Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16153 del 26/06/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 16153 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: PICCININNI CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Barbiero Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma,
via Siacci 38, presso l’avv. Cristiano Di Giosa,
rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nucci giusta
delega in atti; –
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S4L04
132895 –
ricorrente
–
contro
Lombardi
Ecologia
s.r.l.
in persona del
legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via
della Frezza 59, presso l’avv. Raffaele Mirigliani, che
con l’avv. Raffaele De Luna la rappresenta e difende
%
giusta delega in atti; .•
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– controricorrente –
é
tori)
Data pubblicazione: 26/06/2013
Eco Lao s.r.l. ( già Tre.bi. s.r.l. ) in persona del
legale rappresentante, Lombardi Vincenzo;
-Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro
n. 502/06 del 12.9.2006.
udienza del 20.5.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Udito l’avv. Mirigliani per Lombardi Ecologia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 12.9.2006 la Corte di Appello di
Catanzaro dichiarava la nullità del lodo con il quale
il Collegio Arbitrale aveva condannato la Lombardi
Ecologia s.r.l. al pagamento di £. 320.000.000, oltre
rivalutazione ed interessi, in favore di Giuseppe
Barbiero, in relazione all’avvenuta cessione di quote
della Tre-Bi-Service s.r.l.
In particolare la Corte territoriale riteneva fondata
l’eccezione di carenza di legittimazione del Barbiero
sollevata dalla Lombardi Ecologia, in ragione del fatto
che il preteso creditore in realtà non sarebbe stato
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
tale, avendo ceduto il credito poi azionato alla Trash
Service s.a.s.
Avverso la decisione Barbiero proponeva ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva la
Lombardi Ecologia con controricorso poi ulteriormente
La
controversia
veniva
quindi
decisa
all’esito
dell’udienza pubblica del 20.5.2013.
Motivi della decisione
Con
i
motivi
di
impugnazione
Barbiero
ha
rispettivamente denunciato:
1 ) violazione dell’art. 829 c.p.c. in quanto la Corte
di appello avrebbe sostanzialmente dichiarato la
nullità del lodo per vizio di motivazione – avendo
qualificato come errori di diritto alcune censure che
viceversa avrebbero avuto ad oggetto la prospettazione
dei fatti compiuta dagli arbitri -, e quindi al di
fuori delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c.;
2 ) violazione degli artt. 819 c.p.c., 2730 c.c., 1260
e segg. c.c., 100 c.p.c., per la duplice considerazione
che la Corte di appello avrebbe erroneamente affrontato
il merito del rapporto Barbiero – Trash, che sarebbe
stato estraneo al tema decisionale ( come pure d’altro
canto la stessa Corte avrebbe contraddittoriamente
rilevato ), ed avrebbe poi attribuito un assoluto
illustrato da memoria.
valore probatorio alle affermazioni contenute nella
domanda di arbitrato e nella comparsa conclusionale;
3 ) violazione degli artt. 2733, 1260 e segg. c.c., 100
c.p.c., per la valenza confessoria attribuita alla
comparsa conclusionale di esso ricorrente, pur se non
4 ) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione
dei rapporti Barbiero-Trash, che non avrebbero potuto
essere ricondotti ad una cessione di credito;
5 ) violazione dell’art. 100 c.p.c. per la permanenza
dell’interesse
di
esso
ricorrente
pur
ove
ipoteticamente ravvisata una cessione di credito,M&A
avendo dimostrato la Lombardi che nella specie sarebbe
stata configurabile una cessione pro soluto.
Il ricorso è infondato.
In proposito si rileva che la questione prospettata
riguarda la contestata correttezza della valutazione
del giudice di merito, che ha ritenuto nella specie
ravvisabile la denuncia di un errore di diritto ( in
quanto tale suscettibile di sindacato ) anziché una
censura alla prospettazione dei fatti compiuta dagli
arbitri, che in quanto tale non avrebbe potuto
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comportare la declaratoria nullità del lodo.
Il rilievo è privo di pregio.
Come risulta dall’esame della sentenza impugnata,
4
confortata dalla sottoscrizione personale della parte;
infatti, 4 il giudizio arbitrale era stato proposto su
iniziativa di Barbiero per il riconoscimento di un
credito derivante dalla cessione di quote societarie;
la Lombardi Ecologia, oltre a contestare la fondatezza
della domanda, aveva rilevato il difetto di
cessione del detto credito alla Trash Service s.a.s.;
l’avvenuta cessione del credito era stata confermata
dal cedente Barbiero, sia nella domanda di arbitrato
che nella comparsa conclusionale.
Il Collegio arbitrale, investito dunque della questione
relativa alla legittimazione, l’aveva ritenuta
inconsistente per effetto della qualificazione data al
rapporto tra Barbiero e Trash, e pertanto la medesima
questione è stata puntualmente e correttamente
riproposta davanti al giudice dell’impugnazione, in
ragione del preteso errore compiuto dal Collegio
arbitrale sotto il duplice profilo della violazione
dell’art. 112 c.p.c. ( per aver detto organo emesso una
pronuncia oltre i limiti del giudizio
)
e della
diversità del fatto esaminato rispetto a quello
rappresentato dalle parti.
Ne discende che il conseguente giudizio emesso dalla
Corte di appello con la contestata decisione non si
pone in contrasto con il dettato dell’art. 829 c.p.c.
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legittimazione attiva dell’istante, per l’intervenuta
all’epoca vigente.
E’ insussistente anche la violazione denunciata con il
secondo motivo di impugnazione.
Non
è
invero
configurabile
la
prospettata
contraddizione, perché l’affermata assenza del ” potere
l’altro rilevata dalla società impugnante ) non esclude
il potere – dovere dell’organo giudicante di procedere
alla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio,
così come analogamente non sono ravvisabili le
violazioni delle norme in tema di cessione di crediti e
del valore probatorio della confessione, essendosi la
Corte di appello correttamente limitata ad argomentare
sulla base delle deduzioni e delle difese svolte dalle
parti.
Con il terzo motivo Barbiero ha sostanzialmente
riproposto ( ulteriormente arricchendola ) la doglianza
sul valore probatorio della confessione rappresentata
con il secondo motivo ( alle cui considerazioni quindi
si rinvia ), con l’ulteriore ( ma già implicita )
sottolineatura che l’inconsistenza della censura
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deriva*, dalla non condivisibilità del richiamo
al regime probatorio della confessione, mai evocato
dalla Corte di appello i che, al contrario, ha ritenuto
di dover inquadrare la fattispecie sottoposta al suo
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di indagare sulla natura di tale contratto ” ( fra
esame nei termini indicati, in ragione del contenuto
v del rapporto, quale risultante dalle prospettazioni
originarie delle parti e dklle ulteriori specificazioni
intervenute nel corso del giudizio.
Con il quarto motivo Barbiero ha denunciato vizio di
con
concernente
la
legittimazione,
riferimento
pretesa
vizio
alla
carenza
che
statuizione
della
appare
sua
tuttavia
insussistente.
Al riguardo si osserva infatti che, contrariamente a
quanto sostenuto, la Corte di appello ha dato ampia
ragione della determinazione adottata, segnatamente
evidenziando: la linea difensiva dell’originario
istante Barbiero, che ha più volte riferito di aver
ceduto il credito azionato; l’inconferenza del richiamo
all’art. 1188 c.c., per aver la Trash fatturato per sé
gli importi di cui veniva chiesto il pagamento alla
Lombardi, ” pretendendo di incamerarle, come appunto fa
il cessionario di un credito “; che la cessione non
potrebbe essere parziale, non potendo riferirsi
soltanto alle rate pagate; che in tal senso avrebbe
deposto anche la lettera del 29.7.1998; che la cessione
in questione era stata infine portata a conoscenza
della Lombardi Ecologia.
Si
tratta,
conclusivamente,
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di
decisione
motivazione
sufficientemente motivata, contrastata dal ricorrente
con la valorizzazione di profili idonei a dare luogo a
diversa decisione, e dunque con argomentazioni non
meritevoli di considerazione in questa sede di
legittimità.
Barbiero ha sostenuto che avrebbe dovuto essere
comunque riconosciuto il suo interesse al ricorso, non
avendo la Lombardi dato dimostrazione che la cessione
del credito in questione fosse pro soluto.
La doglianza è per un verso inammissibile, poiché la
questione relativa alla natura della cessione ( pro
soluto o pro solvendo ) non risulta essere stata
esaminata dal giudice del merito, ed è comunque
infondata, essendo in tal caso la configurabilità di un
eventuale interesse del cedente subordinato,.
all’inadempimento del debitore e alle eventuali
iniziative conseguentemente adottate dal cessionario,
eventi non verificatisi nella specie.
Conclusivamente
il
ricorso
deve
essere
quindi
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
8
Resta da ultimo il quinto motivo, con il quale il
liquidate in C 11.200, di cui E 11.000 per compenso,
oltre gli accessori di legge.
Roma, 20.5.2013
Il Presidente
Il consiglier estensore