Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16153 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15977/2006 proposto da:

T.G., (OMISSIS), R.E., (OMISSIS),

C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MENICACCI STEFANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

ALPI ASSIC SPA IN LCA, ASSITALIA ASSIC SPA, P.V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1443/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

Sezione Civile, emessa il 14/1/2005, depositata il 01/04/2005;

R.G.N. 192/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. e R.E. convenivano davanti al tribunale di Roma, P.V.R. e la s.p.a. Alpi Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento di danno da sinistro stradale. Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda.

La Corte di appello, con sentenza depositata l’1.4.2005, accoglieva la domanda e condannava in solido i convenuti e l’Assitalia s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, liquidate per il primo grado in Euro 1.300,00 e per il secondo in Euro 2.000,00, oltre IVA e CAP. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione gli attori ed il loro difensore avv. T.G..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 91 e 93 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la corte di appello disposto la distrazione delle spese processuali in favore dell’avv. T.G., pur essendo stata richiesta in entrambi ì gradi del giudizio.

2. Il motivo, così come proposto, è inammissibile.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, sussiste un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell’impugnazione, “in parte qua”, della sentenza viziata (Cass. civ., Sez. 3^, 25/02/2002, n. 2736).

Tale censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Contemporaneamente solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 c.p.c., trattandosi di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l’esame degli atti dei giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione davanti al giudice di appello della questione la cui mancata considerazione da parte di tale giudice è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 24/02/2004, n. 3646; 23/01/2004, n. 1170).

Nella fattispecie, invece, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 100, 91 e 93 c.p.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che il giudice di appello ha liquidato le spese processuali di primo grado nella complessiva somma di Euro 1.300,00, violando i minimi tariffari, ammontanti nella fattispecie ad Euro 1.579,24.

Lamentano poi i ricorrenti la violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 15, e art. 5, comma 4, per non aver il giudice di appello accordato il rimborso delle spese forfettarie generali nella misura del 10% e la maggiorazione del 20%f per aver il difensore assistito 2 soggetti con identiche questioni.

4. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti ripropongono le stesse censure, relativamente alla violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 15, e D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancata concessione della maggiorazione del 20%.

5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono solo parzialmente fondati.

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24. (Cass. 24/02/2009, n. 4404).

5.2. Quanto alla liquidazione dei diritti e degli onorari di primo grado, effettivamente la liquidazione operata dal giudice di appello viola i minimi tariffari all’epoca vigenti. Infatti a fronte della somma effettivamente dovuta di complessivi Euro 1579,24 (Euro 269,06 per spese, Euro 540,00 per diritti, ed Euro. 770,00 per onorari), come correttamente indicati nel ricorso, è stata liquidata la somma complessiva di Euro 1.300,00.

Sul punto, quindi, va cassata l’impugnata sentenza.

5.3. La sentenza impugnata va altresì cassata, in accoglimento della relativa censura, nella parte in cui non liquida sia per il primo che per il secondo grado le spese generali nella misura del 10% dei diritti e degli onorari prevista dal D.M. n. 585 del 1994, art. 15.

Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicchè spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. civ., Sez. 3^, 20/10/2005, n. 20321).

6.1. Va rigettata, invece, la censura relativa alla mancata maggiorazione del 20% per avere l’avvocato difeso due parti, in assenza di motivazione, che secondo i ricorrenti ed un precedente risalente di questa Corte(n. 12011/1992), sarebbe sempre necessaria.

Il D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, statuisce che, qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.

Ne consegue che l’applicazione della maggiorazione del 20% per l’assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, costituisce l’esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica una motivazione.

Infatti, come è strutturata la norma, il principio generale è costituito dalla non maggiorazione dell’onorario, in assenza di specifiche ragioni. Tale onorario può essere maggiorato dal giudice: se c’è tale esercizio del potere discrezionale, il giudice deve darne motivazione adeguata.

Si verifica, quindi, una fattispecie regolata in maniera opposta a quella della compensazione delle spese di cui all’art. 92 c.p.c.. Qui il principio generale è che le spese seguono la soccombenza, senza che sia necessaria alcuna motivazione per il non esercizio del potere discrezionale di disporne la compensazione. Solo se il giudice ritiene di compensare in tutto o in parte dette spese, deve motivare le ragioni che giustificano tale compensazione (che a seguito delle due ultime modifiche – D.Lgs. n. 40 del 2006, e L. n. 69 del 2009 – dell’art. 92 c.p.c., devono essere esplicitate nella motivazione).

6.2. Un obbligo di motivazione sussiste altresì se la parte abbia non solo espressamente richiesto tale maggiorazione di cui al cit. D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, ma anche abbia sottoposto al giudice le ragioni che la giustificano (che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti). In questo caso, se il giudice non ritenga di far proprie quelle argomentazioni e neghi la richiesta maggiorazione dell’onorario, deve indicare la ragioni per cui non ha aderito alla motivata richiesta.

Competerà, poi, in sede di impugnazione alla parte (che lamenti il cattivo esercizio di tale potere discrezionale) indicare il vizio logico in cui è incorso il giudice, per cui deve contrapporre alle argomentazioni esposte in sentenza le proprie ragioni logiche e giuridiche sulla base delle quali nella fattispecie avrebbe dovuto ritenersi quella complessità ed importanza della difesa congiunta di due o più soggetti, giustificante l’applicazione della maggiorazione de qua, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal giudice.

Nella fattispecie, invece, i ricorrenti si limitano a rilevare che in sede di merito avevano richiesto la maggiorazione per la presenza di due assistiti, ma non anche di aver indicato altre ragioni giustificanti l’esercizio del potere discrezionale di maggiorazione in questione, mentre in questa sede i ricorrenti si limitano ad una generica censura della mancanza di motivazione nel non accoglimento della richiesta della maggiorazione. Ne consegue che la censura non può essere accolta.

7. In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso, vanno accolti parzialmente il secondo ed il terzo; va cassata, in relazione, l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., vanno condannati in solido P.V.R., Alpi Assicurazioni in l.c.a. ed Assitalia Assicurazioni al pagamento nei confronti di C.V. e R.E. delle spese processuali da questi sostenute in primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.579,24, di cui Euro 269,06 per spese, Euro 540,18 per diritti ed Euro 770,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese generali, a norma del D.M. n. 585 del 1994, art. 15, con i relativi accessori di legge per il secondo grado.

L’accoglimento solo parziale del ricorso costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo ed il terzo. Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., condanna in solido P.V.R., Alpi Assicurazioni in l.c.a. ed Assitalia Assicurazioni al pagamento nei confronti di C.V. e R.E. delle spese processuali da questi sostenute in primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.579,24, di cui Euro 269,06 per spese, Euro 540,18 per diritti ed Euro 770,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese generali, a norma del D.M. n. 585 del 1994, art. 15, con i relativi accessori di legge per il secondo grado. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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