Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16152 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 09/06/2021), n.16152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28083/2016 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI

FROSINONE ATER, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA RANALDI;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI

11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata

e difesa dall’avvocato TIZIANA SODANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3621/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2016 R.G.N. 3223/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 21 settembre 2016, la Corte d’appello di Roma dichiarava la non integrità del litisconsorzio necessario sulla domanda proposta da S.E. di annullamento della procedura selettiva per la copertura di posti da dirigente dell’area amministrativa bandita con determinazione n. 49/2009 di Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Frosinone, rimettendo limitatamente ad essa (e compensando tra le parti le spese dei due gradi) la causa davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (che aveva invece dichiarato inammissibili le domande della lavoratrice di nullità dei contratti di prestazione d’opera professionale e di co.co.co. e rigettato le altre domande), disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per gli incombenti istruttori ammessi sulle altre sue domande (di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con l’Azienda dal 23 novembre 2005, o diversa di giustizia, con diritto all’inquadramento richiesto ed alle relative differenze retributive);

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale riteneva l’erronea qualificazione ioperata dal primo giudice delle pregresse esperienze di dipendente ATER con funzioni direttive alla stregua di requisito di accesso alla procedura selettiva, anzichè come corretto criterio per l’attribuzione di determinati punteggi, chiaramente desumibile dalla Det. n. 49 del 2009, che l’aveva bandita e dall’apertura della procedura anche agli esterni;

3. poichè la lavoratrice, oltre alla domanda risarcitoria da perdita di chance per l’esclusione dalla selezione, aveva riproposto anche la domanda di annullamento della suindicata determinazione, essa rilevava la necessità di integrare il contraddittorio (con la rimessione allo scopo della causa al Tribunale) nei confronti dei partecipanti ad essa, per gli inevitabili effetti pregiudizievoli di un’eventuale pronuncia caducatoria nella loro sfera giuridica, così dovendo essere posti in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

4. con atto notificato il 26 novembre 2016, I’ATER della Provincia di Frosinone ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per avere la Corte territoriale esplicitamente statuito l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura di selezione della lavoratrice e così, per l’inequivocabile individuazione da questa medesima della causa petendi della domanda di annullamento della procedura e della conseguente domanda risarcitoria proprio in tale illegittimità, avendo in realtà già deciso l’annullamento della procedura selettiva, in assenza dei legittimi contraddittori necessari, nei cui confronti aveva poi disposto l’integrazione con rimessione della causa al Tribunale; sicchè, tale statuizione rende, a suo avviso, il capo immediatamente impugnabile, sia per l’effetto di annullamento in parte qua della sentenza del Tribunale, sia per avere la statuizione di illegittimità dell’esclusione dalla procedura di selezione della lavoratrice pregiudicato la prosecuzione del giudizio e pertanto imponendo, a norma dell’art. 340 c.p.c., comma 2, l’impugnazione altresì della sentenza anche nella parte di decisione, in via non definitiva, di questioni relative alla domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto tra le parti (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. per un corretto inquadramento delle delicate questioni processuali sottese all’impugnazione, con effetto chiarificatore anche sugli altri due motivi, giova premettere che la Corte territoriale ha esercitato, nel caso di specie, la facoltà prevista dall’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, di decisione di alcune soltanto delle domande e di separazione delle altre, per la necessità di ulteriore istruzione;

3.1. in particolare, nell’alternativa tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale, essa ha optato per questa seconda scelta, resa manifesta dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa (Cass. 25 marzo 2011, n. 6993), posto che in ipotesi di cumulo di domande, anche proposte contro soggetti diversi, ove il collegio ne decida solo una od alcune e disponga l’ulteriore istruzione riguardo all’altra o alle altre, si ha una sentenza definitiva, con provvedimento sulle spese, per la causa decisa ed una sentenza non definitiva per la causa da istruire ancora, pur in mancanza di un esplicito provvedimento di separazione (Cass. 10 giugno 2005, n. 12318), peraltro qui assunto;

3.2. la Corte capitolina ha, infatti, pronunciato una sentenza definitiva (arg. a contrario da: Cass. s.u. 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. 19 dicembre 2013, n. 28467) sulla domanda di annullamento della determinazione n. 49/2009 (che ha bandito la procedura selettiva oggetto di doglianza della lavoratrice), disponendo la rimessione della causa al primo giudice, per l’integrazione del contraddittorio con la relativa statuizione sulle spese di giudizio dei due gradi nel senso della loro compensazione (al p.to 3 di pg. 9 della sentenza), pure derogando al principio di soccombenza della parte che abbia dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. 9 giugno 2017, n. 14495);

3.3. inoltre, essa ha separato da tale domanda (e da quelle, ad essa connesse, di illegittima esclusione dalla procedura selettiva e di conseguente condanna risarcitoria per perdita di chance), oggetto di sentenza definitiva, con distinta contestuale ordinanza (per le ragioni istruttorie indicate al p.to 2.6. di pg. 8 della sentenza), al momento della decisione (Cass. 13 settembre 2019, n. 22854), le ulteriori domande relative all’accertamento della natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla lavoratrice con ATER e di quelle ad esse conseguenti, oggetto degli ulteriori motivi di gravame da decidere “con la sentenza definitiva” (così al p.to 2.8. di pg. 9 della sentenza); sicchè, la sentenza deve essere ritenuta non definitiva per la parte, riguardante una questione preliminare di merito alle domande non ancora decise (Cass. 10 giugno 2005, n. 12318), relativa alla decadenza dalla loro tempestiva proposizione, in riferimento all’avvenuta o meno rimessione in termini ai fini dell’ammissibilità della relativa eccezione (al p.to 2.4. di pgg. 7 e 8 della sentenza);

4. tanto premesso, il motivo in esame difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354);

4.1. tale carenza si rivela nell’omessa confutazione della ragione argomentativa (in ordine alla qualificazione delle pregresse esperienze di dipendente ATER con funzioni direttive alla stregua di criterio per attribuzione di determinati punteggi e non di requisito di accesso alla procedura selettiva, come chiaramente desumibile dalla determinazione n. 49/2009, che l’aveva bandita e dalla sua apertura anche agli esterni: al secondo capoverso di pg. 9 della sentenza), che costituisce il fondamento della ritenuta necessità, alla luce della reiterata domanda di annullamento della determinazione suindicata oltre che di risarcimento del danno ad essa conseguente, di integrare il contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura selettiva, per gli inevitabili effetti pregiudizievoli di un’eventuale pronuncia caducatoria nella loro sfera giuridica (così al terzo capoverso di pg. 9 della sentenza);

5. ed è proprio questa ragione di preoccupazione di tutela del contraddittorio che rende evidente l’inesistenza di alcuna (infondatamente supposta) decisione della Corte territoriale in ordine alla legittimità o meno di esclusione della lavoratrice dalla procedura selettiva;

5.1. essa si è appunto limitata alla detta qualificazione delle precedenti esperienze di dipendenti con funzioni direttive: rilevante in ordine alla decisione sulla domanda di annullamento della determinazione suindicata che l’aveva bandita e comportante la necessità di integrazione il contraddittorio per la ragione appena esposta (al p.to sub 4.1.); con evidente assenza di una pronuncia, prima ancora che sulla legittimità o meno di esclusione da essa della lavoratrice, sulla domanda pregiudiziale di annullamento della determinazione n. 49/2009;

6. la ricorrente deduce poi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 416 anche in relazione all’art. 153 c.p.c., comma 2 e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per la negazione della rimessione in termini, sull’erroneo presupposto di inidoneità delle circostanze allegate a giustificazione del ritardo nel deposito della memoria di costituzione, oltre l’orario d’ufficio dell’ultimo giorno per esso valido, non già per una negligenza imputabile al difensore, ma per la possibilità di adottare una maggiore prudenza e diligenza (ossia una partenza più tempestiva per arrivare entro l’orario di chiusura dell’ufficio e un diverso comportamento nella gestione dell’imprevisto incidente occorso in viaggio) (secondo motivo);

7. essa deduce, infine, la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, come integrato con la L. n. 10 del 2011, comma 1 bis, di conversione del D.L. n. 225 del 2010, in relazione all’art. 2969 c.c., per l’esclusione erronea del regime di rilevabilità d’ufficio dell’indubbia tardività dell’impugnazione, tanto stragiudiziale (con lettera del 24 – 27 luglio 2011 e quindi con lettera del 29 dicembre 2011) dell’atto qualificato dalla lavoratrice di licenziamento, tanto giudiziale ben oltre i duecentosettanta giorni prescritti dalla prima, essendo stato il ricorso depositato il 2 ottobre 2012, anche a voler forzare l’interpretazione della disposizione di differimento dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2020, art. 32, comma 1, al 31 dicembre 2011 (stabilita per i soli licenziamenti e non anche per la scadenza del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato); in ogni caso, avendo natura di decadenza soltanto la tardività della prima impugnazione, a tutela dell’interesse squisitamente privato datoriale, ma non anche quella della seconda, comportante la sola inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, pertanto non oggetto di un’eccezione in senso stretto (terzo motivo);

8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

9. occorre qui premettere la distinzione tra “sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”, soggette ad impugnazione per cassazione necessariamente differita, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, comma 1, ratione temporis applicabile) e “sentenze che decidono una o alcune domande senza definire l’intero giudizio”, soggette invece, all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso, a norma dell’art. 361 c.p.c., comma 1;

9.1. sicchè, in base a detta distinzione, non è ricorribile per cassazione la sentenza d’appello non definitiva che non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga la prosecuzione nel merito, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 4 agosto 2010, n. 18104; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2263: entrambe con specifico riferimento al rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato); ed è pertanto inammissibile, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 3, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l’abbia pronunciata, potendo l’impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (Cass. 12 maggio 2017, n. 11916);

10. si comprende allora come i due motivi dedotti quale impugnazione immediata di una questione preliminare di merito, qual è la decadenza o meno dall’impugnazione, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, dei plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell’accertamento di un unitario rapporto di lavoro subordinato, in relazione al suo regime di rilevabilità (se ad eccezione di parte, con rilevanza, ai fini della sua tempestività, dell’avvenuta o meno rimessione in termini: al p.to 2.4. di pgg. 7 e 8 della sentenza), oggetto del secondo motivo, ovvero d’ufficio (oggetto del terzo), siano preliminari alla decisione delle ulteriori domande relative all’accertamento della natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla lavoratrice con ATER e di quelle ad esse conseguenti, oggetto della sentenza non definitiva, che, separata da quella definitiva (supra, al p.to 3.2.), non ha deciso su alcuna domanda (supra, al p.to 3.3.): e pertanto inammissibili, in quanto riguardanti sentenza non definitiva non ricorribile in via immediata per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, applicabile ratione temporis;

11. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna ATER di Frosinone alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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