Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16151 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 09/06/2021), n.16151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27579/proposto da:

A.F.M. – AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO VERINI;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MATEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PICCININI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 541/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/05/2016 R.G.N. 584/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di C.R., ha accertato il diritto del lavoratore ad essere inquadrata nel livello D1 del c.c.n.l. Imprese pubbliche settore funerario ed ha condannato la datrice di lavoro A.F.M. Azienda Farmaceutica Municipalizzata s.p.a. (da ora A.F.M.) al pagamento, a titolo di differenze retributive maturate a far data dal 14.10.2006, della somma di Euro 11.032,03 nonchè al pagamento della ulteriore somma di Euro 5.165,00 a titolo di indennità di cui all’art. 43, lett. g) c.c.n.l. applicabile, oltre accessori;

2. la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione nel resto confermata, ha respinto la domanda di condanna della società al pagamento della indennità ex art. 43 c.c.n.l. cit.;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società A.F.M. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il ricorso introduttivo facesse univoco riferimento al c.c.n.l. Imprese pubbliche del settore funerario ai fini della domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento ed alle corrispondenti differenze retributive. Sostiene che, al contrario, l’originario ricorrente aveva costruito la domanda di differenze retributive facendo riferimento in via alternativa ad un non meglio identificato contratto collettivo non corrispondente a quello applicabile regolante le Imprese pubbliche del settore funerario; pertanto essa società aveva eccepito che la domanda diretta ad ottenere le differenze tra il livello D2 ed il livello D1 c.c.n.l. Imprese pubbliche settore funerario non era sorretta dal deposito dei conteggi mentre la domanda di riconoscimento delle differenze retributive era riferita ad un altro contratto collettivo (c.c.n.l. edilizia) neppure depositato dall’originario ricorrente; tanto determinava nullità della domanda del lavoratore;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili in quanto tardive le contestazioni alla consulenza contabile di ufficio di primo grado in quanto non formulate in sede di osservazioni critiche da parte del consulente tecnico di parte, Nell’ambito del subprocedimento di cui all’art. 195 c.p.c.. Deduce di avere, in grado di appello, osservato che il ctu di primo grado era andato ben oltre i limiti dell’incarico conferito attribuendo in sintesi differenze non richieste dal lavoratore;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. la sentenza di appello ha respinto il motivo di gravame inteso a denunziare il mancato rilievo della nullità del ricorso di primo grado osservando, con articolata argomentazione e puntuale riferimento al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, che dallo stesso si ricavava univocamente che la richiesta di accertamento delle superiori mansioni era stata fondata esclusivamente sul c.c.n.l. Imprese pubbliche del settore funerario; il giudice di appello ha ulteriormente evidenziato che la circostanza che i conteggi relativi alle reclamate differenze retributive fossero stati sviluppati con riferimento ad un “non meglio identificato CCNL ediliza e artigianato” e per un inquadramento pari a quello di formale assunzione non incideva sulla validità del ricorso i cui elementi identificativi risultavano precisamente individuati; le discrasie rilevate avevano, infatti, imposto solo lo svolgimento di una consulenza d’ufficio tecnico-contabile per la quantificazione della somma riconducibile al superiore livello reclamato sulla base del contratto collettivo effettivamente applicabile; la Corte di merito ha, inoltre, precisato che alle stesse conclusioni doveva giungersi in relazione alla contestata natura di conteggi di cui al prospetto relativo alle differenze retributive, “atteso il dato meramente riassuntivo ivi contenuto” e puntualizzato che non vi era stato pregiudizio del diritto di difesa della parte convenuta che aveva potuto svolgere eccezioni (in parte accolte) sia in relazione al contenuto delle mansioni riconducibili ai livelli in contestazione sia in relazione ai limiti temporali delle differenze eventualmente dovute;

3.2. le ragioni che sorreggono il rigetto della eccezione di nullità del ricorso di primo grado non risultano incrinate dalle censure articolate con il motivo in esame che non appaiono coerenti con le prescrizioni di questa Corte in tema di specificità del ricorso per cassazione;

3.3. secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., tra le altre, Cass., n. 20716/2018 n. 8069/2016, n. 25308/2014, n. 896/2014, Sez. Un. 8077/2012);

3.4. da tanto deriva che al fine della valida censura della statuizione impugnata con il motivo in esame occorreva la trascrizione o, comunque, la esposizione per riassunto, nei suoi esatti termini, del contenuto del ricorso di primo grado al fine consentire il diretto esame dell’atto al giudice di legittimità quale giudice del fatto processuale;

3.5. tale onere non è stato osservato dall’odierna ricorrente che si è limitata alla sola trascrizione delle conclusioni formulate in prime cure dal lavoratore (v. ricorso, pagg. 2 e 3) ed a riassumere la parte espositiva in termini estremamente sintetici tali da non consentire l’adeguata verifica, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, della fondatezza della censura articolata; la trascrizione anche della parte espositiva della originaria domanda si rendeva, infatti, tanto più necessaria alla luce dei puntuali riferimenti del giudice di appello alle espressioni ivi utilizzate (v. in particolare sentenza, pag. 3, secondo capoverso), ritenute idonee a sorreggere l’affermazione di determinatezza dell’oggetto di domanda con particolare riguardo alla disciplina collettiva invocata alla base delle reclamate differenze retributive; la mancata integrale trascrizione del contenuto della originaria domanda nelle parti di pertinenza, investite dalla censura articolata, preclude l’esame diretto dell’atto da parte del giudice di legittimità;

4. il secondo motivo di ricorso è fondato;

4.1. premesso che dalla relativa illustrazione si evince che le censure di parte ricorrente contestano la ritenuta preclusione alla possibilità di formulare critiche alla consulenza tecnica d’ufficio ove non formulate nell’ambito del sub procedimento di cui all’art. 195 c.p.c., si rileva che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa nel denunziato errore di diritto, impropriamente ricondotto all’ambito dell’art. 112 c.p.c.;

4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n. 18657/2020, n. 28114/2019, n. 14880/2018; Cass. 31/10/2019, n. 28114, in motivazione);

4.3. a tanto consegue la cassazione in parte qua della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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