Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16152 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7755/2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci n.

7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e

difende per procura unita al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da T.F., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di aver lasciato il proprio paese, per timore di essere arrestato, per non essersi presentato davanti alla Corte dove doveva rispondere di un prestito, ricevuto per sviluppare la propria attività agricola, ma che non era in grado di restituire al proprio finanziatore. Prima di arrivare in Italia, aveva trascorso due anni in Libia.

A sostegno della decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale, il tribunale ha rilevato che la vicenda narrata è incoerente e non plausibile e conseguentemente il ricorrente deve essere reputato inattendibile. Pertanto, non può reputarsi concreto il pericolo di subire persecuzioni in caso di rientro nel paese d’origine, sia nei termini di cui alla normativa sullo status di rifugiato che ai sensi della normativa sulla protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Per quanto riguarda la situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tenendo conto della situazione della specifica regione di provenienza, il tribunale ha accertato sulla base delle fonti informative che il Ghana è un paese politicamente stabile, caratterizzato da una crescente qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto, quindi, neppure in questo caso ricorrono i presupposti della protezione richiesta. Il tribunale ha accertato che non ricorrono neppure i presupposti della protezione umanitaria, non sussistendo situazione di vulnerabilità in capo al richiedente che in Ghana mantiene stabili ed effettivi punti di riferimento.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, art. 3 CEDU, dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria in violazione delle norme di rango costituzionale e internazionale.

Il motivo è inammissibile perchè generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si consuma in astratte considerazioni di diritto, in generale.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle

spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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