della esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (in termini, ad esempio, Cass. 28 febbraio 2007, n. 4765).

Non controverso quanto sopra si osserva che mentre il primo giudice – con sentenza non definitiva – ha ordinato a T.S. di depositare il rendiconto del proprio operato, entro 45 giorni, fissando – altresi’ (con separata ordinanza) – la data di discussione di questo (con conseguente applicazione della procedura di cui all’art. 163 c.p.c.), il giudice di appello, in accoglimento dell’appello di T.S., ha totalmente riformato tale sentenza (non definitiva).

Detto secondo giudice, in particolare – come riferito sopra – ha negato che T.S. fosse tenuto al rendimento del conto.

E’ palese – di conseguenza – rigettata (con il rigetto del secondo motivo) la censura svolta avverso la statuizione del secondo giudice di esclusione dell’obbligo del convenuto in primo grado di presentare il conto – la assoluta irrilevanza e non pertinenza, al fine del decidere della circostanza evidenziata nel motivo ora in esame e cioe’ che T.S. non abbia depositato in cancelleria il conto con i documenti giustificativi, con conseguente inammissibilita’ della censura di cui al primo motivo).

8. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c. per non avere pronunziato su alcune domande implicitamente proposte da essi ricorrenti in primo grado dopo la presentazione del conto a opera della controparte e per non avere considerato che la negotiorum gestio e’ ammessa solo quando risulti la impossibilita’ sia pure relativa, dell’interessato a occuparsi di un proprio affare.

9. La deduzione e’ inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili.

9.1. Per quanto e’ dato comprendere dalla non chiarissima formulazione della censura, la stessa riguarda una domanda gia’ proposta in primo grado e sulla quale e’ mancata qualsiasi pronunzia da parte del primo giudice come di quello di appello.

E’ palese, per l’effetto la inammissibilita’, per novita’, della deduzione, dovendo – eventualmente – se del caso la stessa essere fatta valere nel giudizio di appello e non, per la prima volta, in sede di legittimita’.

9.2. Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la difesa dei ricorrenti principali – la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilita’ per genericita’ del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualita’ e tempestivita’, e quindi la decisivita’ della questione, e perche’, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, non essendo pero’ tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere – dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 10 maggio 2001, n. 6502; Cass. 16 aprile 2002, n. 6055; Cass. 28 luglio 2005, n. 15781; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 15 gennaio 2007, n. 653).

9.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il principio di autosufficienza imponeva ai ricorrenti principali trascrivere, in ricorso, la domanda – tempestivamente e nel rispetto del principio del con-traddittorio – sottoposta all’esame del giudice e da questo ultimo non esaminata.

Essendo, per contro, totalmente assente nella specie una tale precisazione, e’ evidente, anche sotto tale, ulteriore, profilo, la inammissibilita’ della deduzione.

9.4. Si assume, al riguardo, altresi’ che tale nuova domanda e’ stata introdotta nel corso del giudizio di primo grado dopo la presentazione del conto.

A prescindere da ogni altra questione sulla possibilita’ di introdurre nuove domande in causa dopo la pronunzia di una sentenza non definitiva, si osserva che a seguito della riforma della sentenza non definitiva l’ordine di presentazione del conto doveva ritenersi come mai emesso con conseguente inammissibilita’ di nuove domande in corso di causa.

10. Con il quarto motivo, lamentando violazione dell’art. 116 c.p.c. omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione i ricorrenti si dolgono della ricostruzione delle emerge processuali attuata dalla sentenza impugnata.

11. Il motivo e’ inammissibile.

Deve ribadirsi, in particolare, al riguardo che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non puo’, invece, essere inteso – come pare pretenda la ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Anche a prescindere da quanto precede si osserva che a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe’ diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente omessa, nonche’ insufficiente e, ancora contraddittoria e’ evidente che e’ onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzieta’ del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente.

Totalmente disattendendo tali principi, i ricorrenti, pur assumendo, nella intitolazione del motivo, che la sentenza impugnata e’ affetta da omesso esame di un punto decisivo della controversia omessa insufficiente e, infine contraddittoria motivazione, si astengono, nella parte espositiva del motivo – destinata a contenere, come impone l’art. 366 c.p.c., n. 4 i motivi per i quali si chiede la cassazione in quale passaggio e per quale ragione la motivazione sia messa, sotto quale profilo insufficiente e, perche’, ancora contraddittoria.

In realta’ – contrariamente a quanto suppone la difesa della ricorrente il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi.

Lo stesso, per contro, non puo’ essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori.

Tale ricostruzione rimane nell’ambito delle possibilita’ di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimita’.

Certo che quella specie si imputa alla Corte di appello di esclusivamente di avere interpretato le risultanze di causa e, in particolare, le testimonianze raccolte, in senso diverso rispetto a quanto invocato dalla difesa della ricorrente e’ palese – anche sotto tale ulteriore – la inammissibilita’ delle censure in esame.

Giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

12. Risultato infondato in ogni sua parte il ricorso principale, in conclusione deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

rigetta il ricorso principale;

condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 6.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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