Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16152 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2571/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUTMAN GROUP SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo

studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO PORTA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che chiede l’accoglimento

e deposita n. 2 avvisi di ricevimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PORTA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, n. 48/27/10, dep. il 19/10/2010, che su impugnazione di due avvisi di accertamento notificati a Nutman group sr/ ai fini Irpeg e Ires per gli anni 2003 e 2004, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

Con gli indicati atti impositivi erano stati accertati alla società maggiori imponibili, per avere riportato le perdite realizzate nel corso di due anni (1997 e 1998), definiti a seguito di presentazione di dichiarazioni per la definizione automatica dei redditi pregressi, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 9, senza provvedere al pagamento di quanto previsto dalla stessa legge di condono (art. 9, comma 7, seconda parte).

La società, costituita nel 1996, aveva affrancato solo le perdite relative all’anno 1999 (e, quindi, successive al primo triennio dalla sua costituzione) ed aveva recuperato a tassazione gli importi corrispondenti alle perdite, non affrancate con il versamento della correlativa percentuale, ritenendo che, ai sensi dell’art. 102, comma 1 bis del T.U.I.R., per le imprese di nuova costituzione le perdite generatesi nei primi tre anni d’imposta possono essere riportate negli anni successivi senza alcun limite temporale.

La C.T.P. accoglieva il ricorso proposto dalla Nutman Group, sul presupposto che l’art. 102, comma 1 bis, T.U.I.R. – nello stabilire che per le imprese neocostituite le perdite generatesi nei primi tre anni d’imposta possono essere riportate in avanti senza alcun limite temporale costituirebbe eccezione alla regola di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7, 1^ e 2^ periodo.

In esito all’appello dell’Agenzia, la C.T.R., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del primo giudice, con diversa motivazione. E, precisamente, in base all’assunto che le annualità cui si riferivano le perdite (1997 e 1998) erano state condonate (ai sensi del L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, come richiamato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7, 3^ periodo), ed erano, così, divenute definitive. Ciò sul presupposto che la fattispecie di cui alle citate disposizioni costituisce eccezione rispetto alla previsione di cui all’art. 9, comma 7, comma 7, 1^ e 2^ periodo, secondo la quale le perdite maturate negli anni oggetto di condono restano irrilevanti rispetto al calcolo di quanto dovuto ai fini del condono e rispetto alle annualità successive a quelle condonate, salvo il caso in cui il contribuente non abbia corrisposto la percentuale prevista.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 2, 3 bis e art. 7; art. 84 comma 2 T.U.I.R.; art. 1 preleggi).

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. Va premesso che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7, statuisce che: “Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. E’ pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lett. b), per ciascuno dei periodi stessi.

In base ai primi due periodi dell’indicata norma, è pertanto preclusa ogni possibilità di portare a nuovo le perdite dichiarate in relazione ad anni oggetto di condono, salvo che alle condizioni di cui al secondo periodo e – con il terzo periodo – è indicato come condonare i periodi d’imposta, suscettibili di condono, chiusi in perdita o pareggio (richiamando le modalità di cui al comma 3, lett. b della medesima disposizione).

Da ciò deriva che: a) la regola, ricavabile dalla lettera della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7, 1^ e 2^ periodo è che le perdite dichiarate in relazione ad anni oggetto di condono restano irrilevanti (“a qualsiasi effetto”), non solo rispetto al calcolo di quanto dovuto ai fini del condono stesso ma, anche, rispetto alle annualità successive a quelle condonate o condonabili (e dunque, tenuto conto dell’ambito applicativo, sotto il profilo temporale, della L. n. 289 del 2002, a partire dall’anno 2003), in relazione alle quali non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito, salvo che il contribuente non abbia provveduto a corrispondere l’importo previsto dallo stesso comma 7, 2^ periodo; b) tale criterio deve ritenersi applicabile anche alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla costituzione dell’ente commerciale, posto che è la soprarichiamata disciplina di condono ad essere speciale rispetto alla previsione dell’art. 102, comma 1 bis (ora art. 84, comma 2), T.U.I.R. (secondo cui dette perdite possono “essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo); c) tale criterio deve ritenersi applicabile senza che si possa distinguere tra l’uno o l’altro tipo di condono previsto dall’art. 9 cit., e dunque, segnatamente, anche alle perdite relative ad annualità per le quali sia intervenuto il condono ai sensi del comma 3 bis (come richiamato dal 3^ periodo della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7).

2.2. Non può, in contrario, opinarsi che l’adesione a detto condono sancisca la definitività delle perdite e la loro incondizionata deducibilità, poichè tale interpretazione non trova alcun riscontro nel dettato normativo e neanche nella interpretazione datane dalla stessa Agenzia delle Entrate in alcune delle circolari esplicative, aventi in ogni caso valore vincolante solo per l’Ufficio (cfr. circ. 12/E del 21.2.2003, che laddove pone come eccezione il caso delle perdite divenute definitive, sembra chiaramente riferirsi a quelle relative ad annualità d’imposta per cui è spirato il termine per l’accertamento).

2.3. La superiore ricostruzione non è stata peraltro incisa dalle modifiche apportate alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 7, dal D.L. n. 143 del 2003, convertito in L. n. 212 del 2003, che si sono limitate a determinare il quantum dell’importo da versare.

2.4. Ha pertanto errato la C.T.R. a ritenere che le perdite relative agli anni 1997 e 1998, non affrancate col versamento dell’importo previsto dalla legge di condono, potessero essere utilizzate in compensazione negli anni d’imposta immediatamente successivi all’applicazione della L. n. 289 del 2002 (e quindi per gli anni 2003 e 2004, oggetto dell’accertamento, che ha determinato le imposte senza tener conto delle perdite), in quanto le annualità cui si riferivano le perdite non erano state condonate e non si erano conseguentemente rese definitive.

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

4. Stante la novità della questione vanno compensate le spese dell’intero processo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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