Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16152 del 03/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22926-2009 proposto da:

PUGLIA LIFE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2008 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso affidato a quattro motivi, la società “PUGLIA LIFE s.r.l.” impugna la sentenza n. 53/3/2008 del 14.10.2008 con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso recante il recupero del credito di imposta ottenuto ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, (investimenti nelle aree svantaggiate) – già utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2001 e 2002 – a seguito della revoca disposta per l’inosservanza da parte della contribuente dell’obbligo, previsto a pena di decadenza dal beneficio, di comunicare con il moli CVS i dati necessari per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro il termine del 28/2/2003 previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e), (che aveva procrastinato il termine del 31 gennaio 2003 inizialmente previsto dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2).

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di valida procura alle liti. La replica della ricorrente, corredata da apposita produzione documentale, ex art. 372 c.p.c., comma 2, consente di ritenere superato il rilievo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denunzia la “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (…) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione di “contraddittoria motivazione” della sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile, poichè, per consolidato orientamento di questa Corte, “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla partè (Cass. n. 321/16; conf. Cass. n. 22860/04); ed in effetti, nel caso di specie, la decisione dei giudici d’appello sulla riferita eccezione risulta implicitamente resa proprio attraverso la motivata (ed esplicita) condivisione della “decisione dei primi giudici”.

2. Inammissibile risulta anche il secondo mezzo, con cui si lamenta la “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio… ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere la C.T.R. valorizzato la circostanza che la società contribuente “aveva già integralmente utilizzato il credito d’imposta conseguito, automaticamente, prima dell’8 luglio 2002”, data in cui “il legislatore aveva introdotto l’obbligo di inviare il modello CVS”.

2.1 Invero, questa Corte ha più volte evidenziato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. n. 21152/14; conf. Cass. nn. 12990/09, 2805/11, 17698/11, 8053/14). Nel caso di specie, infatti, la circostanza dedotta si inseriva in un più ampio contesto argomentativo all’esito del quale i giudici d’appello hanno concluso per l’irrilevanza del fatto che la decadenza in questione avesse ad oggetto un contributo già conseguito.

3. Con il terzo motivo si denunzia la “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la decadenza prevista dalla norma citata potesse applicarsi anche ai crediti d’imposta già utilizzati alla data di entrata in vigore della stessa.

4. Analogamente, il quarto ed ultimo mezzo deduce la “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. e della L. n. 212 del 2000, art. 3 (..) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”, per avere il giudice d’appello disatteso il principio di irretroattività delta legge ritenendo che “la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto modello CVS) debba essere inviata, a pena di decadenza, anche in relazione ai crediti d’imposta conseguiti e già integralmente utilizzati prima della sua entrata in vigore”.

5. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

6. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “il contribuente ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi – concessi sotto forma di credito d’imposta – per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare, come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione avente a oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. “modello CVS”), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione, ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (v. per tutte Cass. Sez. 5, n. 3578/09; n. 16442/09; n. 19127/10).

7. Non rileva, pertanto, che il contribuente abbia già beneficiato del credito e lo abbia utilizzato, nè la circostanza che il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che ha approvato il modello di comunicazione sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 (Cass. nn. 16711/15, 14212/15, 13067/15, 2232/13, 19692/12, 13432/12, 1962/09, 8254/09); e ciò tenendo conto anche dell’ordinanza n. 124 del 2006 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della norma in esame, dovendo comunque intendersi la decadenza in questione come disposta non già ex nunc, bensì ex tunc. 8. Al riguardo, è stato anche esplicitamente escluso qualsivoglia contrasto con il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, in quanto privo di uno specifico fondamento costituzionale, considerando che “il credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate era stato dapprima attribuito in via automatica dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, poi eliminato dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, quindi procedimentalizzato dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1 non convertito, con la fissazione a pena di decadenza del termine del 31 gennaio 2003, successivamente prorogato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, fino al 28 febbraio 2003, per comunicare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, e ciò al fine di prevenire comportamenti elusivi” (Cass. n. 16018/15; cfr. Cass. n. 5324/12).

9. In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili primi due motivi di ricorso, rigetta i restanti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.290,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA