Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16151 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17907-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI il,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ESSO ITALIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2016 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia,

depositata il 79/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

 

Fatto

1. Con sentenza n. 155/01/16 del 24/04/2014, depositata il 19/1/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso di Esso Italiana Srl (di seguito, Esso o la società), quale responsabile in solido, contro gli avvisi per mancato pagamento dell’accisa sui carburanti e sugli oli minerali in relazione alle violazioni commesse da M.R., titolare della concessione per la distribuzione di carburante, ed il marito V.C., quale gestore di fatto.

2. La sentenza impugnata ha rilevato che:

– per questi fatti, accertati nel corso di una verifica della Guardia di Finanza nel mese di marzo del 2001, era stato aperto un procedimento penale definito con la sentenza penale di condanna emessa il 20/3/2003, divenuta irrevocabile il 13/5/2003, solamente nei confronti di Vernengo; la posizione di M. era stata archiviata;

– in data 30/4/2008, l’agenzia delle dogane aveva notificato avviso di pagamento ai coniugi Vernengo e M., che li avevano impugnati innanzi alla CTP;

– i ricorsi erano stati respinti;

– il 15/11/2010, l’agenzia delle dogane aveva notificato avviso di pagamento anche alla società;

– il ricorso presentato dalla Esso era stato accolto dalla CTP che aveva ritenuto tardiva la notifica, in quanto avvenuta oltre il quinquennio decorrente dalla data di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna (13/5/2008).

3. A ragione del rigetto, la CTR ha osservato che:

– la sentenza di condanna era stata emessa soltanto nei confronti di V., parte estranea al rapporto contrattuale ed al rapporto di imposta;

– l’evasione di imposta era stata compiuta solo da V. e non vi era nesso di causalità tra l’azione delittuosa e la condotta della titolare dell’impianto, M.;

– non era applicabile la norma (art. 1310 c.c.) invocata dall’amministrazione, mancando il presupposto della solidarietà passiva,

che consentiva di estendere l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla notifica dell’avviso di pagamento del 30/4/2008 nei confronti di V. e M. – anche nei confronti della società;

– in assenza della responsabilità di M., titolare della concessione per la produzione e distribuzione del carburante, veniva meno la possibilità di imputare l’inadempimento degli obblighi contrattuali e fiscali a carico della società.

4. Ricorre per cassazione l’agenzia sulla base di due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

1. Preliminarmente si rileva che non sono ravvisabili le cause di inammissibilità del ricorso, come eccepite dalla controricorrente:

– infondata è quella relativa al difetto di autosufficienza, giacchè, diversamente da quanto sostenuto, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata;

– parimenti infondata è quella secondo cui il ricorso abbia aggredito soltanto una delle due diverse “rationes decidendi”, alla base della statuizione resa, in quanto il tema affrontato dalla CTR è unico, quello della solidarietà passiva, anche se sostenuto da plurime argomentazioni; esso, comunque, è attinente all’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche ed è esaminabile direttamente dalla Corte di cassazione, la quale nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 25, comma 5, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e l’art. 1310 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3. Si ribadisce che, in base all’interpretazione delle norme sopra richiamate, sussiste la solidarietà passiva tra il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione ed il titolare della concessione, solidarietà che si estende anche ad altre parti rispetto a quelle soprannominate; pertanto, doveva trovare applicazione la norma del codice civile sull’interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’avviso di pagamento del 30/4/2008.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., essendo stata attribuita valenza agli esiti degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, privi di efficacia nei giudizi civili ed amministrativi in base alla norma cit.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

L’art. 25 T.U.A., comma 5, dispone che “Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lett. a), nei casi previsti dal R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, art. 25, comma 2, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”. Nello stesso senso si esprime l’art. 2 T.U.A., comma 4. E’ quindi la stessa legge che crea agli effetti fiscali la solidarietà passiva tra il titolare della concessione e il titolare della gestione dell’impianto e che rende quest’ultimo responsabile degli obblighi derivanti dalla gestione, tra cui evidentemente gli illeciti che ivi vengono realizzati. Sicchè, sotto questo profilo è errata la decisione della CTR che ha escluso nei confronti della Esso, responsabile solidale, effetto interruttivo della prescrizione alla notifica dell’avviso di pagamento alla titolare della concessione.

La norma tuttavia deve essere correlata con quanto prevede l’art. 4, quest’ultimo nel testo in vigore dal 10/12/2000, titolato in rubrica Abbuoni per perdite, distruzione e cali. “1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p.. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile”.

Non è quindi sufficiente ai fini dell’attribuzione di responsabilità la verificazione dell’illecito ad opera di terzi, ma è necessario che non sia presente il coefficiente psicologico richiesto dalla norma (“non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave)”.

4. La CTR ha escluso la imputabilità dell’illecito alla titolare M. argomentando sull’esito del processo penale e sull’assenza di rapporti tra la società e il terzo autore dell’illecito.

Tuttavia, la lezione interpretativa di questa Corte afferma che “Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015, Rv. 634894 01); “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685 – 01).

5. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio al fine di verificare se nel comportamento della titolare dell’impianto, direttamente obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico (art. 25 TU, comma 4), sia riscontrabile quell’elemento psicologico, dolo o colpa grave, che rende il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale, agli effetti fiscali, “solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”.

5. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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