Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16153 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9634-2010 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE JONIO 359,

presso lo studio dell’avvocato ANNA GENTILI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA BRACCI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.P. impugna la sentenza n. 37/37/09 del 18.2.2009 con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello da egli proposto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo (la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, con riguardo allo scomputo dei versamenti in acconto e dei crediti Iva), ritenendolo in parte generico ed in parte infondato, laddove lamentava: 1) che era privo della legittimazione passiva, non essendo stato amministratore della società “Wender s.r.l.”, come accertato dal tribunale penale di Viterbo; 2) che tutta la documentazione al momento dell’accesso della G.d.F. era nella disponibilità dell’amministratore unico; 3) che la nullità della notifica si era verificata non tanto nei propri confronti, quanto nei confronti della società.

Il giudice d’appello osservava al riguardo: 1) che gli accertamenti in sede penale non avevano efficacia nel processo tributario; 2) che comunque dal p.v.c. risultava che il F. era stato amministratore della società fino al maggio del 2000, essendo perciò rituale la notifica dell’avviso relativo all’anno di imposta 1999 (a titolo di maggiori Irpeg, Irap e Iva per Euro 1.162.000,56 oltre sanzioni) effettuata sia al F., che alla società, presso la sede, a persona abilitata alla ricezione degli atti; 3) che i rilievi mossi alla società con accertamento induttivo si fondavano sul “materiale contabile reperito nei supporti informatici”, sulla “mancata conservazione di fatture e omissione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA”, “tutti dati e fatti sostanzialmente incontrovertibili”, non potendosi considerare “irragionevole il tasso di redditività del e/o anzi particolarmente basso rispetto a casi consimili”.

Al ricorso, affidato a sei motivi, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60, formulando il seguente quesito: “la inesistente notifica dell’avviso di accertamento al F. ed alla società Wender s.r.l. (unico soggetto giuridico sottoposto ad accertamento) in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60, può essere sanata dalla costituzione in giudizio dallo stesso ricorrente effettuata in base ad atti ad esso non indirizzati, visionati solo casualmente, e potendo anche quello allo stesso diretto avere ulteriori vizi e/o difetti e/o violazioni di legge oltre quelli presenti negli atti, diretti ad altri soggetti e dei quali ha preso indirettamente conoscenza?”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. In primo luogo, il quesito proposto difforme dai criteri elaborati da questa Corte, per cui i vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) devono essere corredati da un “quesito di diritto” che contenga, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. s.u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014).

1.3. In ogni caso, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, muovendo da un presupposto di fatto opposto a quello assunto dai giudici regionali, i quali sul punto affermano: “risulta agli atti, e in particolare dal PVC, che il F.P. era l’amministratore della Società fino al maggio del 2000 (quando fu sostituito da R.A., che peraltro mori dopo poco più di quattro mesi), e dunque era corretta la notifica nei suoi confronti dell’avviso di accertamento per l’anno 1999; avviso tuttavia (punto 3 dell’appello) notificato anche alla società, nella sua sede dichiarata, a persona dichiaratasi abilitata a ricevere gli atti, e dunque senza alcuna irregolarità”.

2. Con il secondo motivo si lamenta “l’omessa o insufficiente motivazione di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per avere la C.T.R. omesso di motivare le ragioni che hanno indotto a discostarsi dalle risultanze di un procedimento penale, per giungere ad un risultato completamente opposto, specie con riguardo al proprio ruolo di amministratore di fatto della Wender s.r.l..

2.1. Il motivo è inammissibile, sia perchè prospetta vizi tra loro logicamente incompatibili (omissione ed insufficienza della motivazione), sia perchè manca del c.d. “momento di sintesi”, richiesto dal combinato disposto dell’art. 366 bis, secondo periodo, cui rinvia l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (“deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, nel testo previgente, applicabile ratione temporis).

2.2. Costituisce invero ius receptum che la suddetta prescrizione è diretta a consentire a questa Corte l’immediata comprensione dell’errore ascritto al giudice d’appello, al fine di rendere più efficiente l’esercizio della funzione nomofilattica, sicchè la censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – nel testo applicabile ratione temporis – deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una indicazione riassuntiva e sintetica della censura, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e quindi non integrabile dal contenuto della doglianza (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603/07; n. 8897/08, n. 4556/09, n. 2805/11, n. 24255/11; in termini, Cass. n. 18351/15).

3. Anche il terzo mezzo, con cui si lamenta “l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – sull’assunto che “il fatto controverso concerne la omessa motivazione nella sentenza di secondo grado delle ragioni tecniche, contabili, giuridiche che hanno portato i Giudici di appello a conformarsi a quanto stabilito dai giudici di prime cure e stabilire che il tasso di redditività del 4% sia particolarmente basso” – è inammissibile.

3.1. In primo luogo, anch’esso manca del c.d. “momento di sintesi”, con le caratteristiche sopra illustrate; in secondo luogo, questa Corte ha più volte evidenziato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. n. 21152/14; coni. Cass. nn. 12990/09, 2805/11, 17698/11, 8053/14); nel caso di specie, il fatto controverso viene fatto coincidere dallo stesso ricorrente addirittura con la “omessa motivazione”.

4. Il quarto motivo attiene alla “omessa e/ insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ed anche qui il fatto controverso “concerne la mancata motivazione in merito alle ragioni che hanno portato la corte ad applicare al caso di specie una norma non più applicabile al periodo in contestazione”, ossia il D.L. n. 853/84, art. 2, comma 29, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 17 del 1985 (c.d. Visentini ter).

4.1. Anche in questo caso il motivo è inammissibile sotto plurimi profili: a) manca del “momento di sintesi” necessario a pena di inammissibilità; b) prospetta contemporaneamente profili fra loro logicamente incompatibili (omessa e insufficiente motivazione); c) non ha attinenza alle ragioni della decisione, ove non si rinviene uno specifico riferimento alla norma indicata; d) riguarda in ultima analisi una violazione di legge.

5. Il quinto motivo prospetta infatti, analogamente, la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella specie violazione e/o falsa applicazione D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 29 convertito in L. n. 17 del 1985”, sulla scorta del seguente quesito: “avendo riguardato l’accertamento relativo al F. i periodo d’imposta 1999, era applicabile allo stesso la normativa di cui al D.L. n. 853 del 1984, art. 2 comma convertito in L. n. 17 del 1985?”.

5.1. Il motivo è inammissibile sia per inadeguatezza del quesito finale, in quanto non conforme ai parametri sopra illustrati (v. punto 1.2), sia per mancanza di attinenza alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia, infine, la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella specie violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 convertito in L. n. 326 del 2003”, ponendo il seguente quesito; “nel caso di specie, ove emerge sia nei fatti che in diritto anche la mancanza di ogni potere rappresentativo della persona giuridica Wender s.r.l. in capo al F., considerata la normativa” sopra richiamata “che stabilisce che per le violazioni in materia tributaria di una persona giuridica, quale è la Wender S.r.l., risponde esclusivamente la persona giuridica stessa, il ricorrente in proprio, è carente della legittimazione passiva nel procedimento che ci occupa? A quale titolo è parte in proprio del procedimento?”.

6.1. Anche questo motivo è inammissibile, non solo per la palese difformità del relativo quesito di diritto dai ridetti parametri (v. punto 1.2), ma anche perchè muove da un presupposto diverso da quello assunto dai giudici d’appello, i quali hanno chiaramente affermato che (fino a maggio 2000) il F. era l’amministratore della società Wenders s.r.l..

9. In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.260,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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